ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/02700/117

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 406 del 12/10/2020
Firmatari
Primo firmatario: GALLO LUIGI
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 12/10/2020
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
SCAGLIUSI EMANUELE MOVIMENTO 5 STELLE 12/10/2020


Stato iter:
12/10/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 12/10/2020
CASTALDI GIANLUCA SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)
Fasi iter:

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 12/10/2020

ACCOLTO IL 12/10/2020

PARERE GOVERNO IL 12/10/2020

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 12/10/2020

CONCLUSO IL 12/10/2020

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02700/117
presentato da
GALLO Luigi
testo di
Lunedì 12 ottobre 2020, seduta n. 406

   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 reca misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia, tra le quali l'articolo 10, il quale destina ai lavoratori marittimi, a determinate condizioni, un'indennità di 600 euro per ciascuno dei mesi di giugno e luglio 2020;
    in questi mesi segnati dalla crisi epidemiologica globale, questi lavoratori sono stati duramente colpiti ma le criticità che la categoria si trova ad affrontare sono molteplici e, parte di queste, sono dovute a norme non o mal applicate e ad una burocrazia farraginosa e arretrata, sicuramente non al passo con l'evoluzione della pubblica amministrazione, verso la semplificazione delle procedure amministrative e nella direzione di una sempre maggiore digitalizzazione;
    in primo luogo, direttamente connesso al tema del reddito dei lavoratori marittimi è l'obbligo di partecipazione degli stessi a corsi ed attività di formazione obbligatorie per l'ottenimento nonché il rinnovo di certificati e attestati di qualificazione professionale: queste spese sono poste totalmente a carico dei lavoratori stessi, causando, di fatto, una conseguente contrazione del proprio reddito, al solo fine di poter continuare a svolgere il proprio lavoro;
    in effetti, una politica fiscale di favore, che permetta di dedurre questi costi dalla propria dichiarazione redditi, ne ridurrebbe l'impatto finanziario;
    detti certificati di addestramento STCW, laddove conseguiti in Centri di Addestramento stranieri in ambito IMO (International Maritime Organizzation) e non da centri posti sul territorio nazionale riconosciuti dal Ministero dei trasporti/Comando Generale Capitanerie di Porto, spesso non sono riconosciuti in Italia: infatti, sembrerebbe prassi che le Capitanerie di Porto richiedano un'ulteriore certificazione «italiana» a marittimi già in possesso dei requisiti accertati da centri di addestramento internazionali e, nello specifico, della Comunità Europea, contravvenendo alle Regole I/10 – Riconoscimento dei certificati, e I/2 – Certificazioni e convalide (endorsement) della convenzione medesima;
    queste regole vengono, invece, rispettate per quanto riguarda il GMDSS (Global Maritime Distress Safety System) ottenuto all'estero, per il quale è sufficiente una semplice domanda al Ministero dello sviluppo economico per ottenerne immediatamente il riconoscimento tramite « endorsement» e che potrebbe essere preso ad esempio;
    in secondo luogo, l'articolo 10 del Decreto in parola, come specifica la relazione tecnica di accompagnamento, ha riservato per le indennità ai lavoratori marittimi 26,4 milioni di euro per l'anno 2020, tenuto conto che «la valutazione è stata effettuata estraendo dagli archivi INPS i lavoratori marittimi», da cui è emerso «che i soggetti interessati siano 22.000»; evidenziando un annoso problema relativo alla organizzazione degli Uffici della Gente di Mare dei vari Compartimenti marittimi, competenti per la gestione delle Matricole di tali lavoratori; purtroppo tuttora largamente gestiti su registri cartacei di modelli organizzativi di epoca borbonica e non database centralizzati con controllo e verifica di accessi, rendendo impossibile una reale precisa ed aggiornata anagrafe nazionale di tali matricole dei lavoratori, ai quali poter attingere anche per un ordinato e coerente albo utile al mercato del lavoro;
    tuttavia, ad oggi non è disponibile un numero certo dei lavoratori impegnati nel Cluster marittimo in Italia: da uno studio congiunto del 2019 di INPS e CNEL, emerge che il numero di «lavoratori marittimi cui si applica il CCNL» del settore privato dell'industria armatoriale è pari a 32.893 unità, cui si aggiungono coloro cui si applica il contratto cosiddetto Fedarlinea, pari a 3.090 unità, per un totale di 35.983 unità, che dovrebbero essere aumentati a 38.000 in virtù delle rotazioni necessarie a garantire i riposi a terra;
    per avere una migliore conoscenza dei numeri dei lavoratori marittimi, sarebbe opportuno creare un'Anagrafe informatica unica della «Gente di mare», gestita tramite un portale organizzato dal Comando Generale delle Capitanerie di Porto, in cui tutte le varie capitanerie di porto e i lavoratori medesimi possono immettere dati, istanze, segnalazioni, dichiarazioni, comunicazioni e documentazione, concernenti i procedimenti e gli adempimenti necessari ai fini dello svolgimento della prestazione lavorativa, nonché i relativi documenti tecnici, professionali e medico-sanitari;
