ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/02700/077

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 406 del 12/10/2020
Firmatari
Primo firmatario: DE TOMA MASSIMILIANO
Gruppo: MISTO-ALTRE COMPONENTI DEL GRUPPO
Data firma: 12/10/2020
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
DALL'OSSO MATTEO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 12/10/2020
FIORAMONTI LORENZO MISTO-ALTRE COMPONENTI DEL GRUPPO 12/10/2020
BELLUCCI MARIA TERESA FRATELLI D'ITALIA 12/10/2020
FERRO WANDA FRATELLI D'ITALIA 12/10/2020
ROTELLI MAURO FRATELLI D'ITALIA 12/10/2020
LUCASELLI YLENJA FRATELLI D'ITALIA 12/10/2020
TRANCASSINI PAOLO FRATELLI D'ITALIA 12/10/2020
SILVESTRI RACHELE MISTO-ALTRE COMPONENTI DEL GRUPPO 12/10/2020


Stato iter:
12/10/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 12/10/2020
Resoconto DE TOMA MASSIMILIANO MISTO
 
PARERE GOVERNO 12/10/2020
CASTALDI GIANLUCA SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 12/10/2020

ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE IL 12/10/2020

PARERE GOVERNO IL 12/10/2020

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 12/10/2020

CONCLUSO IL 12/10/2020

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02700/077
presentato da
DE TOMA Massimiliano
testo di
Lunedì 12 ottobre 2020, seduta n. 406

   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge n. 104 del 2020 attualmente al nostro esame contiene alcuni interventi destinati ai soggetti rientranti in condizioni di disabilità: l'articolo 21-ter proroga la modalità di lavoro agile per i genitori con un figlio disabile, l'articolo 26, comma 1-bis, prevede la proroga del lavoro agile per i soggetti disabili o a rischio per la salute, l'articolo 26, comma 1-ter, autorizza una spesa di 54 milioni per la sostituzione del personale docente educativo e Ata delle istituzioni scolastiche anche per i lavoratori in cui è stato riconosciuto lo stato di disabilità grave, l'articolo 32, comma 6-quinquies, per la continuità didattica per gli alunni con accertata condizione di disabilità ai fini dell'inclusione scolastica;
    purtroppo nulla è stato previsto in questo provvedimento, per le persone con disabilità motoria e le difficoltà che le stesse incontrano nell'accessibilità agli impianti di distribuzione carburanti e dei luoghi ove questi insistono, nonostante l'approvazione di una risoluzione con voto favorevole di tutte le forze parlamentari;
    mercoledì 4 dicembre 2019 in Commissione X (Attività produttive) veniva approvata, la Risoluzione 8-00055 a firma De Toma e altri «Iniziative urgenti in favore del settore della distribuzione dei carburanti», con la quale si impegnava il Governo ad assumere iniziative urgenti in grado di contrastare le numerose e articolate criticità che sta affrontando il settore della distribuzione dei carburanti, i cui fattori di debolezza rischiano di aggravare le condizioni economiche ed occupazionali degli operatori nonché ad assumere, per quanto di competenza, iniziative volte in particolare alla razionalizzazione e all'ammodernamento della rete distributiva, con una revisione del piano e degli indirizzi di ristrutturazione della stessa prevedendo la chiusura dei punti vendita obsoleti ed inefficienti;
    ad oggi il Governo non ha ancora avviato nessuna delle iniziative necessarie a dare corso agli impegni dettati all'Esecutivo dal Parlamento con la Risoluzione 8-00055;
    successivamente alla data di approvazione della risoluzione in parola il Paese, a partire dal 31 gennaio 2020, è stato posto in uno stato di emergenza che è stato prorogato sino al prossimo 31 gennaio 2021. Lo stato di emergenza e le disposizioni adottate hanno portato ad una generalizzata contrazione dei consumi e dei livelli occupazionali anche per il settore della distribuzione dei carburanti, che ha visto diminuire sensibilmente i volumi di prodotto erogato in conseguenza della diminuzione di utenza;
    tutto ciò ha reso ancora più urgente la messa in atto di quanto previsto nella risoluzione parlamentare;
    tra i soggetti che hanno ridotto o annullato la loro presenza presso i punti vendita carburante vi sono le persone con disabilità, anche motoria o che si trovano costrette su sedia a ruote, per le quali il veicolo rappresenta il solo ausilio alla mobilità e all'autonomia personale;
    le persone con disabilità si sono trovate difronte a grandi difficoltà ascrivibili alle diffuse carenze strutturali di accessibilità degli impianti. Queste erano sopperite, sino all'introduzione delle misure di distanziamento sociale, dalla presenza degli addetti al servizio di erogazione in modalità «servito» la cui presenza è sensibilmente diminuita, sia per la progressiva selfizzazione degli impianti (automazione) sia, da ultimo, per effetto della crisi dei consumi;
    tale situazione ha di fatto evidenziato ancor di più le carenze strutturali e la non rispondenza ai criteri di accessibilità universale degli impianti di distribuzione carburanti e dei luoghi ove questi insistono;
    come emerge da numerose comunicazioni di Cittadini con disabilità, ricevute dall'ANGLAT, l'associazione nazionale per la tutela delle persone con disabilità, i punti vendita carburanti, soprattutto quelli non adeguati alla normativa in materia di accessibilità possono rappresentare un ostacolo al pieno esercizio del diritto alla mobilità specialmente quando il distributore è chiuso e dunque non vi è il personale addetto. Tale fatto rientra nelle limitazioni all'autonomia della persona con disabilità e richiederebbe un serio intervento, non fosse altro per rispetto della CRPD che è legge dello Stato n. 18 del 2009;
    le maggiori difficoltà segnalate sono dovute alla progettazione degli impianti di rifornimento, le cui colonnine di erogazione e per il pagamento sono spesso poste su di un marciapiede e dunque ad un'altezza superiore a quella accessibile per noi persone in carrozzina. Anche gli spazi di manovra non consentono di effettuare il rifornimento della vettura in piena sicurezza, cioè lo scendere dalla vettura con la carrozzina, soprattutto se l'impianto di distribuzione dei carburanti insiste sulla carreggiata e non in uno spazio più arretrato e dotato di una adeguata piazzola. Talvolta anche la pistola di rifornimento può rappresentare un problema nel caso si debba parcheggiare ad una certa distanza dalla colonnina, per scendere in sicurezza con la carrozzina, per poi accorgersi che il tubo non arriva al serbatoio;
    il diritto alla mobilità delle persone con disabilità non si estrinseca e si realizza solo nella libertà di poter fare agevolmente rifornimento di carburante alla propria vettura, ma si realizza più in generale, attraverso una attenta progettazione dei luoghi e degli spazi urbani ed extraurbani, degli edifici pubblici e privati aperti al pubblico in conformità ai criteri di accessibilità e nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 32, della legge 28 febbraio 1986, n. 41. La prevista ristrutturazione della rete carburanti di cui alla risoluzione in premessa, potrebbe quindi rappresentare un momento importante per adeguare gli impianti anche ai criteri di accessibilità in favore delle persone con disabilità;
    al fine di garantire il diritto all'accessibilità universale e alla mobilità delle persone con disabilità, come sancito dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, appare inoltre necessario, adottare una visione di sistema, cogliendo l'opportunità del super bonus al 110 per cento introdotto dall'attuale Governo per dare impulso al settore dell'edilizia pubblica e privata, integrare gli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, rendendo possibile l'applicazione delle previsioni in essi contenute agli interventi di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 9 gennaio 1989, n. 13, come modificato dall'articolo 2 della legge 27 febbraio 1989, n. 62,

