Legislatura: 18Seduta di annuncio: 443 del 18/12/2020
Primo firmatario: LOSS MARTINA
Gruppo: LEGA - SALVINI PREMIER
Data firma: 18/12/2020
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma VIVIANI LORENZO LEGA - SALVINI PREMIER 18/12/2020 BUBISUTTI AURELIA LEGA - SALVINI PREMIER 18/12/2020 CECCHETTI FABRIZIO LEGA - SALVINI PREMIER 18/12/2020 GASTALDI FLAVIO LEGA - SALVINI PREMIER 18/12/2020 GOLINELLI GUGLIELMO LEGA - SALVINI PREMIER 18/12/2020 LIUNI MARZIO LEGA - SALVINI PREMIER 18/12/2020 LOLINI MARIO LEGA - SALVINI PREMIER 18/12/2020 MANZATO FRANCO LEGA - SALVINI PREMIER 18/12/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 18/12/2020 GUERRA MARIA CECILIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 18/12/2020
ACCOLTO IL 18/12/2020
PARERE GOVERNO IL 18/12/2020
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 18/12/2020
CONCLUSO IL 18/12/2020
La Camera,
premesso che:
l'articolo 16 del provvedimento all'esame, riconosce alle aziende appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro per le mensilità relative ai mesi di novembre e dicembre 2020, che svolgono le attività identificate dai codici ATECO di cui all'Allegato 3 del presente decreto;
le imprese agricole operanti sul territorio nazionale sono state particolarmente colpite dall'emergenza COVID-19 e, nonostante le grandi difficoltà incontrate, hanno dovuto continuare a svolgere l'attività produttiva al fine di garantire l'approvvigionamento alimentare del Paese, mantenendo in servizio i propri lavoratori dipendenti;
questa situazione complessiva di difficoltà ha sostanzialmente reso l'intero territorio nazionale zona particolarmente svantaggiata ai fini produttivi agricoli, determinando la necessità di prevedere adeguate forme di sostegno a tali imprese che hanno garantito il mantenimento dei livelli occupazionali;
i commi 5, 5-bis e 5-ter dell'articolo 9 della legge n. 67 del 1988 prevedono che i premi ed i contributi relativi alle gestioni previdenziali ed assistenziali, dovuti dai datori di lavoro agricolo per il proprio personale dipendente, occupato a tempo indeterminato e a tempo determinato nei territori montani sono corrisposti in una determinata percentuale e che le agevolazioni si applicano soltanto sulla quota a carico del datore di lavoro;
rimanendo in tale direzione, per non dover procedere mese per mese a prevedere misure «tampone», sarebbe opportuno estendere le suddette agevolazioni contributive, riconosciute nelle zone particolarmente svantaggiate o montane, a tutti i datori di lavoro agricolo operanti nel territorio italiano;
questa misura consentirebbe alle imprese di poter disporre di una maggiore liquidità, che rappresenta oggi il problema più rilevante per mantenere in esercizio aziende con capacità di competere sui mercati, e di continuare a garantire i livelli occupazionali preesistenti,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, di adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere che ai datori di lavoro agricolo siano estese le agevolazioni contributive previste dall'articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della legge 11 marzo 1988, n. 67 nella misura prevista per i territori montani particolarmente svantaggiati.
9/2828/40. (Testo modificato nel corso della seduta) Loss, Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato.