Legislatura: 18Seduta di annuncio: 431 del 24/11/2020
Primo firmatario: PRETTO ERIK UMBERTO
Gruppo: LEGA - SALVINI PREMIER
Data firma: 24/11/2020
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma FERRARI ROBERTO PAOLO LEGA - SALVINI PREMIER 24/11/2020 BONIARDI FABIO MASSIMO LEGA - SALVINI PREMIER 24/11/2020 GOBBATO CLAUDIA LEGA - SALVINI PREMIER 24/11/2020 FANTUZ MARICA LEGA - SALVINI PREMIER 24/11/2020 PICCOLO TIZIANA LEGA - SALVINI PREMIER 24/11/2020 FONTANA LORENZO LEGA - SALVINI PREMIER 24/11/2020 CASTIELLO GIUSEPPINA LEGA - SALVINI PREMIER 24/11/2020 ZICCHIERI FRANCESCO LEGA - SALVINI PREMIER 24/11/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 25/11/2020 Resoconto MALPEZZI SIMONA FLAVIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)
RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 24/11/2020
NON ACCOLTO IL 25/11/2020
PARERE GOVERNO IL 25/11/2020
RESPINTO IL 25/11/2020
CONCLUSO IL 25/11/2020
La Camera,
premesso che:
lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 è stato, da ultimo, prorogato, fino al 31 gennaio 2021, con deliberazione del Consiglio dei ministri del 7 ottobre 2020;
con il decreto-legge in esame vengono prorogate, dal 15 ottobre 2020 fino al 31 gennaio 2021, le misure di contenimento dell'epidemia previste dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020 e dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 33 del 2020, nonché – fino al 31 dicembre 2020 — le misure previste dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 83 del 2020, dettando ulteriori interventi per fronteggiare l'emergenza e garantire la continuità operativa del sistema di allerta COVID;
l'allegato 1 al decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, reca un elenco di norme i cui termini sono stati prorogati al 31 dicembre 2020 (dal 15 ottobre 2020) dallo stesso decreto-legge;
l'articolo 1, comma 3, lettera b), del provvedimento in esame novella l'allegato al decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, al fine di prevedere la proroga, fino al 31 dicembre 2020, di ulteriori disposizioni non contemplate dal citato allegato;
il punto 1 della lettera b) proroga, sostituendo il numero 16-ter, le disposizioni dei commi 6 e 7, dell'articolo 87, del decreto-legge n. 18 del 2020 (Cura Italia), che consentono di dispensare temporaneamente il personale delle Forze armate, di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco dalla presenza in servizio, anche ai soli fini precauzionali, nonché di collocare d'ufficio tale personale in licenza straordinaria, in congedo straordinario o in malattia, con esclusione della computabilità di tali giorni di assenza dal tetto massimo dei 45 giorni di licenza straordinaria, in caso di assenza per malattia o quarantena,
impegna il Governo
a dare la priorità alla licenza straordinaria come strumento di dispensa temporanea dal servizio.
9/2779/3. Pretto, Ferrari, Boniardi, Gobbato, Fantuz, Piccolo, Lorenzo Fontana, Castiello, Zicchieri.