Legislatura: 18Seduta di annuncio: 406 del 12/10/2020
Primo firmatario: MARAIA GENEROSO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 12/10/2020
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma IANARO ANGELA MOVIMENTO 5 STELLE 12/10/2020 LOREFICE MARIALUCIA MOVIMENTO 5 STELLE 12/10/2020 NAPPI SILVANA MOVIMENTO 5 STELLE 12/10/2020 D'ARRANDO CELESTE MOVIMENTO 5 STELLE 12/10/2020 LAPIA MARA MOVIMENTO 5 STELLE 12/10/2020 VILLANI VIRGINIA MOVIMENTO 5 STELLE 12/10/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 12/10/2020 CASTALDI GIANLUCA SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)
ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 12/10/2020
ACCOLTO IL 12/10/2020
PARERE GOVERNO IL 12/10/2020
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 12/10/2020
CONCLUSO IL 12/10/2020
La Camera,
premesso che:
i Livelli essenziali di assistenza (LEA) sono le prestazioni e i servizi che il Servizio sanitario nazionale (SSN) è tenuto a fornire a tutti i cittadini, gratuitamente o dietro pagamento di una quota di partecipazione, con le risorse pubbliche raccolte attraverso la fiscalità generale. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM) del 12 gennaio 2017 ha fissato i nuovi Livelli essenziali di assistenza. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in questione individua tre grandi Livelli: 1) Prevenzione collettiva e sanità pubblica, che comprende tutte le attività di prevenzione rivolte alle collettività ed ai singoli; 2) Assistenza distrettuale, vale a dire le attività e i servizi sanitari e socio-sanitari diffusi sul territorio; 3) Assistenza ospedaliera. Inoltre, il decreto ministeriale 2 aprile 2015 n. 70 definisce gli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera;
considerato che:
il decreto ministeriale 2 aprile 2015, n. 70, all'Allegato 1, articolo 2.3, stabilisce che i presidi ospedalieri di I livello, con bacino di utenza compreso tra 150.000 e 300.000 abitanti, sono strutture sede di Dipartimento di Emergenza Accettazione (DEA) di I livello, dotate delle seguenti specialità: Medicina Interna, Chirurgia Generale, Anestesia e Rianimazione, Ortopedia e Traumatologia, Ostetricia e Ginecologia (se prevista per numero di parti/anno), Pediatria, Cardiologia con Unità di Terapia Intensiva Cardiologica (U.T.I.C.), Neurologia, Psichiatria, Oncologia, Oculistica, Otorinolaringoiatria, Urologia, con servizio medico di guardia attiva e/o di reperibilità oppure in rete per le patologie che la prevedono;
l'emergenza epidemiologica da COVID-19, ancora in atto, ha finito, spesso, per sacrificare l'operatività delle suddette specialità nelle strutture ospedaliere classificate DEA di I Livello, a scapito di «aree COVID» non adeguatamente allestite, violando quanto disposto dal decreto in questione,
impegna il Governo
compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, a disporre, sulla base delle prerogative e facoltà costituzionalmente previste, tutte le misure atte a garantire all'interno delle regioni il rispetto dei Livelli essenziali di assistenza (LEA), nonché il rispetto di quanto previsto dal decreto ministeriale 2 aprile 2015 n. 70 in merito agli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera, soprattutto nelle strutture classificate DEA di I Livello.
9/2700/131. (Testo modificato nel corso della seduta) Maraia, Ianaro, Lorefice, Nappi, D'Arrando, Lapia, Villani.