ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/02700/139

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 406 del 12/10/2020
Firmatari
Primo firmatario: GALIZIA FRANCESCA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 12/10/2020
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
CASSESE GIANPAOLO MOVIMENTO 5 STELLE 12/10/2020


Stato iter:
12/10/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 12/10/2020
CASTALDI GIANLUCA SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)
Fasi iter:

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 12/10/2020

ACCOLTO IL 12/10/2020

PARERE GOVERNO IL 12/10/2020

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 12/10/2020

CONCLUSO IL 12/10/2020

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02700/139
presentato da
GALIZIA Francesca
testo di
Lunedì 12 ottobre 2020, seduta n. 406

   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge di conversione del decreto-legge in esame contiene disposizioni volte a supportare e rilanciare l'economia del Paese, dopo la crisi indotta dal lockdown connesso all'epidemia da COVID-19, recando a tal fine misure urgenti che favoriscano, tra le altre cose, una continuità delle attività del sistema della formazione superiore e ulteriori interventi finalizzati a sostenere il diritto allo studio;
    nel panorama formativo nazionale, un ruolo di primo piano è certamente quello ricoperto dagli Istituti Tecnici Superiori – I.T.S in quanto espressione di una nuova strategia che unisce le politiche d'istruzione, formazione e lavoro con le politiche industriali del Paese;
    nell'ambito di tale finalità, gli I.T.S rappresentano infatti scuole di eccellenza ad alta specializzazione tecnologica, riferite a quelle aree considerate prioritarie per lo sviluppo economico e la competitività del Paese, realizzate secondo il modello organizzativo della Fondazione di partecipazione in collaborazione con imprese, università/centri di ricerca scientifica e tecnologica, enti locali, sistema scolastico e formativo;
    per rispondere con continuità alla richiesta di giovani con un'alta specializzazione tecnica e tecnologica necessaria allo sviluppo economico e alla competitività del sistema produttivo italiano, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 466, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dispongono che il Miur assegni le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come incrementato dall'articolo 1, comma 67, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, entro il 30 settembre di ciascun anno, direttamente alle regioni, che, a loro volta, le riversano agli istituti tecnici superiori che nell'annualità formativa precedente hanno riportato una valutazione realizzata secondo i criteri e le modalità di applicazione degli indicatori di cui all'accordo sancito in sede di Conferenza unificata il 5 agosto 2014, come modificato dall'accordo sancito in sede di Conferenza unificata il 17 dicembre 2015;
    inoltre, sempre con riferimento agli Istituti di istruzione, si stabilisce all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 – sull’«Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30» – in merito ai regimi particolari di autorizzazione che siano autorizzati allo svolgimento delle attività di intermediazione: gli istituti di scuola secondaria di secondo grado, statali e paritari, a condizione che rendano pubblici e gratuitamente accessibili sui relativi siti istituzionali i curricula dei propri studenti all'ultimo anno di corso e fino ad almeno dodici mesi successivi alla data del conseguimento del titolo di studio; le università, pubbliche e private, e i consorzi universitari, a condizione che rendano pubblici e gratuitamente accessibili sui relativi siti istituzionali i curricula dei propri studenti dalla data di immatricolazione e fino ad almeno dodici mesi successivi alla data del conseguimento del titolo di studio;
    infine, all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nonché all'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, si dispone nell'ambito delle misure per la ricerca scientifica e tecnologica che siano soggetti ammissibili le imprese, le università, gli enti e gli organismi di ricerca o qualsiasi altro soggetto giuridico in possesso dei requisiti minimi previsti dai bandi, purché residenti ovvero con stabile organizzazione nel territorio nazionale,

impegna il Governo

individuando preventivamente le necessarie risorse finanziarie, a valutare l'opportunità di intraprendere, nell'ambito degli auspicati interventi di velocizzazione e semplificazione burocratica, le necessarie iniziative, anche normative, finalizzate a rafforzare la rete e il ruolo degli I.T.S. nell'inserimento dei giovani nel mercato del lavoro, anche attraverso l'anticipazione al 30 maggio dell'attuale termine previsto per l'assegnazione agli I.T.S. delle risorse loro destinate, al fine di consentire la tempestiva attivazione dei processi di orientamento, selezione e preparazione dei corsi, così come la previsione del trasferimento delle risorse direttamente agli Istituti, evitando in tal modo l'allungamento dei tempi conseguente alla preventiva assegnazione di tali risorse alle regioni e ricomprendendo altresì gli Istituti Tecnici Superiori, insieme agli altri organismi di istruzione e ricerca, tra i soggetti ammissibili agli interventi diretti al sostegno delle attività di ricerca fondamentale nonché di ricerca industriale e delle connesse attività di formazione per la valorizzazione del capitale umano.
9/2700/139. (Testo modificato nel corso della seduta) Galizia, Cassese.