ATTO CAMERA

INTERPELLANZA URGENTE 2/00352

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 159 del 09/04/2019
Firmatari
Primo firmatario: MAGI RICCARDO
Gruppo: MISTO-+EUROPA-CENTRO DEMOCRATICO
Data firma: 09/04/2019
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
SCHULLIAN MANFRED MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE 09/04/2019


Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  • MINISTERO DELL'INTERNO
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 09/04/2019
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'INTERNO delegato in data 11/04/2019
Stato iter:
12/04/2019
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 12/04/2019
Resoconto MAGI RICCARDO MISTO-+EUROPA-CENTRO DEMOCRATICO
 
RISPOSTA GOVERNO 12/04/2019
Resoconto SIBILIA CARLO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INTERNO)
 
REPLICA 12/04/2019
Resoconto MAGI RICCARDO MISTO-+EUROPA-CENTRO DEMOCRATICO
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 12/04/2019

SVOLTO IL 12/04/2019

CONCLUSO IL 12/04/2019

Atto Camera

Interpellanza urgente 2-00352
presentato da
MAGI Riccardo
testo presentato
Martedì 9 aprile 2019
modificato
Venerdì 12 aprile 2019, seduta n. 162

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro dell'interno, per sapere – premesso che:
   la sindaca di Roma, Virginia Raggi, ha annunciato che Huawei installerà telecamere di sicurezza nel centro storico, a San Lorenzo e Piazza Vittorio, dopo quelle già presenti al Colosseo; le nuove telecamere intelligenti, in grado di seguire eventuali vandali o autori di reati, saranno direttamente collegate con le forze dell'ordine. A quanto si legge, nel caso in cui nelle immagini compaia una persona con precedenti, le forze dell'ordine saranno in grado di intervenire sul posto con maggiore tempestività;
   appare evidente che con l'obiettivo di seguire «eventuali vandali o autori di reati» saranno sorvegliati tutti i cittadini, inclusi i minori, peraltro con un approccio che presuppone una «presunzione di colpevolezza» dei cittadini con precedenti penali, in aperto contrasto con le garanzie previste dalla nostra Costituzione;
   la notizia fa venire alla mente quella relativa all'uso, da parte della polizia cinese dal febbraio di quest'anno, di occhiali che, grazie a una piccola telecamera dotata di intelligenza artificiale, possono identificare in tempo reale i sospetti; tecnologia che pone ovviamente notevoli problemi in termini di privacy, che si presta ad essere utilizzata per controllare dissidenti politici o appartenenti alle minoranze etniche e che rende la sorveglianza dello stato cinese onnipresente;
   gli Stati Uniti, con il «National Defense Authorization Act», hanno vietato alle agenzie federali statunitensi di acquistare la tecnologia Huawei, accusata di usare le proprie tecnologie per un'azione di spionaggio da parte del Governo cinese, di aver rubato segreti commerciali e di aver aggirato le sanzioni all'Iran; gli Stati Uniti hanno inoltre chiesto ai propri alleati di non utilizzare tecnologia Huawei per la costruzione di infrastrutture strategiche di rete avanzata quali le future reti 5G, sulle quali transiteranno i dati di tutti i cittadini europei;
   l'Unione europea non ha accolto tale richiesta, dal momento che spetta ai singoli Paesi la competenza di bloccare l'accesso al mercato di una particolare azienda per ragioni di sicurezza o violazioni, specificando tuttavia che sarà lecito in futuro escludere società che non rispettano i criteri di sicurezza; entro il mese di giugno 2019 i rischi legati al 5G dovranno essere definiti nel dettaglio dai vari Paesi; un report di carattere generale dovrebbe essere pronto per ottobre e al vaglio della Commissione almeno fino al termine del 2019 al fine di definire le linee d'azione più utili a gestire i rischi;
   il tema della sicurezza dei dati dei cittadini in possesso dello Stato si è posto da ultimo il 2 aprile 2019, con l'inchiesta sul caso dei dati captati nelle intercettazioni della procura di Benevento (ma anche della direzione centrale dei servizi antidroga e di altre procure, oltre che di partner privati), gestiti dall'azienda Stm Sria a seguito di gara di appalto; tali dati, anziché finire sul server dei magistrati – risultati vuoti – arrivavano su un cloud Amazon negli Stati Uniti;
   già nel 2004 il Garante ha affermato che, anche quando un'amministrazione è titolare di compiti in materia di pubblica sicurezza o prevenzione dei reati, per installare telecamere deve comunque ricorrere un'esigenza effettiva e proporzionata di prevenzione o repressione di pericoli concreti; non è quindi lecita, senza tale valutazione, una capillare videosorveglianza d'intere aree cittadine;
   il Garante della privacy, nella «Verifica preliminare. Impianto di videosorveglianza cd. “intelligente” presso il duomo di Milano» del 23 febbraio 2017, ha affermato che «in linea di massima tali sistemi devono considerarsi eccedenti rispetto alla normale attività di videosorveglianza, in quanto possono determinare effetti particolarmente invasivi sulla sfera di autodeterminazione dell'interessato e, conseguentemente, sul suo comportamento. Il relativo utilizzo risulta comunque giustificato solo in casi particolari, tenendo conto delle finalità e del contesto in cui essi sono trattati, da verificare caso per caso sul piano della conformità ai princìpi» posti dal codice in materia di protezione dei dati personali;
   il nuovo articolo 58 del codice come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 101, dispone che al trattamento dei dati effettuato da soggetti pubblici per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato si applichino anche numerosi articoli del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2016/680, al fine di, come affermato nella relazione illustrativa, «realizzare un compiuto bilanciamento tra il diritto alla protezione dei dati personali dei cittadini e le esigenze di tutela della difesa e della sicurezza dello Stato»;
   l'articolo 23 del decreto legislativo n. 51 del 2018, prevede che, «se il trattamento, per l'uso di nuove tecnologie e per la sua natura, per l'ambito di applicazione, per il contesto e per le finalità, presenta un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare dei trattamento, prima di procedere al trattamento, effettua una valutazione del suo impatto sulla protezione dei dati personali»;
   il successivo articolo 24 dispone che «il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento consultano il Garante prima del trattamento di dati personali che figureranno in un nuovo archivio di prossima creazione se: a) una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati di cui all'articolo 23 indica che il trattamento presenterebbe un rischio elevato in assenza di misure adottate dal titolare del trattamento per attenuare il rischio; oppure b) il tipo di trattamento presenta un rischio elevato per i diritti e le libertà degli interessati anche in ragione dell'utilizzo di tecnologie, procedure o meccanismi nuovi ovvero di dati genetici o biometrici» –:
   se il Governo sia a conoscenza dei contenuti del contratto di servizio stipulato tra il comune di Roma e Huawei e se risulti quali precauzioni siano state prese al fine di evitare la possibilità che i dati acquisiti vengano trasferiti anche al di fuori del territorio nazionale;
   se, per quanto risulta al Governo, il Garante per la protezione dei dati personali abbia espresso il proprio avviso ai sensi delle disposizioni sopra citate;
   quanti siano gli impianti di videosorveglianza che sfruttano sistemi di intelligenza artificiale installati in luoghi pubblici o aperti al pubblico e i cui dati siano accessibili alle autorità pubbliche e se esista una mappatura da parte del Ministero riguardo alle modalità della loro conservazione e trattamento a tutela dei diritti dei cittadini.
(2-00352) «Magi, Schullian».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

studio d'impatto

protezione della vita privata

trattamento dei dati