ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/02779/017

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 431 del 24/11/2020
Firmatari
Primo firmatario: D'ARRANDO CELESTE
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 24/11/2020


Stato iter:
25/11/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 25/11/2020
MALPEZZI SIMONA FLAVIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)
Fasi iter:

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 24/11/2020

ACCOLTO IL 25/11/2020

PARERE GOVERNO IL 25/11/2020

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 25/11/2020

CONCLUSO IL 25/11/2020

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02779/017
presentato da
D'ARRANDO Celeste
testo presentato
Martedì 24 novembre 2020
modificato
Mercoledì 25 novembre 2020, seduta n. 432

   La Camera,
   premesso che:
    le evidenze scientifiche indicano che i pazienti immunodepressi, come ad esempio le persone con immunodeficienze congenite o secondarie, le persone trapiantate, le persone affette da malattie autoimmuni in trattamento con farmaci ad azione immuno-soppressiva, così come le persone con malattie oncologiche o oncoematologiche, sono particolarmente a rischio, sia per quanto riguarda la morbilità che la mortalità in caso d'infezione da virus respiratori;
    il Ministero della salute, su iniziativa del Comitato Tecnico Scientifico della Protezione Civile, nell'ambito dell'emergenza determinata dalla diffusione dei COVID-19, il 27 marzo, aveva emanato una circolare contenente raccomandazioni per la gestione dei pazienti immunodepressi;
    l'articolo 26, comma 2 del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, al comma 2 prevedeva che per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché per i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104 del 1992, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero di cui all'articolo 87, comma 1, primo periodo della succitata legge, ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali di cui sopra, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato;
    tale disposizione è stata prorogata dal 30 aprile al 31 luglio 2020 dall'articolo 74 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
    la legge 13 ottobre 2020 n. 126, modificando l'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ha protratto la suddetta disposizione al 15 ottobre 2020, ovvero fino al termine della proroga dello stato di emergenza che era stata adottata con delibera del Consiglio dei ministri nella seduta del 29 luglio. Lo stesso provvedimento, prevede che a decorrere dal 16 ottobre e fino al 31 dicembre 2020, i lavoratori fragili svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto;
    il Consiglio dei ministri nella seduta del 7 ottobre ha deliberato la proroga dello stato di emergenza al 31 gennaio 2021,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di tutelare adeguatamente i lavoratori fragili (con disabilità, immunodepressi, con patologie gravi), durante il periodo di assenza dal lavoro per motivazioni connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dipendenti dall'oggettiva e comprovata impossibilità di svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile o attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento o con specifiche attività di formazione professionale anche da remoto, estendendo al 31 gennaio 2021 l'equiparazione del periodo di assenza dal lavoro al ricovero ospedaliero.
9/2779/17D'Arrando.