    un siffatto sistema consentirebbe di avere una conoscenza dettagliata e aggiornata di questa platea di lavoratori, e garantirebbe la possibilità di espletare in maniera rapida e sicura una serie di gravosi adempimenti burocratici, come ad esempio: a) fornire servizi informativi e operativi alle capitanerie di porto, al personale della gente di mare e agli armatori per l'espletamento per attività e adempimenti; b) pagare diritti, imposte e oneri comunque denominati relativi a procedimenti e adempimenti; c) espletare telematicamente le pratiche relative al rapporto di lavoro marittimo e le connesse certificazioni ed abilitazioni con le amministrazioni pubbliche e gli istituti di previdenza e assistenza; d) verificare tempestivamente la sussistenza dei requisiti professionali e sanitari necessari all'imbarco; e) prenotare telematicamente le visite mediche di idoneità;
    l'anagrafe digitale agevolerebbe poi l'istituzione dell'Osservatorio del mercato del lavoro marittimo, di cui all'articolo 9-ter del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, il cui fine è quello di «formulare proposte sulla composizione degli equipaggi delle navi iscritte nel Registro internazionale e sulla formazione professionale della gente di mare»; osservatorio che, tuttavia, non è mai entrato effettivamente in funzione, quando, invece, la sua attività in questi anni avrebbe potuto, e potrebbe per l'avvenire, fornire soluzioni alle criticità del settore, anche con riguardo agli effetti della crisi epidemiologica sulla categoria;
    una forte criticità che riguarda il mercato del lavoro del settore marittimo è la mancata attuazione dell'articolo 27 (Collocamento della gente di mare) di cui al Decreto legislativo del 14 settembre 2015, n. 150, che prevedeva la possibilità, da parte delle Capitanerie di porto, di svolgere attività di intermediazione tra domanda ed offerta di lavoro, in raccordo con le strutture regionali e con l'ANPAL, sulla base di specifiche convenzioni tra quest'ultima e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; convenzioni che, tuttavia, non sono mai state siglate, lasciando inapplicata la norma;
    inoltre, esiste una grande problematica evidenziata dal periodo di lockdown; l'impossibilità di una formazione STCW in modalità remota, non prevista da alcuna norma ministeriale. Per oltre tre mesi i Centri di formazione sono stato chiusi, per disposizioni Nazionali e regionali, impossibilitati a gestire tale attività, come rappresentato anche dalla associazione Nazionale dei centri di formazione in una videoconferenza con Rappresentanti del Comando Generale, del mondo armatoriale e del sottosegretario Traversi. Questa ulteriore penalizzazione dei lavoratori marittimi italiani nei confronti dei loro colleghi internazionali li rende ancor più vulnerabili, in un mondo del lavoro dinamico, internazionale e sempre più lontano dalle logiche di un ministero ancorato a dogmi vetusti. Questo rende ovviamente più difficile anche l'operatività degli armatori nella certificazione e rotazione degli equipaggi;
    questo ulteriore gap, tecnico e di opportunità, stride, tra l'altro anche con le indicazioni della convenzione STCW 78, firmati dal Governo italiano, che prevedeva l'utilizzo della formazione marittima internazionale con le tecnologie della formazione a distanza, al fine di fornire opportunità ai lavoratori del mare;
    ovviamente, questa opportunità, già largamente adottata da gran parte degli Stati europei, (UK, Olanda, Norvegia, Lituania, ed altri) è parte integrante dei sistemi formativi STCW di moltissime nazioni con cultura marittima, anche di livello storico meno rilevante, ma più dinamico;
    per concludere, una criticità intimamente legata al pagamento delle indennità dei marittimi, particolarmente sentita dai marittimi arruolati su navi che percorrono rotte di lungo corso, riguarda quanto previsto dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, articolo 1, commi 910-914, che ha introdotto il divieto per il datore di lavoro di pagare in contanti i propri lavoratori al fine di evitare abusi;
    il comma 913 della suddetta legge individua alcune categorie di lavoratori esentati dalla predetta normativa in quanto, per le caratteristiche peculiari del lavoro svolto, tale divieto avrebbe arrecato un danno anziché una tutela e un beneficio, tra le quali non figurano i lavoratori marittimi; lavoratori che, invece, per la specificità del lavoro svolto in navigazione, si trovano sovente in situazioni in cui le navi da carico approdano in porti «disagiati» ove non è possibile effettuare prelievi bancomat ovvero utilizzare carte di pagamento elettroniche;
    tale situazione di oggettivo disagio è stata riconosciuta dallo stesso Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che, con nota protocollo n. 17034 del 26 giugno 2018, ha auspicato un'esclusione dei lavoratori marittimi dal campo dell'applicazione della predetta normativa;
    l'economia del mare rappresenta per il nostro Paese una grande possibilità di crescita industriale di creazione di posti di lavoro, di visibilità scientifica internazionale, di leadership politica ed economica,

