ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/02779/025

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 431 del 24/11/2020
Firmatari
Primo firmatario: MACINA ANNA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 24/11/2020


Stato iter:
25/11/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 25/11/2020
MALPEZZI SIMONA FLAVIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)
Fasi iter:

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 24/11/2020

ACCOLTO IL 25/11/2020

PARERE GOVERNO IL 25/11/2020

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 25/11/2020

CONCLUSO IL 25/11/2020

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02779/025
presentato da
MACINA Anna
testo presentato
Martedì 24 novembre 2020
modificato
Mercoledì 25 novembre 2020, seduta n. 432

   La Camera,
   premesso che:
    già il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020, che reca misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza da COVID-19, aveva attribuito alle Regioni il compito di monitoraggio quotidiano dell'andamento della situazione epidemiologica sui territori, con la condivisione dei dati acquisiti insieme al Ministero della Salute, con l'Istituto Superiore di Sanità e il Comitato Tecnico Scientifico, con cadenza giornaliera;
    il medesimo decreto aveva previsto, inoltre, all'articolo 2, comma 11, che nei casi in cui fosse emerso un aggravamento del rischio sanitario, il presidente della Regione avrebbe potuto proporre tempestivamente al Ministro della salute le misure restrittive necessarie e urgenti per le aree del territorio regionale specificamente interessate dall'aggravamento e ciò sulla base dei principi per il monitoraggio del rischio sanitario stabiliti nell'allegato 10, nonché secondo i criteri stabiliti dal Ministro della salute con decreto del 30 aprile 2020;
    negli stessi termini, poi anche il cosiddetto decreto Riaperture (n. 33 del 2020), all'articolo 1, comma 16, ha contemplato espressamente il potere delle singole Regioni di introdurre misure più restrittive di quelle imposte a livello centrale, laddove vi fosse l'esigenza in tal senso in base ai risultati del monitoraggio, seppur informando contestualmente il Ministro della salute; tale disposizione è stata peraltro successivamente prorogata dal primo cosiddetto «decreto proroghe» (decreto-legge n. 83 del 2020), emanato proprio in ragione dell'aggravato quadro epidemiologico nazionale;
    il compito di monitoraggio territoriale dei dati epidemiologici attribuito alle Regioni è stato recepito altresì dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e dal decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149 (cosiddetto decreto Ristori bis), che hanno stabilito che l'inclusione delle Regioni nelle diverse «zone» attraverso ordinanza del ministero della salute, sentite le Regioni, sia basata sui dati elaborati dalla cabina di regia (di cui fanno parte anche le Regioni) in coerenza col documento dell'Istituto superiore di sanità, che a sua volta richiama il decreto del Ministro della salute del 30 aprile. Da ciò emerge, pertanto, che le Regioni siano tenute a applicare i criteri e metodi di valutazione stabiliti con tale ultimo decreto per quel che riguarda i propri dati epidemiologici, alla stregua di quanto avviene a livello centrale;
    nonostante l'utilizzo degli stessi dati e stessa metodologia, i presidenti di regione hanno ritenuto di adottare soluzioni più stringenti di quelle stabilite a livello centrale, pure concordate e coordinate con il Governo. Ne sono un esempio, infatti, le ordinanze del Presidente della regione Puglia e della Regione Campania, che hanno deciso per la chiusura indiscriminata delle scuole primarie e secondarie, in deroga a quanto stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre scorso che, invece, ha limitato la chiusura delle scuole con ricorso a didattica a distanza solo per le scuole superiori secondarie per le zone gialle ed arancioni, ed anche per la seconda e terza media nelle zone considerate rosse;
    ne consegue che, da una parte, è condiviso lo strumento di valutazione basato sui noti 21 indicatori e la assegnazione di una regione ad una zona rossa, arancione o gialla (con tutte le limitazioni che ne conseguono) è il frutto della valutazione e dei dati forniti dalle stesse regioni cui segue la classificazione e la determinazione del grado di rischio quasi in maniera automatica; dall'altra, è consentito alle regioni determinarsi diversamente ed assumere determinazioni più restrittive basandosi sugli stessi dati (sintetizzati nei 21 indicatori). Tale possibilità lasciata nelle pieghe della normativa vigente rischia di vanificare tutto il sistema di classificazione basato sui 21 indicatori, generando talvolta incomprensibili disparità di trattamento sul territorio nazionale a parità di condizioni, oltre a situazioni di confusione sulle norme vigenti e su ciò che è consentito e non consentito in regioni di pari classificazione di rischio,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di stabilire specifici strumenti per garantire l'effettiva proporzionalità e adeguatezza delle misure restrittive messe in atto da ciascuna Regione, prevedendo precipui oneri a carico delle Regioni che ritengano di adottare misure più restrittive rispetto a quelle stabilite e concordate a livello centrale sulla base di dati comunicati dalle stesse regioni al Governo, prevedendo un obbligo di aggiornamento dei dati preventivo rispetto alla assunzione di una determinazione più restrittiva e una specifica motivazione di tali decisioni attraverso determinati indicatori oggettivi, così da assicurare la coerenza rispetto ai principi informatori dell'ultimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020.
9/2779/25Macina.