ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/02700/125

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 406 del 12/10/2020
Firmatari
Primo firmatario: D'ORSO VALENTINA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 12/10/2020
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
SEGNERI ENRICA MOVIMENTO 5 STELLE 12/10/2020
MARTINCIGLIO VITA MOVIMENTO 5 STELLE 12/10/2020
ZANICHELLI DAVIDE MOVIMENTO 5 STELLE 12/10/2020


Stato iter:
12/10/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 12/10/2020
CASTALDI GIANLUCA SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)
Fasi iter:

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 12/10/2020

ACCOLTO IL 12/10/2020

PARERE GOVERNO IL 12/10/2020

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 12/10/2020

CONCLUSO IL 12/10/2020

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02700/125
presentato da
D'ORSO Valentina
testo di
Lunedì 12 ottobre 2020, seduta n. 406

   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 21-bis riconosce, a determinate condizioni, il diritto per il genitore lavoratore dipendente, pubblico e privato, allo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile o, in alternativa e ove la natura dell'attività lavorativa non lo consenta, il diritto ad un congedo straordinario con riconoscimento di un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione, per il periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio, convivente e minore di anni quattordici, disposta dal dipartimento di prevenzione della competente ASL, a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico o nell'ambito dello svolgimento di attività sportive di base, attività motoria in strutture quali palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi, sia pubblici che privati, o all'interno di strutture regolarmente frequentate per seguire lezioni musicali e linguistiche;
    in particolare, il comma 5 prevede espressamente che «per i giorni in cui un genitore fruisce di una delle misure di cui ai commi 1, 2 o 3, o svolge anche ad altro titolo l'attività di lavoro in modalità agile o comunque non svolge alcuna attività lavorativa, l'altro genitore non può chiedere di fruire di alcuna delle predette misure, salvo che non sia genitore anche di altri figli minori di anni quattordici avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di una delle misure di cui ai commi 1, 2 o 3»;
    la suddetta disposizione prevede il diritto per i genitori lavoratori dipendenti, pubblici e privati, allo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile o ad un congedo straordinario, solo per il periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio;
    la norma limita il diritto al lavoro agile o al congedo straordinario ad un solo genitore ed inoltre non prevede il ricorso ad una delle due misure, nell'ipotesi in cui il minore, pur non essendo entrato in contatto con un soggetto positivo accertato e non essendo quindi destinatario di un obbligo di quarantena, manifesti una sintomatologia assimilabile al COVID-19 che gli precluda comunque l'accesso a scuola, in attesa di conoscere l'esito del tampone;
    ebbene, alla luce dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 tuttora in corso nel nostro Paese e a rischio peggioramento nei prossimi mesi secondo gli esperti, sarebbe opportuno estendere ad entrambi i genitori il diritto alla prestazione del lavoro in modalità agile a entrambi i genitori il diritto allo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile o del congedo straordinario, e non solo per il periodo della quarantena, ma anche per l'intervallo temporale in cui il minore che manifesti una sintomatologia assimilabile al COVID-19 che gli precluda comunque l'accesso a scuola in attesa del tampone;
    tuttavia appare necessario estendere tali misure ad entrambi i genitori, ai fini del contenimento del grave fenomeno epidemiologico in corso e, soprattutto, a tutela della salute «come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività» ai sensi dell'articolo 32 della Costituzione,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disciplina richiamata in premessa, al fine di considerare l'opportunità di provvedere, per quanto di propria competenza, con idonee iniziative, anche di carattere normativo, ad apportare le modifiche opportune all'articolo 21-bis del presente provvedimento affinché entrambi i genitori possano fruire contemporaneamente del diritto allo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile o, in alternativa, del congedo straordinario, e non solo per il periodo della quarantena, ma anche per l'intervallo temporale in cui il minore che manifesti una sintomatologia assimilabile alla patologia COVID-19 sia posto in isolamento in attesa del tampone, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica.
9/2700/125. (Testo modificato nel corso della seduta) D'Orso, Segneri, Martinciglio, Zanichelli.