ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/02828/013

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 443 del 18/12/2020
Firmatari
Primo firmatario: TARANTINO LEONARDO
Gruppo: LEGA - SALVINI PREMIER
Data firma: 18/12/2020
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BITONCI MASSIMO LEGA - SALVINI PREMIER 18/12/2020
CANTALAMESSA GIANLUCA LEGA - SALVINI PREMIER 18/12/2020
CAVANDOLI LAURA LEGA - SALVINI PREMIER 18/12/2020
CENTEMERO GIULIO LEGA - SALVINI PREMIER 18/12/2020
COVOLO SILVIA LEGA - SALVINI PREMIER 18/12/2020
GERARDI FRANCESCA LEGA - SALVINI PREMIER 18/12/2020
GUSMEROLI ALBERTO LUIGI LEGA - SALVINI PREMIER 18/12/2020
PAGANO ALESSANDRO LEGA - SALVINI PREMIER 18/12/2020


Stato iter:
18/12/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 18/12/2020
GUERRA MARIA CECILIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 18/12/2020

ACCOLTO IL 18/12/2020

PARERE GOVERNO IL 18/12/2020

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 18/12/2020

CONCLUSO IL 18/12/2020

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02828/013
presentato da
TARANTINO Leonardo
testo di
Venerdì 18 dicembre 2020, seduta n. 443

   La Camera,
   premesso che:
    il Titolo I del decreto in conversione reca misure di sostegno alle imprese e all'economia; in particolare, il protrarsi dello stato di emergenza ha avuto forti ripercussioni, soprattutto nel mondo del commercio;
    per motivi di contenimento dei rischi di contagio da COVID-19, il Governo ha previsto la chiusura anticipata di bar e ristoranti permettendo dopo le ore 18 unicamente il servizio da asporto; la scelta, inevitabilmente, ha inciso negativamente in termini di imposta sul valore aggiunto sul consumatore e, quindi sui cittadini già sufficientemente vessati;
    nondimeno, la confusione interpretativa potrebbe comportare per gli esercenti nelle cosiddette zone rosse, eventuali e ingiuste verifiche e/o sanzioni atteso che i medesimi potendo operare solo in modalità asporto, hanno ovviamente applicato l'IVA ridotta;
    nonostante, quindi, i diversi solleciti interpretativi, stante la situazione emergenziale, tutt'oggi sussiste una confusione applicativa in merito alle percentuali di Iva applicabili tra servizio al tavolo, pari al 10 per cento, e quella da asporto, pari al 22 per cento;
    nello specifico, i sottoscritti, già con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione Finanze, Atto Camera n. 5-05007 del 17 novembre 2020, chiedevano al Ministero dell'economia e delle finanze di allineare l'aliquota da asporto a quella da tavolo, considerata l'obbligatorietà di quest'ultima modalità a causa del perdurare della situazione emergenziale;
    in sede di replica, il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessio Mattia Villarosa, ipso facto, ammetteva: «tenuto conto che la riduzione dei coperti per il rispetto degli stringenti vincoli igienico-sanitari per la somministrazione in loco degli alimenti, la vendita da asporto e la consegna a domicilio rappresentano modalità integrative mediante le quali i titolari dei suddetti esercizi possono svolgere la loro attività, anche se dotati di locali, strutture, personale e competenze astrattamente caratterizzanti lo svolgimento dell'attività di somministrazione, abitualmente svolta dagli stessi. Alla luce di quanto suesposto, entrambe le ipotesi possono rientrare nell'applicazione delle aliquote ridotte ai sensi del punto 12-bis o ai sensi del punto 1 dell'allegato III della direttiva IVA che elenca beni e servizi ai quali è possibile applicare l'aliquota ridotta in conformità dell'articolo 98 della direttiva»;
    l'Agenzia delle entrate, con l'interpello n. 581 del 14 dicembre 2020, non sembra tenere conto delle recenti dichiarazioni contenute nella risposta all'interrogazione di cui sopra, anzi, sconfessa totalmente l'applicazione dell'aliquota IVA del 10 per cento per le vendite di cibi da asporto o a domicilio negando, al contempo, che le operazioni possano qualificarsi come somministrazioni;
    nel parere prodotto dall'Agenzia è specificato, inoltre, che «nei casi di consumo dei prodotti presso i locali dell'Istante a seguito dell'ordine effettuato tramite l'Applicazione, si ritiene che l'operazione possa essere qualificata come una somministrazione di alimenti e bevande con applicazione dell'aliquota ridotta del 10 per cento prevista dal n. 121), della Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Diversamente, nei casi di asporto dei prodotti, qualora il consumo non avvenga presso i locali dell'Istante, le cessioni degli alimenti e delle bevande devono essere valutate separatamente dal punto di vista dell'applicazione dell'IVA e assoggettate ciascuna all'aliquota propria (ridotta o ordinaria), dovendosi altresì escludere che una delle cessioni di beni inserite nella confezione configuri un'operazione principale, agli effetti dell'IVA, rispetto alle altre cessioni»,

impegna il Governo

a chiarire con urgenza le problematiche sollevate dai sottoscrittori in ordine alle misure IVA di cui in premessa.
9/2828/13. (Testo modificato nel corso della seduta) Tarantino, Bitonci, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano.