ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/02700/152

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 406 del 12/10/2020
Firmatari
Primo firmatario: LUCASELLI YLENJA
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA
Data firma: 12/10/2020


Stato iter:
12/10/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 12/10/2020
CASTALDI GIANLUCA SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)
Fasi iter:

ACCOLTO IL 12/10/2020

PARERE GOVERNO IL 12/10/2020

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 12/10/2020

CONCLUSO IL 12/10/2020

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02700/152
presentato da
LUCASELLI Ylenja
testo di
Lunedì 12 ottobre 2020, seduta n. 406

   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame reca ulteriori misure per il sostegno e il rilancio dell'economia per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, attraverso l'impiego degli ulteriori 25 miliardi di euro di scostamento di bilancio approvati dal Parlamento lo scorso 29 luglio;
    in particolare, l'articolo 14 preclude la possibilità di avviare le procedure di licenziamento collettivo e di esercitare la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo, salvo specifiche eccezioni, ai datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito dei trattamenti di integrazione salariale riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 ovvero dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali di cui all'articolo 3 del medesimo decreto;
    la norma in esame, che ha, di fatto, prorogato il divieto di licenziamento, non fissa una scadenza precisa per la durata stessa della proroga, limitandosi a introdurre tre esplicite deroghe: a) per le imprese che hanno cessato l'attività; b) per le imprese dichiarate fallite quando non sia previsto l'esercizio provvisorio; c) nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo;
    la formulazione della norma ha, infatti, fatto insorgere più di un dubbio sulla sua portata e, in particolare, sulla durata ulteriore del divieto di licenziamento, richiedendo uno sforzo interpretativo e di coordinamento tra la disposizione originaria del divieto, quella in esame che ne dispone la proroga e quelle richiamate per la determinazione della sua efficacia, connessa alla durata dell'ulteriore periodo di ammortizzatori sociali e di fruizione dell'esonero contributivo;
    anche sulla proroga degli ammortizzatori sociali i professionisti sottolineano la mancanza di chiarezza visto che «fermo l'intento del legislatore del decreto-legge n. 104 del 2020 di disincentivare, se non davvero necessario, l'utilizzo delle ulteriori nove settimane di trattamenti e rammentando le evidenti differenze che sussistono in tema di ammortizzatori sociali tra la normativa ordinaria e quella emergenziale, è tuttavia lecito domandarsi, dal punto di vista prettamente economico, quale percorso sia il più confacente per le aziende che dovessero trovarsi in difficoltà nei prossimi mesi»;
    con riferimento, poi, alla previsione di un esonero dal versamento dei contributi previdenziali per le aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione, secondo i consulenti del lavoro «non risulta di immediata comprensione perché il legislatore abbia stabilito che l'esonero sia concesso nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e giugno 2020. Tale scelta, infatti, risulta oltremodo penalizzante per i datori di lavoro virtuosi che hanno preferito, in tali mesi, concedere primariamente ferie e permessi ai propri dipendenti in luogo dei trattamenti di integrazione salariale. Risulta, peraltro, sfavorevole anche per le aziende che, per motivazioni legate alla loro specifica attività, in tale periodo hanno regolarmente lavorato, scontando tuttavia una fisiologica flessione nel successivo periodo estivo»;
    perplessità tra i tecnici sono emerse rispetto ai licenziamenti per giustificato motivo oggettivo motivati da esigenze che non danno accesso alla cassa COVID-19 come, ad esempio, una riorganizzazione produttiva dell'azienda: secondo un'interpretazione, sarebbe possibile licenziare, per giustificato motivo oggettivo, ma senza accedere alle integrazioni o all'esonero;
    tale tesi, però, potrebbe risultare inconciliabile con una lettura testuale dell'articolo in esame che sembra, invece, considerare superabile il blocco dei licenziamenti solo nei casi di deroga esplicitamente individuati;
    l'articolo 14 risulta, pertanto, fra le misure di maggiore complessità applicativa, rischiando di prestare il fianco a innumerevoli ricorsi da parte dei lavoratori, a danno anche delle imprese che potrebbero incorrere in pesanti sanzioni in caso di errori interpretativi,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di chiarire la portata normativa e temporale dell'articolo 14 del provvedimento in esame, anche attraverso l'emanazione tempestiva di una circolare applicativa.
9/2700/152Lucaselli.