ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/02700/002

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 406 del 12/10/2020
Firmatari
Primo firmatario: EPIFANI ETTORE GUGLIELMO
Gruppo: LIBERI E UGUALI
Data firma: 12/10/2020


Stato iter:
12/10/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 12/10/2020
Resoconto CASTALDI GIANLUCA SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)
Fasi iter:

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 12/10/2020

ACCOLTO IL 12/10/2020

PARERE GOVERNO IL 12/10/2020

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 12/10/2020

CONCLUSO IL 12/10/2020

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02700/002
presentato da
EPIFANI Ettore Guglielmo
testo di
Lunedì 12 ottobre 2020, seduta n. 406

   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 57-bis del decreto in esame prevede che ai comuni dei territori colpiti da eventi sismici la detrazione al 110 per cento delle spese relative a specifici interventi di efficienza energetica e di misure antisismiche (cosiddetto Superbonus) spetta per l'importo eccedente il contributo riconosciuto per la ricostruzione. I limiti delle spese ammesse alla fruizione degli incentivi fiscali, inoltre, sono aumentati del 50 per cento per gli interventi di ricostruzione riguardanti i comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017 e del 2009;
    il comma 1 dell'articolo 57-bis modifica l'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 introducendo due nuovi commi (1-bis e 4-ter) che mirano a disciplinare specificamente la fruizione della citata detrazione nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici. L'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 introduce una detrazione pari al 110 per cento delle spese relative a specifici interventi di efficienza energetica (anche attraverso interventi di demolizione e ricostruzione) e di misure antisismiche sugli edifici (anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici). Il nuovo comma 1-bis del citato articolo 119 stabilisce che nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici l'incentivo fiscale della detrazione al 110 per cento spetta per l'importo eccedente il contributo riconosciuto per la ricostruzione. Il nuovo comma 4-ter, comma 1, prevede che i limiti delle spese ammesse alla fruizione degli incentivi fiscali eco bonus e sisma bonus, sostenute entro il 31 dicembre 2020, sono aumentati del 50 per cento negli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 (elenchi allegati al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189) e del 2009 (decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39);
    sono misure importanti, che potranno permettere a tanti cittadini colpiti dal terremoto di sistemare tanti edifici e di rilanciare il settore edilizio, gravemente colpito dalla crisi economica. Gli elenchi a cui il testo fa riferimento, però, non annoverano tra le aree beneficiarie delle misure, i territori etnei colpiti dal terremoto del 26 dicembre 2018. Detta esclusione appare illogica, tenuto conto della importanza che queste misure rivestirebbero per il superamento di molti dei problemi della ricostruzione siciliana, nonché ingiusta, perché rende disomogeneo l'impegno nella ricostruzione post sisma sul territorio italiano,

impegna il Governo

compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, ad inserire, nel prossimo provvedimento utile, anche per i comuni della città metropolitana di Catania colpiti dall'evento sismico del 26 dicembre 2018, le misure previste dal presente decreto-legge e, in particolare, l'aumento del 50 per cento delle spese ammesse alla fruizione degli incentivi fiscali eco bonus e sisma bonus.
9/2700/2. (Testo modificato nel corso della seduta) Epifani.