ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/02700/161

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 406 del 12/10/2020
Firmatari
Primo firmatario: CIABURRO MONICA
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA
Data firma: 12/10/2020
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
CARETTA MARIA CRISTINA FRATELLI D'ITALIA 12/10/2020


Stato iter:
12/10/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 12/10/2020
CASTALDI GIANLUCA SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)
Fasi iter:

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 12/10/2020

ACCOLTO IL 12/10/2020

PARERE GOVERNO IL 12/10/2020

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 12/10/2020

CONCLUSO IL 12/10/2020

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02700/161
presentato da
CIABURRO Monica
testo di
Lunedì 12 ottobre 2020, seduta n. 406

   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge 14 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, cosiddetto «Decreto Rilancio» ha disposto, all'articolo 119, un rafforzamento delle agevolazioni ecobonus e sismabonus, con una detrazione pari al 110 per cento dell'importo relativo agli interventi effettuati, misura ulteriormente ampliata in sede di conversione;
    ad integrazione del predetto decreto, l'Agenzia delle entrate ha emanato la circolare 24/E dell'8 agosto 2020, interpretativa delle disposizioni inerenti alle predette agevolazioni;
    come specificato dalla circolare, l'agevolazione al 110 per cento «non si applica agli interventi realizzati sulle parti comuni a due o più unità immobiliari distintamente accatastate di un edificio interamente posseduto da un unico proprietario o in comproprietà tra più soggetti»;
    da questa interpretazione dell'articolo 119 consegue quindi l'esclusione di una grandissima pluralità di edifici plurifamiliari se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà, in quanto non costituiscono condominio;
    nonostante le modifiche disposte dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 e successive modificazioni e integrazioni, gli incentivi per la riqualificazione energetica non saranno applicabili in tutti i contesti, infatti anche dove l'intervento rispetti il principio di fattibilità tecnica, le tempistiche tecnico-burocratiche che il percorso di riqualificazione energetica richiede possono prolungare i lavori oltre misura;
    nella sola fase di inizio dei lavori sono necessari quattordici differenti documentazioni, che diventano almeno ventuno nella fase di avanzamento dei lavori e trenta nella fase di conclusione degli stessi, fermo restando che – sulla base dei diversi interventi – i documenti richiesti possono essere anche più di trenta, in assenza di una semplificazione più organica dello strumento;
    nel caso esemplare della costruzione di un cappotto termico occorrono trentotto adempimenti tecnici tra progetto, asseverazioni, visti di conformità e contabilità, nonché svariati mesi di attesa per l'ottenimento delle eventuali autorizzazioni paesaggistiche necessarie;
    moltissimi enti locali, a causa dell'emergenza da COVID-19 e conseguente lavoro da remoto, hanno visto la loro attività amministrativa fortemente rallentata, allungando ulteriormente i tempi di realizzazione delle opere laddove siano necessari adempimenti da parte degli enti locali stessi;
    il Governo, in data 10 settembre 2020, ha accolto l'ordine del giorno n. 9/02648/019, con il quale si impegnava l'esecutivo a valutare l'opportunità di dispone una semplificazione radicale dello strumento super bonus 110 per cento, ad estendere la misura almeno fino al 31 dicembre 2024, nonché di garantire la piena applicabilità dell'incentivo anche alle parti comuni degli edifici plurifamiliari posseduti da un unico proprietario o in comproprietà tra più soggetti;
    in tal senso nel «Decreto Agosto», ed i decreti del Ministero dello sviluppo economico del 6 agosto 2020, pubblicati in Gazzetta Ufficiale in data 5 ottobre 2020, attuativi del presente super bonus, non hanno recepito gli impegni di cui al predetto ordine del giorno, pertanto permangono i problemi di interpretazione ed applicabilità dell'incentivo per gli edifici plurifamiliari posseduti da un unico proprietario o in comproprietà tra più soggetti nonché di durata del beneficio, la quale, nonostante gli annunci dell'esecutivo, ad oggi non è ancora stata prorogata,

impegna il Governo

individuando preventivamente le necessarie risorse finanziarie, a valutare l'opportunità di:
   a) dare la piena e totale applicabilità del bonus 110 per cento, attraverso ulteriori iniziative normative, anche alle parti comuni degli edifici plurifamiliari posseduti ad un unico proprietario o in comproprietà tra più soggetti;
   b) a disporre una semplificazione del bonus 110 per cento mediante appositi interventi normativi, andando a ridurre le documentazioni richieste e le tempistiche dei lavori, ed a semplificare gli ambiti applicativi dell'intera disciplina con un intervento organico anche sulle normative attuative;
   c) a prolungare, attraverso ulteriori iniziative normative, la fruibilità del bonus 110 per cento almeno fino al 31 dicembre 2024.
9/2700/161. (Testo modificato nel corso della seduta) Ciaburro, Caretta.