ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/02779/024

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 431 del 24/11/2020
Firmatari
Primo firmatario: ASCARI STEFANIA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 24/11/2020


Stato iter:
25/11/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 25/11/2020
Resoconto MALPEZZI SIMONA FLAVIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)
Fasi iter:

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 24/11/2020

NON ACCOLTO IL 25/11/2020

PARERE GOVERNO IL 25/11/2020

RITIRATO IL 25/11/2020

CONCLUSO IL 25/11/2020

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02779/024
presentato da
ASCARI Stefania
testo presentato
Martedì 24 novembre 2020
modificato
Mercoledì 25 novembre 2020, seduta n. 432

   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125 reca, tra le altre, misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19;
    a causa dell'emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19 in Italia sono state attuate misure restrittive della libertà di movimento, differenziate su base territoriale a seconda della gravità dell'emergenza riscontrata, che, seppur ampiamente giustificate, determinano effetti collaterali sulla sicurezza delle vittime di abusi all'interno delle mura domestiche;
    già nel corso della c.d. prima ondata, nel corso della primavera scorsa, stando ai dati forniti da Telefono Rosa, il numero delle richieste di aiuto telefonico rispetto allo stesso periodo del 2019, sono drasticamente diminuite, mostrando come l'isolamento può amplificare esponenzialmente il rischio a cui le donne più fragili sono esposte, trovandosi a dover condividere per tutto il giorno gli spazi familiari con il proprio aggressore;
    come dichiarato dallo stesso procuratore aggiunto di Milano, Maria Letizia Mannella, nel corso della primavera scorsa, «C’è stato un calo nelle denunce per maltrattamenti. È ancora presto per avere dei dati certi, ma possiamo dire che le convivenze forzate con i compagni, mariti e con i figli, in questo periodo, scoraggiano le donne dal telefonare o recarsi personalmente dalle forze dell'ordine»;
    l'attuale situazione emergenziale in cui si trovano centinaia di vittime sta facendo affiorare anche alcuni problemi di tipo tecnico-burocratico, che si aggiungono alla già complessa situazione che devono affrontare;
    in particolare, vi sarebbe la possibilità di fare richiesta motivata di accesso ai documenti e alle informazioni contenute nell'Anagrafe nazionale della popolazione residente, pagando una modica cifra, anche da parte degli autori di vittime di vigilanza di genere in relazione alle informazione delle vittime stesse;
    si tratterebbe di un vulnus burocratico incomprensibile che, soprattutto in un periodo di restrizioni ai movimenti, potrebbe aumentare colpevolmente il rischio di ulteriori violenze sulle vittime, esponendo ai possibili aggressori dati sensibili come l'indirizzo di residenza delle vittime, magari cambiato proprio per sfuggire alle violenze stesse;
    inoltre, renderebbe del tutto vani gli sforzi compiuti dalle autorità pubbliche e dalle associazioni per tutelare queste persone e persino le scelte individuali delle stesse vittime di cambiare casa, anche in altri comuni, province o regioni, per ricominciare una nuova vita, lontano dai propri aguzzini;
    dunque, per ovviare almeno in parte a questo problema, si potrebbe imporre un divieto specifico all'accesso alle informazioni da parte degli autori o presunti tali di violenza in relazione alle vittime medesime, sin dal momento in cui viene esercitata l'azione penale fino all'eventuale sentenza di non colpevolezza o archiviazione dell'azione penale, modificando il «Nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente», approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare tutte quelle iniziative, anche di tipo normativo, regolamentare o puramente organizzativo, volte a garantire che sia precluso l'accesso da parte di terzi alle informazioni relative alla residenza delle vittime di reati, o presunti tali, di cui alla legge 19 luglio 2019, n. 69, in particolar modo da parte degli autori, presunti tali, dei reati medesimi, sin dal momento in cui viene esercitata l'azione penale fino all'eventuale sentenza di non colpevolezza o archiviazione dell'azione penale, eventualmente anche tramite la modifica del «Nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente», approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.
9/2779/24Ascari.