ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/02779/011

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 431 del 24/11/2020
Firmatari
Primo firmatario: AMITRANO ALESSANDRO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 24/11/2020


Stato iter:
25/11/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 25/11/2020
MALPEZZI SIMONA FLAVIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)
Fasi iter:

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 24/11/2020

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 25/11/2020

ACCOLTO IL 25/11/2020

PARERE GOVERNO IL 25/11/2020

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 25/11/2020

CONCLUSO IL 25/11/2020

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02779/011
presentato da
AMITRANO Alessandro
testo presentato
Martedì 24 novembre 2020
modificato
Mercoledì 25 novembre 2020, seduta n. 432

   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in conversione reca ulteriori misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e, in considerazione della situazione emergenziale che è in continua evoluzione, con l'articolo 1 del provvedimento in esame, si è provveduto a prorogare lo stato di emergenza sino al 31 gennaio 2021;
    nei mesi scorsi, nell'ambito del mondo del lavoro si è posta la problematica della tutela dei lavoratori cosiddetti «fragili», ovvero dipendenti, pubblici e privati, appartenenti a due distinte grandi categorie: da una parte coloro i quali sono in possesso della certificazione di handicap con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dall'altra tutti i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della medesima legge n. 104 del 1992;
    questi lavoratori, a causa della condizione fisica di fragilità derivante da disabilità o da immunodepressione, a cui si aggiunge spesso anche l'età, sono da considerarsi maggiormente esposti al rischio di contagio sul posto di lavoro, nonché in caso dello stesso, a un esito grave e potenzialmente infausto del decorso della malattia SARS-COV-2 e quindi meritevoli di apposita disciplina normativa volta a riconoscere una tutela specifica in relazione alla pandemia in atto;
    le misure finora adottate dal Governo a tutela dei lavoratori fragili e a maggior rischio di contagio, sono state quelle dell'articolo 26 del decreto-legge n. 18 del 17 marzo, prorogato al 31 luglio con il decreto-legge n. 34; l'articolo 74 del 19 maggio 2020; infine la conversione del decreto-legge agosto nella legge n. 126 del 13 ottobre 2020, che ha prorogato il predetto beneficio fino al 15 ottobre 2020 prevedendo altresì per i lavoratori fragili anche lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile;
   considerato che:
    l'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni, ha istituito una specifica tutela per i lavoratori in premessa, prevedendo che ai lavoratori con certificazione di handicap o con patologie che comportano immunodepressione, i medici di assistenza primaria che hanno in carico il paziente possono riconoscere un adeguato periodo di astensione dal lavoro che viene equiparato a ricovero ospedaliero, pertanto molti dei lavoratori interessati, spesso impegnati in attività essenziali, avevano la possibilità di essere esentati dal lavoro in caso di rischio, senza poter intaccare i giorni di malattia «ordinaria»;
   rilevato che:
    nonostante la proroga al 31 dicembre 2020, disposta con il comma 3, lettera a), dell'articolo 1, del provvedimento in esame, sul diritto allo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile, prioritariamente in favore di soggetti rientranti in condizioni di disabilità o rischio per la salute, ad oggi questi lavoratori fragili, si vedono spesso rifiutare la possibilità di lavoro agile sia nel settore privato che in quello pubblico, molte aziende ed Enti, infatti, pur potendo attuare lo smart-working, non hanno concesso questa modalità e tali lavoratori, si sono ritrovati nella condizione di dover ricorrere alle ferie, al recupero ore o alla malattia ordinaria che va ad inficiare nel computo della retribuzione, con gravi conseguenze anche sulla stessa,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di tutelare adeguatamente i lavoratori fragili (con disabilità, immunodepressi, con patologie gravi), durante il periodo di assenza dal lavoro per motivazioni connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dipendenti dall'oggettiva e comprovata possibilità di svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile o attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento o con specifiche attività di formazione professionale anche da remoto, estendendo al 31 gennaio 2021 l'equiparazione del periodo di assenza dal lavoro al ricovero ospedaliero.
9/2779/11. (Testo modificato nel corso della seduta) Amitrano.