ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/02700/160

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 406 del 12/10/2020
Firmatari
Primo firmatario: CARETTA MARIA CRISTINA
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA
Data firma: 12/10/2020
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
CIABURRO MONICA FRATELLI D'ITALIA 12/10/2020


Stato iter:
12/10/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 12/10/2020
CASTALDI GIANLUCA SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)
Fasi iter:

NON ACCOLTO IL 12/10/2020

PARERE GOVERNO IL 12/10/2020

RESPINTO IL 12/10/2020

CONCLUSO IL 12/10/2020

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02700/160
presentato da
CARETTA Maria Cristina
testo di
Lunedì 12 ottobre 2020, seduta n. 406

   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 95 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, cosiddetto «Decreto Agosto», ha istituito un'Autorità per la laguna di Venezia, ente chiamato ad assorbire ed a riordinare le frammentate competenze gestionali della laguna di Venezia;
    per competenze, l'Autorità richiama il Magistrato delle Acque della Serenissima Repubblica di Venezia, nato nel XVI secolo, e poi richiamato nella legislazione nazionale italiana nel 1907, il quale tuttavia rispondeva ed operava a stretto giro e collaborazione con il territorio veneziano, e non rispondeva ad esigenze politiche di carattere centrale;
    l’iter che ha portato alla costituzione di questo ente ha in gran parte trascurato la possibilità di qualsiasi confronto con gli enti principalmente interessati da questo, quale il comune di Venezia, la città metropolitana di Venezia, i comuni della Gronda lagunare e la regione Veneto;
    la nomina del Presidente dell'Autorità, di competenza dello Stato centrale, non tiene debitamente conto delle istanze degli enti locali e territoriali maggiormente interessati da questa;
    data l'importanza che la laguna ricopre per l'economia di Venezia e del Veneto, è necessario che il vertice dell'Autorità sia caratterizzato da alte e riconosciute competenze tecniche, indipendente dalla politica, e tali esigenze dovrebbero altresì venire rappresentate nella composizione del Comitato di Gestione dell'Autorità, i cui componenti – i quali dovrebbero avere il più possibile cognizione del territorio – dovrebbero anch'essi venire nominati per riconosciute e conclamate competenze tecniche e non per ragioni di lottizzazione politica;
    l'articolato della misura, togliendo al comune di Venezia la competenza esclusiva sui canali ed i rii a traffico urbano della Città Storica e sugli scarichi idrici urbani, dà luogo ad incertezze interpretative ed applicative destinate ad inficiare l'operato dell'Autorità ed a incrementare le difficoltà di gestione in capo al comune di Venezia;
    l'articolo 95, nel complesso, non dispone altresì delle risorse sufficienti per la realizzazione di interventi manutentivi, tutelativi e di salvaguardia di Venezia e della sua laguna di cui all'articolo 6 della legge 29 novembre 1984, n. 798;
    il sistema della Città lagunare e la sua morfologia comportano esigenze di realizzazione di interventi e conseguenti costi di gestione imparagonabili con quelli stanziati ordinariamente per altre città, in tal senso la progressiva riduzione delle risorse trasferite negli ultimi 10 anni ha peggiorato in modo significativo di immobili ed infrastrutture, che hanno raggiunto situazioni di necessità ed urgenza improcrastinabili, aggravate dai recenti eventi atmosferici di cui al 12 novembre 2019 scorso,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative, volte a:
   a) disporre la piena applicabilità del principio di leale collaborazione dell'Autorità con gli enti che esercitano funzioni amministrative nel suo medesimo ambito territoriale;
   b) ri-attribuire le competenze in materia di sanzioni amministrative, navigazione in laguna, rilascio delle concessioni e autorizzazioni allo scarico, nonché a restituire al comune di Venezia la competenza esclusiva sui canali, rii a traffico urbano della Città Storica e sugli scarichi idrici urbani ed in modo particolare tutte le competenze relative alle aree industriali di Porto Marghera;
   c) modificare il criterio di nomina del Presidente dell'Autorità e del Comitato di Gestione, basandolo su una effettiva e comprovata esperienza e qualificazione professionale nei settori in cui l'Autorità è chiamata ad operare;
   d) incrementare i componenti del Comitato di Gestione nominati dalla regione Veneto, comune di Venezia e città metropolitana di Venezia;
   e) stanziare un piano decennale di interventi straordinario per il territorio di Venezia nella misura di almeno 150 milioni di euro annui;
   f) trasferire i poteri di vigilanza e controllo sull'ente in capo al Presidente del Consiglio dei ministri.
9/2700/160Caretta, Ciaburro.