ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/02828/017

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 443 del 18/12/2020
Firmatari
Primo firmatario: POTENTI MANFREDI
Gruppo: LEGA - SALVINI PREMIER
Data firma: 18/12/2020


Stato iter:
18/12/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 18/12/2020
GUERRA MARIA CECILIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 18/12/2020

ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE IL 18/12/2020

PARERE GOVERNO IL 18/12/2020

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 18/12/2020

CONCLUSO IL 18/12/2020

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02828/017
presentato da
POTENTI Manfredi
testo di
Venerdì 18 dicembre 2020, seduta n. 443

   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 3 del testo in esame interviene al fine di far fronte alla crisi economica delle associazioni e società sportive dilettantistiche determinatasi in ragione delle misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 attraverso un Fondo unico per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche;
    con l'articolo 81 del decreto-legge 104 del 2020 (cosiddetto decreto «Agosto»), si sono rese ancora più appetibili le sponsorizzazioni a favore di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline olimpiche e paraolimpiche ovvero, società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e paraolimpici e che svolgono attività sportiva giovanile;
    dal 1o luglio 2020 al 31 dicembre 2020, imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie (sponsorizzazioni incluse), a favore di tali soggetti del settore sportivo, potranno godere, in base all'articolo 81 citato, di un credito d'imposta pari al 50 per cento degli investimenti effettuati;
    tuttavia, le condizioni e i limiti per beneficiare di questa misura sono del tutto preclusive per la maggior parte dei sodalizi in specie per quelli minori;
    infatti, per godere del credito d'imposta, l'investimento dovrà possedere le seguenti caratteristiche: l'importo complessivo non deve essere inferiore a 10 mila euro e deve essere rivolto a leghe e società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche (di cui sopra) con ricavi, relativi al periodo d'imposta 2019, prodotti in Italia, almeno pari a 150 mila euro e fino a un massimo di 15 milioni di euro;
    risultano, invece, escluse in ogni caso le sponsorizzazioni e le spese pubblicitarie effettuate nei confronti di soggetti che aderiscono al regime previsto dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398, a favore delle associazioni sportive dilettantistiche, associazioni senza fini di lucro e pro loco, con particolari modalità di determinazione forfetaria sia del reddito imponibile che dell'IVA da versare, nonché l'esonero dagli adempimenti contabili;
    considerata l'importanza sociale e formativa per i giovani ed il ruolo che le attività minori potranno svolgere nel ritorno alla normalità post COVID-19 e valutato il rischio che i pesanti effetti del lock down possano pregiudicare definitivamente questi copri associativi minori,

a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative al fine di garantire la prosecuzione della operatività della misura di cui all'articolo 81 del decreto-legge n. 104 del 2020 oltre il 31 dicembre 2020 ampliandone la portata in favore dei soggetti oggi esclusi e di cui alle premesse.
9/2828/17. (Testo modificato nel corso della seduta) Potenti.