ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/02779/012

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 431 del 24/11/2020
Firmatari
Primo firmatario: MARTINCIGLIO VITA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 24/11/2020


Stato iter:
25/11/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 25/11/2020
MALPEZZI SIMONA FLAVIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)
Fasi iter:

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 24/11/2020

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 25/11/2020

ACCOLTO IL 25/11/2020

PARERE GOVERNO IL 25/11/2020

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 25/11/2020

CONCLUSO IL 25/11/2020

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02779/012
presentato da
MARTINCIGLIO Vita
testo presentato
Martedì 24 novembre 2020
modificato
Mercoledì 25 novembre 2020, seduta n. 432

   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1 prevede misure urgenti strettamente connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza da COVID-19;
    l'articolo 3 reca disposizione per la proroga di termini in materia di nuovi trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga, nonché applicazione di norme in materia di accordi di ristrutturazione dei debiti e di concordati preventivi;
   considerato che:
    l'articolo 26 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 ha previsto che, fino al 15 ottobre 2020, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero, per i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, in possesso di certificazione che attesti una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, inclusi i disabili gravi. Tale periodo, inoltre, non è computato ai fini del periodo comporto;
    la medesima norma ha disposto che dal 16 ottobre e fino al 31 dicembre 2020 i suddetti lavoratori «svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto»;
    si tratta dei cosiddetti lavoratori «fragili» che presentano una particolare condizione di vulnerabilità fisica che li espone a rischi molto alti in caso di contagio da COVID-19;
    tuttavia accade che molti lavoratori appartenenti a tale categoria si trovano nella situazione di non poter svolgere la loro prestazione lavorativa nemmeno in modalità agile e dunque devono far ricorso alle ferie e ai permessi, alle assenze per malattia, oppure, addirittura, a rientrare al lavoro mettendo a rischio la propria salute;
    lo stato di emergenza epidemiologica è stato prorogato fino al 31 gennaio 2021 ed attualmente l'indice di trasmissione del contagio rimane ancora molto elevato sull'intero territorio dello Stato;
    in tale situazione appare opportuno valutare l'adozione di più efficaci tutele a favore di tali lavoratori,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di tutelare adeguatamente i lavoratori fragili (con disabilità, immunodepressi, con patologie gravi), durante il periodo di assenza dal lavoro per motivazioni connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dipendenti dall'oggettiva e comprovata possibilità di svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile o attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento o con specifiche attività di formazione professionale anche da remoto, estendendo al 31 gennaio 2021 l'equiparazione del periodo di assenza dal lavoro al ricovero ospedaliero.
9/2779/12. (Testo modificato nel corso della seduta) Martinciglio.