ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/02700/148

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 406 del 12/10/2020
Firmatari
Primo firmatario: SILVESTRONI MARCO
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA
Data firma: 12/10/2020
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
PRISCO EMANUELE FRATELLI D'ITALIA 12/10/2020


Stato iter:
12/10/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 12/10/2020
CASTALDI GIANLUCA SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)
Fasi iter:

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 12/10/2020

ACCOLTO IL 12/10/2020

PARERE GOVERNO IL 12/10/2020

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 12/10/2020

CONCLUSO IL 12/10/2020

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02700/148
presentato da
SILVESTRONI Marco
testo di
Lunedì 12 ottobre 2020, seduta n. 406

   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge n. 2700 di conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, interviene su diversi settori dell'ordinamento e contiene una molteplicità di misure a sostegno dei settori duramente colpiti dalla crisi economica conseguente alla pandemia ancora in corso;
    nello specifico, tra le diverse materie trattate, una disposizione introdotta in Senato (articolo 37-quinquies) prescrive per l'esercizio dell'attività di guardia giurata l'esistenza di un rapporto di lavoro dipendente (rispetto ad un istituto di vigilanza autorizzato o ad altro soggetto parimenti legittimato) e detta disposizione transitoria, per le autorizzazioni ad esercitare l'attività di guardia giurata come lavoratore autonomo che siano state accordate antecedentemente all'entrata in vigore della presente disposizione;
    la disposizione introdotta fa venir meno la possibilità per la guardia giurata di essere lavoratore autonomo. O più precisamente, tale configurazione è da intendersi «a termine». Infatti si prevede che le autorizzazioni che siano state accordate per esercitare l'attività di guardia giurata in guisa di lavoro autonomo, antecedentemente all'entrata in vigore della presente disposizione, conservino efficacia fino alla loro scadenza, con rinnovabilità per una sola volta;
    la norma così formulata limita la possibilità dei cittadini di poter fare impresa sancendo disposizioni condizionanti verso gli istituti di vigilanza e facendo venir meno quanto disposto con la sentenza n. 118 del 17 gennaio 2018, il TAR per l'Emilia Romagna – Sezione II che ha annullato l'articolo 6, comma 2 del decreto ministeriale n. 269 del 2010, dando la possibilità di nomina diretta e autonoma ad opera degli istituti di vigilanza delle guardie giurate,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di garantire sin dal prossimo provvedimento utile che per gli istituti di vigilanza privata vengano disposti gli opportuni interventi normativi, atti ad assicurare lo svolgimento della loro preziosa attività, soprattutto in questo periodo di crisi da Covid-19, in maniera autonoma e non vincolata.
9/2700/148. (Testo modificato nel corso della seduta) Silvestroni, Prisco.