impegna il Governo

compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica:
   a valutare l'opportunità di prevedere la deduzione dei costi sostenuti dai lavoratori marittimi per la partecipazione a corsi ed attività di formazione inerenti la propria attività lavorativa;
   a valutare l'opportunità, di dare indirizzo al Corpo delle Capitanerie di Porto di far rispettare i trattati internazionali, in particolare il riconoscimento in Italia dei Certificati di Addestramento svolti in centri abilitati dall'IMO presso stati membri della Comunità Europea, dietro accertamento di autenticità;
   a valutare l'opportunità di implementare un'Anagrafe Unica della gente di mare, tramite un portale informatico in capo al Comando generale delle capitanerie di porto, che possa garantire una maggiore contezza del numero dei lavoratori marittimi e dello stato del settore, nonché fornire una serie di servizi telematici, al fine di semplificare, velocizzare e sburocratizzare il settore, come esposto in premessa, e di istituire l'Osservatorio del mercato del lavoro marittimo, di cui all'articolo 9-ter del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457;
   a valutare l'opportunità di adottare tutte le iniziative necessarie al fine di adottare le convenzioni tra ANPAL e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;
   a valutare l'opportunità di prevedere l'esenzione dei lavoratori marittimi dall'applicazione dei commi da 910 a 914 dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017, quantomeno limitatamente alla possibilità di ricevere anticipi sullo stipendio nei periodi di navigazione;
   ad individuare le modalità più opportune per adeguare il sistema di modernizzazione della formazione marittima alle convenzioni internazionali ed alle numerose opportunità fornite dalle tecnologie della formazione a distanza, ai massimi criteri di sicurezza e controllo delle varie fasi della formazione, valutazione e certificazione.
9/2700/117. (Testo modificato nel corso della seduta) Gallo, Scagliusi.