ATTO CAMERA

INTERPELLANZA URGENTE 2/00118

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 49 del 25/09/2018
Firmatari
Primo firmatario: BALDELLI SIMONE
Gruppo: FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 25/09/2018
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
ZANELLA FEDERICA FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 25/09/2018
MULE' GIORGIO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 25/09/2018
BERGAMINI DEBORAH FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 25/09/2018
PENTANGELO ANTONIO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 25/09/2018
GERMANA' ANTONINO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 25/09/2018
SOZZANI DIEGO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 25/09/2018
ROSSO ROBERTO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 25/09/2018


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI delegato in data 25/09/2018
Stato iter:
28/09/2018
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 28/09/2018
Resoconto BALDELLI SIMONE FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
 
RISPOSTA GOVERNO 28/09/2018
Resoconto DELL'ORCO MICHELE SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI)
 
REPLICA 28/09/2018
Resoconto BALDELLI SIMONE FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 28/09/2018

SVOLTO IL 28/09/2018

CONCLUSO IL 28/09/2018

Atto Camera

Interpellanza urgente 2-00118
presentato da
BALDELLI Simone
testo presentato
Martedì 25 settembre 2018
modificato
Venerdì 28 settembre 2018, seduta n. 52

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per sapere – premesso che:
   il regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario prevede, all'articolo 18 («Assistenza»), paragrafo 1, che: «1. In caso di ritardo all'arrivo o alla partenza, l'impresa ferroviaria o il gestore della stazione informa i passeggeri della situazione e dell'orario previsto di partenza e di arrivo non appena tale informazione è disponibile»;
   l'articolo 32 («Sanzioni») del regolamento (CE) n. 1371/2007 dispone che «Gli Stati membri stabiliscono il regime sanzionatorio applicabile per inosservanza delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'attuazione. Le sanzioni previste sono effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano alla Commissione le disposizioni in materia di sanzioni entro il 3 giugno 2010 e, senza indugio, qualsiasi ulteriore modifica in merito»;
   al riguardo, è stato approvato il decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70, recante la «Disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario» che, da un lato, individua l'Autorità di regolazione dei trasporti quale organismo nazionale responsabile dell'applicazione del Regolamento (CE) n. 1371/2007, dall'altro, non prevede alcuna sanzione nei confronti del gestore della stazione per la violazione dell'articolo 18 («Assistenza»), paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1371/2007, limitandosi, all'articolo 15 («Sanzioni per mancata assistenza al viaggiatore»), a prevederla a carico dell'impresa ferroviaria;
   la lacuna normativa, oltre a rappresentare una violazione dell'articolo 32 («Sanzioni») del regolamento (CE) n. 1371/2007 secondo cui «Gli Stati membri stabiliscono il regime sanzionatorio applicabile per inosservanza delle disposizioni del presente regolamento», non consente all'Autorità di regolazione dei trasporti di sanzionare i casi di violazione dell'articolo 18, paragrafo 1, («Assistenza») del regolamento (CE) n. 1371/2007 effettuati dal gestore della stazione –:
   se il Governo sia a conoscenza delle criticità riportate in premessa, lesive dei passeggeri del settore ferroviario, e quali iniziative intenda adottare al fine di colmare la suddetta lacuna normativa all'interno del decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70, recante la «Disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario».
(2-00118) «Baldelli, Zanella, Mulè, Bergamini, Pentangelo, Germanà, Sozzani, Rosso».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

violazione del diritto comunitario

utente dei trasporti

industria ferroviaria