ATTO CAMERA

INTERPELLANZA 2/00172

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 78 del 07/11/2018
Firmatari
Primo firmatario: D'INCA' FEDERICO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 07/11/2018


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 07/11/2018
Stato iter:
16/04/2019
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RINUNCIA ILLUSTRAZIONE 16/04/2019
Resoconto D'INCA' FEDERICO MOVIMENTO 5 STELLE
 
RISPOSTA GOVERNO 16/04/2019
Resoconto VILLAROSA ALESSIO MATTIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 16/04/2019
Resoconto D'INCA' FEDERICO MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 16/04/2019

SVOLTO IL 16/04/2019

CONCLUSO IL 16/04/2019

Atto Camera

Interpellanza 2-00172
presentato da
D'INCÀ Federico
testo presentato
Mercoledì 7 novembre 2018
modificato
Martedì 16 aprile 2019, seduta n. 164

   Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro dell'economia e delle finanze, per sapere – premesso che:
   l'articolo 1, comma 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dispone che «i comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della Tari»;
   la sentenza della Corte costituzionale n. 238 del 2009, le sentenze della Corte di cassazione (nn. 3756 del 2012, 4132 del 2015, 4723 del 2015 e 5078 del 2016), nonché l'Agenzia delle entrate, in risposta all'interpello 954-537/16, hanno confermato la non assoggettabilità ad Iva delle somme corrisposte a titolo di Tari, stante la natura «tributaria» e non «corrispettiva» della medesima;
   la Savno srl è una «azienda che gestisce il servizio integrato dei rifiuti solidi urbani per n. 44 comuni della provincia di Treviso e si occupa del servizio di raccolta delle principali frazioni merceologiche dei rifiuti, del loro trattamento e/o smaltimento, oltre che del servizio di fatturazione della tariffa rifiuti ai cittadini/utenti» (dal sito web);
   le fatture emesse dalla Savno risulterebbero all'interpellante irregolari in quanto sarebbe indicata in maniera chiara e leggibile «Tari – Tariffa rifiuti solidi urbani. Fattura ex articolo 21 decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e DM 24/10/2000 n. 370 Iva a esigibilità immediata», mentre, come detto, è una tassa per natura e non è assoggettabile ad Iva;
   la società giustifica tale procedura proprio con l'applicazione del citato comma 668, sopra richiamato, classificando di conseguenza la «Tari tariffa corrispettiva», pur non essendo presente nell'ordinamento tale tipologia di tributo;
   ovviamente non basta l'apposizione della dicitura «tariffa corrispettiva» per assoggettare ad Iva il servizio di raccolta rifiuti solidi urbani quando vi è prova documentata di un'obbligazione tariffaria a monte sulla quale viene calcolato l'importo fatto pagare ai contribuenti, indipendentemente da quanto sia elevato il loro spirito civico e il rispetto per l'ambiente. Una tale gestione disincentiva nei fatti e nella pratica chiunque a produrre meno rifiuti, applicando dei conferimenti minimi a prescindere da quanto effettivamente prodotto e questo, a giudizio dell'interpellante, sia in aperta violazione dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013, che si ricorda disciplina un servizio puntualmente reso e non una tassa, che dell'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE. Si tratterebbe pertanto, a giudizio dell'interpellante, di un meccanismo che vanifica le pronunce degli organi giurisdizionali sopra richiamati;
   le conseguenze di questa errata interpretazione normativa si rifletterebbero anche sull'incarico affidato alla società Sorit spa per il recupero degli importi insoluti; la società nella causale riporta la richiesta di pagamento avanzata come «Tari articolo 1, comma 668, tributo provinciale» quando il comma citato dice ben altro;
   rispetto a detta società si rileva anche che, pur essendo essa una normalissima società di capitale soggetta al diritto comune che opera liberamente sul mercato seppur controllata dal Consorzio per i servizi di igiene del territorio TV1 e che non può in alcun modo essere classificata come ente pubblico, applica la riscossione tramite l'ingiunzione fiscale con una procedura, quindi, contraria alla normativa vigente;
   una copiosa giurisprudenza, infatti, afferma che l'emissione dell'ingiunzione fiscale deve considerarsi riservata ai soli enti pubblici in senso soggettivo e non può estendersi, per il divieto di analogia delle norme eccezionali (quale è lo strumento impositivo dell'ingiunzione fiscale), alle società private, quantunque integralmente possedute da enti pubblici;
   poiché, quindi, l'ingiunzione fiscale è un rimedio recuperatorio utilizzabile solo dagli enti pubblici in senso proprio, ne consegue che l'emissione di tali atti da parte della Savno srl è secondo l'interpellante illegittima (si cita in merito la sentenza del giudice di pace di Gragnano del 13 novembre 2010, che ha dichiarato illegittima la richiesta di pagamento del servizio idrico tramite ingiunzione fiscale);
   si fa presente che in merito a tale vicenda è stato presentato in data 31 ottobre 2018 un esposto denuncia presso la tenenza della guardia di finanza di Conegliano da parte di due consiglieri comunali, rispettivamente di Oderzo e Conegliano, comuni che rientrano tra i 44 serviti dalla Savno srl;
   alla luce di quanto esposto, l'amministrazione statale dovrebbe intervenire per salvaguardare i principi che regolano la vita quotidiana di qualsiasi cittadino dettando regole, ma soprattutto osservando e facendo osservare quanto sia la Corte costituzionale che la Corte di cassazione hanno stabilito con chiarezza circa il divieto di assoggettare ad Iva la Tari e di vietare l'uso improprio dell'ingiunzione fiscale da chi non ne è legittimato –:
   se non ritenga di adottare ogni iniziativa di competenza per verificare quanto su esposto e chiarire definitivamente l'inapplicabilità dell'Iva sulla Tari e l'illegittimità della richiesta di pagamento della Tari tramite ingiunzione fiscale;
   se non ritenga, conseguentemente, di adottare ogni iniziativa di competenza affinché siano recuperate l'Iva erroneamente addebitata e le eventuali spese relative alle ingiunzioni fiscali notificate ai cittadini e richiesto contestualmente il rimborso di quanto dichiarato dalla Savno srl.
(2-00172) «D'Incà».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

ente pubblico

restrizione quantitativa

IVA