ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/02700/025

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 406 del 12/10/2020
Firmatari
Primo firmatario: CANTINI LAURA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 12/10/2020


Stato iter:
12/10/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 12/10/2020
CASTALDI GIANLUCA SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)
Fasi iter:

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 12/10/2020

ACCOLTO IL 12/10/2020

PARERE GOVERNO IL 12/10/2020

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 12/10/2020

CONCLUSO IL 12/10/2020

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02700/025
presentato da
CANTINI Laura
testo di
Lunedì 12 ottobre 2020, seduta n. 406

   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame si propone di convertire in legge, con modificazioni, il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia»;
    tra le disposizioni introdotte dal Governo rileva, in particolare, quanto disposto dall'articolo 85 del decreto-legge che, al fine di sostenere il settore dei servizi di trasporto di linea di persone effettuati su strada mediante autobus e non soggetti a obblighi di servizio pubblico, istituisce un fondo presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti «destinato a compensare i danni subiti dalle imprese esercenti detti servizi ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, ovvero sulla base di autorizzazioni regionali, in ragione dei minori ricavi registrati, in conseguenza delle misure di contenimento e di contrasto all'emergenza da COVID-19, nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto alla media dei ricavi registrati nel medesimo periodo del precedente biennio»;
    l'efficacia della disposizione è subordinata alle opportune valutazioni della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea,
   considerato che:
    anche in ragione del contingentamento dei lavori parlamentari di conversione in legge del decreto-legge, non è stato possibile apportare alcuna modificazione al testo della disposizione introdotta dal Governo;
    la materia sulla quale interviene la norma in esame è disciplinata, in particolare, dal decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, a tenore del cui articolo 7 le leggi regionali di attuazione possono conferire a province, comuni e altri enti locali tutte le funzioni e i compiti, regionali, tra cui anche le autorizzazioni allo svolgimento dei servizi di linea non soggetti a obblighi di servizio pubblico,

impegna il Governo, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica

chiarendo che la disposizione è riferita anche ai titolari di autorizzazioni rilasciate dai comuni e dagli altri enti locali in ottemperanza alle leggi regionali attuative del decreto legislativo 422 del 1997, nonché dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del reg. (CE) 21 ottobre 2009, n. 1073, a procedere celermente, anche valutando la possibilità di un incremento di risorse — compatibilmente con le procedure previste dalle norme attuative dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea – all'attuazione della norma.
9/2700/25. (Testo modificato nel corso della seduta) Cantini.