ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/02700/089

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 406 del 12/10/2020
Firmatari
Primo firmatario: BARZOTTI VALENTINA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 12/10/2020
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BARBUTO ELISABETTA MARIA MOVIMENTO 5 STELLE 12/10/2020


Stato iter:
12/10/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 12/10/2020
CASTALDI GIANLUCA SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)
Fasi iter:

ACCOLTO IL 12/10/2020

PARERE GOVERNO IL 12/10/2020

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 12/10/2020

CONCLUSO IL 12/10/2020

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02700/089
presentato da
BARZOTTI Valentina
testo di
Lunedì 12 ottobre 2020, seduta n. 406

   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 102 del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (cosiddetto Legge Fallimentare) e l'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297 non tutelano adeguatamente i lavoratori, nell'ipotesi in cui gli stessi non siano in possesso di titolo giudiziario che accerti i loro crediti;
    per la normativa vigente, infatti, solo un accertamento giudiziario del credito permette l'intervento delle garanzie INPS consistenti nel pagamento del TFR, della retribuzione afferente alle ultime tre mensilità e della contribuzione a fondo per pensione integrativa;
    nell'ipotesi in cui manchi l'accertamento giudiziale del credito i lavoratori hanno quindi un grave pregiudizio e sono fortemente penalizzati, in quanto non possono accedere al fondo di garanzia INPS;
    per l'INPS, infatti, mancando il titolo esecutivo, non sarebbero soddisfatti nemmeno tutti i presupposti richiesti dalla circolare n. 31 del 2010 e ciò indipendentemente dal fatto che vi siano le regolari buste paga o il Cud ad attestare la sussistenza del credito;
    la Direttiva CE 987/80 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro si pone invece l'obiettivo di apprestare una garanzia totale al dipendente di imprese insolventi per il pagamento del trattamento di fine rapporto, sia nel caso in cui queste siano sottoposte alla procedura fallimentare, sia nel caso in cui tale procedura fin dall'inizio non venga aperta per mancanza dei presupposti oggettivi e/o soggettivi,

impegna il Governo

quale ulteriore misura di sostegno nel contrasto della crisi determinata dall'emergenza COVID-19, a valutare l'opportunità di modificare l'articolo 102 della Legge Fallimentare garantendo, oltre alla soddisfazione dei crediti prededucibili e delle spese di procedura, anche il pagamento del TFR, della retribuzione afferente alle ultime tre mensilità e della contribuzione a fondo per pensione integrativa mediante l'espletamento della verifica dello stato passivo, in modo da consentire l'intervento del Fondo di Garanzia presso l'Inps e, quindi, tutelare uniformemente i dipendenti nel caso in cui gli stessi, in ipotesi di fallimento della società datrice di lavoro, non si siano attivati per ottenere dal giudice del lavoro il riconoscimento del proprio credito attraverso un titolo esecutivo.
9/2700/89Barzotti, Barbuto.