Legislatura: 18Seduta di annuncio: 406 del 12/10/2020
Primo firmatario: ANDREUZZA GIORGIA
Gruppo: LEGA - SALVINI PREMIER
Data firma: 12/10/2020
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma BAZZARO ALEX LEGA - SALVINI PREMIER 12/10/2020 DARA ANDREA LEGA - SALVINI PREMIER 12/10/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 12/10/2020 CASTALDI GIANLUCA SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)
NON ACCOLTO IL 12/10/2020
PARERE GOVERNO IL 12/10/2020
RESPINTO IL 12/10/2020
CONCLUSO IL 12/10/2020
La Camera,
premesso che:
l'articolo 182, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, ha istituito un Fondo a sostegno di agenzie di viaggio, tour operator e guide e gli accompagnatori turistici, con una dotazione iniziale per l'anno 2020 di 25 milioni di euro, successivamente elevata a 265 milioni di euro ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera c), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104;
con decreto ministeriale n. 403 del 12 agosto 2020, sono state adottate le disposizioni applicative per il riparto delle risorse del fondo di cui al citato articolo 182 del decreto n. 34 del 2020;
i servizi offerti dai beneficiari del contributo sono diversi e variegati e determinano l'applicazione di un sistema di fatturazione differente rispetto al servizio, con la conseguenza che l'assegnazione delle risorse sopra indicate, calcolata solo sulla base dei ricavi registrati, possa determinare uno squilibrio di mercato; sarebbe opportuno che nell'ambito delle procedure di riassegnazione delle risorse aggiuntive stanziate con il decreto-legge n. 104 del 2020 venissero adottati criteri atti a ristabilire un equilibrio di mercato fra i diversi soggetti interessati dal beneficio,
impegna il Governo
in sede di rideterminazione delle somme eccedenti rispetto ai 25 milioni di euro già stanziati con il decreto-legge n. 34 del 2020, a voler tenere conto, oltre che all'indicazione dei ricavi, anche dell'indicazione dei costi sostenuti, entrambi su base annua, come rilevato da ultimo bilancio depositato, riconsiderando tra i beneficiari esclusivamente i soggetti già in regola con gli obblighi di protezione in caso di insolvenza o fallimento, di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 34 del 2020.
9/2700/20. Andreuzza, Bazzaro, Dara.