impegna il Governo:

   a dare esecuzione alla Risoluzione di cui in premessa in favore del settore della distribuzione dei carburanti;
   ad assicurare, in conformità alla previsione di cui all'articolo 4 comma 3 della Convenzione delle Nazioni Unite per i diritti delle persone con disabilità di cui alla legge di ratifica, 3 marzo 2009, n. 18, e per le finalità di cui all'articolo 1, comma 338 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il pieno coinvolgimento dell'Anglat, per la definizione dei criteri di accessibilità e abbattimento delle barriere architettoniche, nella definizione delle misure atte alla razionalizzazione e all'ammodernamento della rete distributiva dei carburanti al fine di assicurare il diritto alla piena accessibilità e mobilità delle persone con disabilità;
   ad assicurare il rispetto delle previsioni di cui all'articolo 32, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, mediante l'adozione, per quanto di competenza, di provvedimenti necessari ad istituire un vincolo di destinazione, ai fini dell'esecuzione degli interventi di cui all'articolo 32, comma 22, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, delle sanzioni per violazioni delle disposizioni vigenti in materia di accessibilità e di eliminazione delle barriere architettoniche di cui agli articoli 24, comma 7, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e 82, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
   ad assicurare il diritto alla accessibilità e alla mobilità delle persone con disabilità, introducendo, per quanto di competenza, modifiche agli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al fine di integrare le previsioni di cui al comma 2, primo periodo, dell'articolo 119, prevedendo che esse si applichino anche agli interventi di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 9 gennaio 1989, n. 13, come modificato dall'articolo 2 della legge 27 febbraio 1989, n. 62, e conseguentemente all'articolo 121, comma 2, dopo la lettera b), sia inserita la previsione di una nuova lettera in materia di superamento e eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati di cui all'articolo 9 della legge 9 gennaio 1989, n. 13, come modificato dall'articolo 2 della legge 27 febbraio 1989, n. 62, in raccordo a quanto previsto ai commi 1 e 2 dell'articolo 119.
9/2700/77De Toma, Dall'Osso, Fioramonti, Bellucci, Ferro, Rotelli, Lucaselli, Trancassini, Rachele Silvestri.