Legislatura: 18Seduta di annuncio: 406 del 12/10/2020
Primo firmatario: PICCOLI NARDELLI FLAVIA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 12/10/2020
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma PRESTIPINO PATRIZIA PARTITO DEMOCRATICO 12/10/2020 CIAMPI LUCIA PARTITO DEMOCRATICO 12/10/2020 DI GIORGI ROSA MARIA PARTITO DEMOCRATICO 12/10/2020 ROSSI ANDREA PARTITO DEMOCRATICO 12/10/2020 ORFINI MATTEO PARTITO DEMOCRATICO 12/10/2020 LATTANZIO PAOLO MISTO-ALTRE COMPONENTI DEL GRUPPO 12/10/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione DICHIARAZIONE GOVERNO 12/10/2020 Resoconto CASTALDI GIANLUCA SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI) PARERE GOVERNO 12/10/2020 Resoconto CASTALDI GIANLUCA SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)
DISCUSSIONE IL 12/10/2020
ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 12/10/2020
ACCOLTO IL 12/10/2020
PARERE GOVERNO IL 12/10/2020
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 12/10/2020
CONCLUSO IL 12/10/2020
La Camera,
premesso che:
l'articolo 32-ter dispone innanzitutto in materia di immissione in ruolo, all'esito del concorso bandito ai sensi dell'articolo 1, comma 605, della legge n. 205 del 2017, di personale del profilo professionale di Direttore dei servizi generali e amministrativi nelle scuole (DSGA) e introduce una procedura per la «chiamata veloce»;
il medesimo articolo, al comma 5 prevede, inoltre, la definizione di una nuova disciplina per lo svolgimento delle procedure concorsuali a posti di DSGA;
in argomento, si ricorda che l'articolo 1, comma 605, della legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio 2018) ha previsto che entro il 2018 fosse bandito un concorso per l'assunzione di DSGA, al quale potevano partecipare anche gli assistenti amministrativi che, pur in mancanza dello specifico titolo di studio richiesto per l'accesso al profilo professionale di DSGA, avevano maturato, alla data di entrata in vigore della legge, almeno 3 interi anni di servizio negli ultimi 8 anni, esercitando le mansioni di DSGA;
è necessario dare continuità alle procedure concorsuali per il reclutamento dei DSGA, come richiamato dal citato comma 5,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di prevedere – in fase di definizione delle prossime procedure concorsuali di cui al comma 5 dell'articolo 32-bis – l'accesso a dette procedure degli assistenti amministrativi che abbiano esercitato le mansioni di DSGA, in modo tale da valorizzare il servizio già svolto, anche in deroga al possesso del titolo di studio specifico come già previsto dall'articolo 1, comma 605, della legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio 2018) e disciplinato con decreto del ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 863 del 18 dicembre 2018.
9/2700/75. Piccoli Nardelli, Prestipino, Ciampi, Di Giorgi, Rossi, Orfini, Lattanzio.