ATTO CAMERA

INTERPELLANZA URGENTE 2/00373

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 170 del 07/05/2019
Firmatari
Primo firmatario: MORASSUT ROBERTO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 07/05/2019
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
SENSI FILIPPO PARTITO DEMOCRATICO 07/05/2019
FIANO EMANUELE PARTITO DEMOCRATICO 07/05/2019


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 07/05/2019
Stato iter:
10/05/2019
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 10/05/2019
Resoconto MORASSUT ROBERTO PARTITO DEMOCRATICO
 
RISPOSTA GOVERNO 10/05/2019
Resoconto CANDIANI STEFANO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INTERNO)
 
REPLICA 10/05/2019
Resoconto SENSI FILIPPO PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 10/05/2019

SVOLTO IL 10/05/2019

CONCLUSO IL 10/05/2019

Atto Camera

Interpellanza urgente 2-00373
presentato da
MORASSUT Roberto
testo presentato
Martedì 7 maggio 2019
modificato
Venerdì 10 maggio 2019, seduta n. 173

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, per sapere – premesso che:
   l'Inps ha ripreso, dopo circa 15 anni di sospensione, il processo di dismissione del proprio patrimonio immobiliare residenziale, dopo la prima operazione di dismissione, interrottasi ai primi anni del 2000;
   successivamente, la legge n. 14 del 27 febbraio 2009, ha prescritto il rientro in possesso degli immobili residuati dalla cartolarizzazione agli enti previdenziali, stabilendo che, nel proseguo del processo di dismissione si dovessero comunque garantire i diritti già stabiliti dalla legge n. 410 del 2001, sia in relazione al prezzo di vendita, sia per quanto attiene alle tutele per coloro che, a causa dei bassi redditi o per condizione di età o situazione di grave infermità, non possono procedere all'acquisto;
   la legge ha altresì stabilito le condizioni e le modalità attraverso le quali gli occupanti senza titolo o coloro che presentano un titolo irregolare possono procedere a regolarizzare la propria situazione;
   tali disposizioni sono state più volte confermate in occasione di dibattiti parlamentari, relativi a norme varate, ordini del giorno approvati o risposte a interrogazioni parlamentari;
   per la ripresa del processo di dismissione, però, l'Inps, a quanto risulta agli interpellanti, ha deciso, unilateralmente, di negare agli inquilini le tutele per chi non può comprare (redditi fino a 19 mila euro, nuclei con portatori di handicap grave, malati terminali) a suo tempo previste dal comma 4 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 351 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 410 del 2001 e ribadite dalla richiamata legge n. 14 del 2009, fornendo, invece, solo una generica disponibilità di discutere di eventuali tutele, solo al termine del processo di dismissione;
   tale decisione è secondo gli interpellanti del tutto arbitraria in quanto, come è evidente, la volontà espressa dal legislatore, più volte reiterata, è quella del mantenimento delle tutele già previste, anche dopo il reingresso degli immobili nella proprietà degli enti previdenziali;
   questo processo di dismissione è concentrato in aree metropolitane, in particolare a Roma, con una residenza costituita ormai esclusivamente da ceti popolari e con una situazione di sofferenza abitativa che certo non ha bisogno che l'Inps getti benzina sul fuoco alla luce di una «emergenza sfratti» già drammatica;
   per chi non compra c’è la previsione legislativa della vendita all'asta dell'alloggio in cui vive e, togliendo l'ombrello di protezione del rinnovo dei 9 anni del contratto di locazione, il rischio reale è quello dell'accensione di una nuova miccia pronta a far deflagrare la mina di centinaia di nuovi sfratti;
   l'Inps ha altresì deciso di modificare la procedura, adottata nel precedente processo di dismissione, vincolando la regolarizzazione dei cosiddetti «senza titolo» o con «titolo irregolare» alla corresponsione di un canone arretrato parametrato sugli affitti di libero mercato, invece che su quelli degli accordi territoriali;
   in questo modo, si determina un'inaccettabile differenza di trattamento con la precedente regolarizzazione relativa al primo programma di dismissione immobiliare che fu realizzata sulla base dei canoni previsti dagli accordi territoriali e si mettono le famiglie nell'impossibilità di mettersi in regola;
   secondo gli interpellanti si tratta di un calcolo doppiamente sbagliato, perché iniquo socialmente e anche insostenibile economicamente da parte delle famiglie e l'Inps rischia di coniugare, pertanto, un comportamento socialmente iniquo con una negativa performance economica;
   sarebbero altre le misure utili a garantire la tutela sociale per le famiglie e un adeguato incasso da parte dell'istituto –:
   se non ritenga necessario adottare urgentemente iniziative presso l'Inps affinché:
    a) venga effettuata una immediata correzione delle lettere di opzione inviate agli inquilini, con l'esplicitazione della sussistenza delle tutele previste per le fasce deboli dal richiamato comma 4 dell'articolo 3 della legge n. 410 del 2001, eventualmente elevandone i limiti economici, essendo trascorsi ben 18 anni dal suo varo;
    b) vengano date istruzioni affinché la regolarizzazione degli occupanti senza titolo o con titolo irregolare venga effettuata sulla base dei canoni degli accordi territoriali, ferma restando la prevista prescrizione quinquennale;
   se non ritenga opportuno, al fine di favorire l'accesso alla proprietà della prima casa e la tutela delle fragilità, assumere iniziative per:
    a) prevedere la possibilità per le famiglie di accedere ai mutui agevolati, anche autorizzando l'Inps medesima a farsene carico;
    b) prevedere la possibilità per gli anziani di acquistare l'usufrutto dell'alloggio in cui vivono ratealmente, con un importo rapportato al canone in essere;
    c) prevedere la possibilità di individuare ulteriori forme di flessibilità che favoriscano l'accesso alla prima casa di proprietà, pur mantenendo il diritto di abitazione, in particolare a favore degli anziani;
    d) favorire l'intervento di regioni ed enti locali per le residuali situazioni sociali per le quali gli interventi agevolativi non possono comunque risultare efficaci.
(2-00373) «Morassut, Sensi, Fiano».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

privatizzazione

protezione della famiglia

situazione sociale