Legislatura: 18Seduta di annuncio: 431 del 24/11/2020
Primo firmatario: ROSSO ROBERTO
Gruppo: FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 24/11/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 25/11/2020 MALPEZZI SIMONA FLAVIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)
RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 24/11/2020
ACCOLTO IL 25/11/2020
PARERE GOVERNO IL 25/11/2020
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 25/11/2020
CONCLUSO IL 25/11/2020
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge 104 del 2020, cosiddetto decreto agosto, al comma 1-bis dell'articolo 63, ha consentito anche ove non previsto dal regolamento condominiale la possibilità, previo consenso di tutti i condomini, di partecipazione all'assemblea in modalità di videoconferenza;
la necessità prevista dal decreto «agosto», del consenso di tutti quanti i condomini per autorizzare l'assemblea in videoconferenza, rischiava di rendere assai difficile la sua applicabilità;
il provvedimento in esame, all'articolo 5-bis, intervenendo sulla norma vigente, abbassa il quorum necessario per consentire la partecipazione all'assemblea in modalità di videoconferenza. Ora con la modifica apportata dal disegno di legge in esame, si può ricorrere alla modalità videoconferenza, previo consenso della maggioranza dei condomini, e quindi non più della totalità dei medesimi;
peraltro la possibilità che per ricorrere alla modalità videoconferenza, sia sufficiente la maggioranza dei condomini se certamente elimina positivamente la previsione dell'unanimità, dall'altra può obiettivamente penalizzare quei condomini che sono nell'impossibilità o difficoltà di utilizzare mezzi telematici, e di partecipare a distanza alle riunioni di condominio,
impegna il Governo
ad adottare le opportune iniziative normative volte a regolamentare in maniera chiara le assemblee condominiali di cui in premessa al fine di consentire il loro svolgimento e la loro validità anche in forma mista, in modo da consentire la partecipazione in videoconferenza secondo il quorum di cui all'articolo 5-bis citato in premessa, autorizzando altresì la partecipazione in presenza per quei condominiche sono nell'impossibilità o nella difficoltà di utilizzare gli strumenti telematici.
9/2779/28. Rosso.