ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/02779/029

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 431 del 24/11/2020
Firmatari
Primo firmatario: FONTANA GREGORIO
Gruppo: FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 24/11/2020


Stato iter:
25/11/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 25/11/2020
Resoconto MALPEZZI SIMONA FLAVIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)
Fasi iter:

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 24/11/2020

ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE IL 25/11/2020

PARERE GOVERNO IL 25/11/2020

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 25/11/2020

CONCLUSO IL 25/11/2020

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02779/029
presentato da
FONTANA Gregorio
testo presentato
Martedì 24 novembre 2020
modificato
Mercoledì 25 novembre 2020, seduta n. 432

   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame, all'articolo 1, commi da 4-terdecies a 4-septiesdecies, reca disposizioni attinenti le consultazioni elettorali per l'anno 2020. È evidenza comune che, a causa della pandemia in corso, lo svolgimento delle consultazioni elettorali necessita di uno sforzo che deve necessariamente riguardare anche la semplificazione di alcune procedure elettorali, che risultano avere regole di carattere tecnico e operativo non di sempre agevole fruizione;
    sarebbe opportuno porre fine ad una rilevante questione pratica che si è venuta a creare nel corso delle recenti consultazioni elettorali: come noto, in base a quanto disposto dal comma 14 dell'articolo 1 della legge 3/2019, in occasione di competizioni elettorali di qualunque genere («escluse quelle relative a comuni con meno di 15.000 abitanti»), i partiti e i movimenti politici hanno l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale, oltre al curriculum vitae dei propri candidati, anche il relativo certificato penale rilasciato a ciascun candidato dal casellario giudiziale territorialmente competente;
    la norma è condivisibile nelle finalità, ma le difficoltà di adempimento pratico circa la produzione del certificato penale sono state numerose, aggravate dalla condizione di emergenza sanitaria che ha comportato, molto spesso, la chiusura degli uffici giudiziari, senza possibilità di ottenere il rilascio del documento per via telematica. Tuttavia, allo stato dell'arte, basterebbe che il Governo operasse una modifica della disposizione dirigenziale contenuta nel Decreto 25 gennaio 2007, ex articolo 26, che disciplina la modalità per la richiesta del certificato del casellario giudiziale e che attualmente ne prevede il rilascio solo al diretto interessato;
    tale modifica della disposizione dirigenziale porrebbe fine peraltro alla palese distonia che si viene a creare tra la responsabilità di chi è tenuto ad adempiere al dettato della norma – ossia il singolo candidato – e chi se ne assume la responsabilità amministrativa, oltre che pecuniaria, nel caso di inadempimento, ossia il partito di appartenenza;
    bisognerebbe altresì tener conto delle difficoltà in cui spesso il candidato incorre in quanto il termine ultimo per ottemperare alla pubblicazione sul sito internet nazionale del partito o del movimento di appartenenza ricorra nella giornata di domenica, e ci si trovi a dover affrontare un imprevisto con gli uffici giudiziari già chiusi dal venerdì,

impegna il Governo:

   a porre in essere, già a partire dalle prossime competizioni elettorali, tutte le opportune iniziative volte a prevedere, in occasione della produzione dei certificati richiesti al Casellario Giudiziale per la presentazione delle liste elettorali, che gli stessi siano resi disponibili in formato elettronico e rilasciati, in alternativa, al diretto interessato oppure ai delegati rappresentanti dei partiti provinciali, regionali o nazionali che ne facciano richiesta, entro i termini di legge, per le finalità relative all'adempimento delle norme sulla legge per la trasparenza, di cui al comma 14 dell'articolo 1 della legge n. 3 del 9 gennaio 2019;
   esclusivamente al fine di poter adempiere correttamente al procedimento elettorale preparatorio, a prevedere l'apertura di almeno un ufficio del casellario giudiziale per regione nei giorni prefestivi e festivi prospicienti al termine ultimo di scadenza della pubblicazione sul sito internet nazionale delle liste e delle candidature, secondo quanto previsto dal primo periodo del comma 14 dell'articolo 1 della legge n. 3 del 9 gennaio 2019.
9/2779/29Gregorio Fontana.