ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/02700/053

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 406 del 12/10/2020
Firmatari
Primo firmatario: GIACOMONI SESTINO
Gruppo: FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 12/10/2020


Stato iter:
12/10/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 12/10/2020
CASTALDI GIANLUCA SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)
Fasi iter:

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 12/10/2020

ACCOLTO IL 12/10/2020

PARERE GOVERNO IL 12/10/2020

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 12/10/2020

CONCLUSO IL 12/10/2020

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02700/053
presentato da
GIACOMONI Sestino
testo di
Lunedì 12 ottobre 2020, seduta n. 406

   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca una serie di misure a sostegno di settori commerciali e produttivi particolarmente colpiti dalla pandemia da coronavirus, prevedendo, inoltre, il rifinanziamento e l'estensione di taluni interventi straordinari a sostegno della liquidità delle imprese. In particolare, le garanzie straordinarie del Fondo di garanzia PMI previste fino al 31 dicembre 2020 dall'articolo 13 del decreto-legge n. 23 del 2020 vengono estese anche alle imprese che hanno ottenuto, su operazioni garantite dal Fondo, un prolungamento della garanzia per temporanea difficoltà. Inoltre, il provvedimento in esame interviene sulla norma che ammette, sino al 31 dicembre 2020, all'accesso alla garanzia del Fondo di garanzia PMI, le imprese con numero di dipendenti non superiore a 499 (imprese cosiddette «mid cap»). L'articolo specifica che i 499 dipendenti sono determinati sulla base delle unità di lavoro-anno rilevate per l'anno 2019 (articolo 64-bis, inserito nel corso dell'esame al Senato);
   considerato che:
    la situazione coronavirus in Italia è migliore di altri Paesi, ma come ricordato recentemente dal Ministro della salute, On. Roberto Speranza, bisogna «tenere alta la soglia di attenzione e non bisogna farsi illusioni»;
    la Camera dei deputati ha approvato la risoluzione di maggioranza con la quale ritiene opportuna la proroga dello stato d'emergenza al 31 gennaio del prossimo anno e il varo di ulteriori misure restrittive per contenere
    il contagio da COVID-19;
    il perdurare della fase epidemiologica che stiamo attraversando, e che ha già sottoposto l'intera economia nazionale e internazionale ad uno stress economico che non ha precedenti, potrebbe rendere parzialmente inutili le misure di sostegno finanziarie a imprese e famiglie già prese con i precedenti provvedimenti;
    come evidenziato nella NADEF 2020, il valore complessivo delle risorse stanziate nel 2020 per gli «interventi per la continuità delle imprese» durante l'emergenza sanitaria da COVID-19 sarà di 19,6 miliardi di euro, che non esauriranno il loro impatto unicamente nel 2020 ma, seppur in termini residuali, avranno effetti finanziari nel corso anche del triennio successivo;
   considerato ancora che;
    l'articolo 13 del decreto-legge n. 23 dell'8 aprile 2020, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, prevede che, al fine di assicurare la necessaria liquidità alle imprese con un numero di dipendenti fino a 499, colpite dall'epidemia COVID-19, il Fondo Centrale di Garanzia rilasci – fino al 31 dicembre 2020 – garanzie su finanziamenti bancari entro un importo massimo garantibile pari a 5 milioni di euro;
    sono complessivamente 1.141.519 le richieste di garanzie pervenute dagli intermediari al Fondo centrale di Garanzia nel periodo dal 17 marzo al 6 ottobre 2020 relative ai finanziamenti in favore di imprese, artigiani, autonomi e professionisti, per un importo complessivo di oltre 88,5 miliardi di euro,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle norme richiamate in premessa al fine di valutare l'opportunità di adottare iniziative normative finalizzate ad estendere in via strutturale l'operatività del Fondo centrale di garanzia alle imprese con numero di dipendenti non superiore a 499, innalzare l'importo massimo della garanzia concedibile fino a 5 milioni di euro per singolo soggetto beneficiario e, infine, a valutare la possibilità di prolungare per ulteriori sei mesi la possibilità che la garanzia del Fondo Centrale di garanzia venga rilasciata secondo quanto previsto dal citato articolo 13 senza applicazione del modello di valutazione del Fondo stesso e in misura fissa pari all'1,80 per cento dell'esposizione.
9/2700/53. (Testo modificato nel corso della seduta) Giacomoni.