ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/02700/004

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 406 del 12/10/2020
Firmatari
Primo firmatario: AIELLO PIERA
Gruppo: MISTO-ALTRE COMPONENTI DEL GRUPPO
Data firma: 12/10/2020
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
ERMELLINO ALESSANDRA MISTO-ALTRE COMPONENTI DEL GRUPPO 12/10/2020
TRANO RAFFAELE MISTO-ALTRE COMPONENTI DEL GRUPPO 12/10/2020
GIANNONE VERONICA MISTO-NOI CON L'ITALIA-USEI-CAMBIAMO!-ALLEANZA DI CENTRO 12/10/2020


Stato iter:
12/10/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 12/10/2020
CASTALDI GIANLUCA SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)
Fasi iter:

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 12/10/2020

ACCOLTO IL 12/10/2020

PARERE GOVERNO IL 12/10/2020

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 12/10/2020

CONCLUSO IL 12/10/2020

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02700/004
presentato da
AIELLO Piera
testo di
Lunedì 12 ottobre 2020, seduta n. 406

   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 62 del decreto-legge n. 104 del 2020 (A.C. 2700) prevede aiuti alle piccole imprese e alle micro imprese. Tra l'altro l'articolo 62 è inserito nel Capo VI del decreto-legge in esame intitolato Sostegno e Rilancio dell'Economia. È inoltre da sottolineare come l'articolo 61-bis del medesimo decreto-legge contenga misure per la semplificazione burocratico-amministrativa per l'avvio di nuove imprese da parte di giovani al di sotto dei 30 anni di età. Inoltre l'articolo 64 prevede misure per il rifinanziamento del Fondo di garanzia per le medie e piccole imprese;
    è necessario non considerare il rating finanziario adottato dagli Intermediari finanziari quale strumento principale per valutare l'affidabilità e la solvibilità dei soggetti danneggiati, poiché gli stessi si trovano ad avere i bilanci «inquinati» a causa degli eventi criminosi e dunque non rispecchiano le reali condizioni finanziarie delle aziende;
    le Banche sono impegnate a far arrivare la liquidità a tutte le imprese che ne hanno bisogno nel modo più rapido possibile. I soggetti o l'impresa richiedenti aiuti finanziari (prestiti economici) che presentino inadempienze probabili e posizioni classificate come scadute oppure esposizioni deteriorate e classificate come sofferenti alla Centrale Rischi della Banca d'Italia e in tutte le banche dati pubbliche e private, non devono, alla data di richiesta, essere considerate come non ammissibili al rilascio della garanzia di MCC, purché le stesse abbiano ricevuto il beneficio sospensivo ai sensi dell'articolo 20 della legge n. 44 del 1999 e legge n. 108 del 1996 rilasciato dalla Procura competente;
    tra l'altro è fondamentale per le garanzie pregresse che gli Intermediari ed il Fondo di garanzia non debbano tenere conto delle pregresse garanzie rilasciate dal Fondo di MCC e non debbano altresì considerare pregiudizievoli eventuali prolungamenti di garanzia in presenza della sospensione dei termini ai sensi della legge n. 44 del 1999 e legge n. 108 del 1996,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità, ove compatibile con il quadro europeo di riferimento, in particolare del Temporary Framework, con successivo provvedimento legislativo:
    1) di introdurre la garanzia da parte del MCC al 100 per cento: a favore delle imprese denuncianti il racket e l'usura, poiché la mancata applicazione e il mal funzionamento della legge n. 108 del 1996 e della legge n. 44 del 1999 comportano gravi problematiche collegate alle diverse scadenze per gli imprenditori i quali non possono attendere i tempi delle richieste sui diversi risarcimenti previsti dal Fondo di rotazione istituito dal Governo soprattutto per garantire l'attività economica delle medesime imprese denuncianti il racket e l'usura;
    2) di far sì, per le pregresse garanzie, che gli intermediari e il Fondo di garanzia non tengano conto delle medesime pregresse garanzie rilasciate dal medesimo Fondo di MCC e di non considerare pregiudizievoli eventuali prolungamenti di garanzia in presenza della sospensione dei termini ai sensi delle leggi n. 44 del 1999 e n. 108 del 1996;
    3) di non considerare come non ammissibili al rilascio della garanzia del MCC i soggetti e le imprese richiedenti che presentino inadempienze probabili e posizioni classificate come scadute oppure esposizioni deteriorate e classificate come sofferenti alla Centrale rischi della Banca d'Italia (come evidenziato in premessa);
    4) di non considerare il rating finanziario adottato dagli intermediari finanziari quale strumento principale per valutare l'affidabilità e la solvibilità dei soggetti (imprese od operatori economici) che si trovino ad avere bilanci «inquinati» da eventi criminosi e pertanto che non rispecchiano le reali condizioni finanziarie delle medesime imprese.
9/2700/4. (Testo modificato nel corso della seduta) Piera Aiello, Ermellino, Trano, Giannone.