Legislatura: 18Seduta di annuncio: 431 del 24/11/2020
Primo firmatario: GIULIANO CARLA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 24/11/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 25/11/2020 MALPEZZI SIMONA FLAVIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)
RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 24/11/2020
ACCOLTO IL 25/11/2020
PARERE GOVERNO IL 25/11/2020
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 25/11/2020
CONCLUSO IL 25/11/2020
La Camera,
premesso che:
la pandemia da virus COVID-19 ha causato un'emergenza internazionale non solo sanitaria, ma che investe anche tutti i settori del sistema economico;
la diffusione dell'epidemia da coronavirus ha innescato in Italia una crisi senza precedenti, che sta esponendo il nostro Paese ad una prova durissima e ha reso necessaria l'adozione di provvedimenti economici che prevedono imponenti misure economiche di sostegno;
al cessare dell'epidemia, le ripercussioni economiche e finanziarie di tale evento eccezionale non verranno meno a breve termine, ma verosimilmente si protrarranno per un periodo temporale piuttosto ampio;
il comma 1-bis dell'articolo 3 del provvedimento all'esame dell'Assemblea interviene sulla disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa, di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, con l'obiettivo di agevolare le imprese nel corso delle procedure di concordato preventivo e negli accordi di ristrutturazione dei debiti;
tale modifica si configura come una risposta alla crisi economica e sociale scatenata dall'emergenza sanitaria in corso e dovrebbe consentire a molte imprese in difficoltà di evitare il fallimento, percorrendo a determinate condizioni soluzioni alternative;
l'articolo 3 comma 1-bis consente, infatti, ai tribunali di omologare il concordato preventivo o gli accordi di ristrutturazione dei debiti anche se la mancata adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti previdenziali o assistenziali determini il mancato raggiungimento delle relative percentuali minime. In tal caso è sufficiente che dalla relazione del professionista designato dal debitore risulti che la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti previdenziali o assistenziali sia conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria;
il decreto legislativo 26 ottobre 2020, n. 147 – recante «Disposizioni integrative e correttive a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 8 marzo 2019, n. 20, al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155» – ha modificato l'articolo 48 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, in materia di omologazione del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione dei debiti, stabilendo al comma 5 del predetto articolo 48 che: «Il tribunale omologa gli accordi di ristrutturazione o il concordato preventivo anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui all'articolo 57, comma 1, 60 comma 1, e 109, comma 1, e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista indipendente, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.»;
l'articolo 63 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato dall'articolo 9 comma 3 lettera c) del decreto legislativo 26 ottobre 2020, n. 147, al comma 2 ultimo periodo, in materia di transazione e accordi su crediti contributivi, stabilisce che: «Ai fini dell'articolo 48 comma 5, l'eventuale adesione deve intervenire entro novanta giorni dal deposito della proposta di transazione»;
la disciplina di cui agli articoli 48 e 63 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, come modificata dal decreto legislativo 26 ottobre 2020, n. 147 entrerà in vigore con decorrenza dal 1 settembre 2021;
l'articolo 3 comma 1-bis del provvedimento in esame contiene una previsione dello stesso tenore di quella prevista dall'articolo 48 comma 5 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato dal decreto legislativo 26 ottobre 2020, n. 147;
a differenza da quanto previsto in materia di transazione e accordi su crediti contributivi dall'articolo 63 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, l'articolo 3, comma 1-bis, del provvedimento all'esame dell'Assemblea non prevede un termine entro il quale l'amministrazione finanziaria e gli enti previdenziali o assistenziali possano esprimere l'assenso o il diniego rispetto alla proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti;
l'assenza di un limite temporale all'espressione dell'assenso o del diniego da parte dell'amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali o assistenziali rispetto agli accordi di ristrutturazione dei debiti proposti potrebbe rendere difficoltosa l'applicazione della previsione contenuta nel citato articolo 3 comma 1-bis,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di prevedere un limite temporale all'espressione dell'assenso o del diniego da parte dell'amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali o assistenziali rispetto alla proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti, analogamente a quanto previsto in materia di transazione e accordi su crediti contributivi dall'articolo 63, comma 2, ultimo periodo, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, così come modificato dal decreto legislativo 26 ottobre 2020, n. 147, stabilendo un limite temporale superato il quale il silenzio dell'amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali o assistenziali venga considerato quale mancata adesione all'accordo di ristrutturazione dei debiti proposto.
9/2779/23. Giuliano.