ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/02700/116

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 406 del 12/10/2020
Firmatari
Primo firmatario: DE LORENZIS DIEGO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 12/10/2020
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
ZANICHELLI DAVIDE MOVIMENTO 5 STELLE 12/10/2020


Stato iter:
12/10/2020
Fasi iter:

DICHIARATO INAMMISSIBILE IL 12/10/2020

CONCLUSO IL 12/10/2020

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02700/116
presentato da
DE LORENZIS Diego
testo di
Lunedì 12 ottobre 2020, seduta n. 406

   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 44-bis – recante «Modifiche all'articolo 214 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34» prevede modifiche in materia di contributo alle imprese ferroviarie per i servizi di trasporto passeggeri e merci in regime di libero mercato per compensare gli effetti subiti dall'emergenza COVID-19;
   considerato che:
    il settore del trasporto ferroviario, specie del comparto merci, chiede da anni modifiche e semplificazioni per incrementare tale modalità di trasporto;
    in particolare, si rileva che progressi tecnologici hanno portato il settore ferroviario a sviluppare sistemi di assistenza alla guida dei macchinisti e di controllo della marcia del treno molto evoluti (ERTMS, SCMT, SCC) che intervengono in modo automatico fermando il convoglio qualora non vengano rispettati i vincoli di sicurezza. Tali sistemi garantiscono, anche nel caso di condotta con un solo macchinista, standard di sicurezza molto elevati e superiori a quelli registrati sinora con il modulo di condotta con due agenti in cabina di guida;
    a fronte di tale contesto che consente quindi, dal punto di vista tecnologico, di far viaggiare i treni in sicurezza anche con un solo agente, al momento in Italia gran parte dei convogli prevede ancora l'equipaggio di guida composto da due macchinisti. Ciò è dovuto alla disciplina relativa al primo soccorso sanitario che, nell'interpretazione seguita dagli organismi di controllo, comporta, in sostanza, un vincolo a mantenere il doppio agente in quanto, la presenza di due macchinisti sui convogli ferroviari per il trasporto merci, consentirebbe, secondo la richiamata interpretazione, di prestare un soccorso maggiormente tempestivo e di condurre il convoglio ferroviario in prossimità del primo varco utile a consentire l'intervento del personale sanitario;
    in particolare, la normativa di riferimento, richiamata nell'interpretazione seguita dagli organismi di controllo è la seguente:
    decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992 e dal relativo allegato (Comunicato 87 – documento del gruppo di lavoro Stato-regioni, punto «B») che, nel disciplinare il sistema delle emergenze sanitarie, stabilisce il periodo di tempo entro cui deve estrinsecarsi il soccorso sanitario primario in 8 minuti per gli interventi in area urbana e in 20 minuti per le aree extra-urbane (salvo particolari situazioni di complessità orografica);
    decreto interministeriale 19 gennaio 2011 (recante «Regolamento sulle modalità di applicazione in ambito ferroviario, del Decreto 15 luglio 2003, n. 388, ai sensi dell'articolo 45, comma 3, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81»), che regola le modalità di applicazione del «pronto soccorso» in ambito ferroviario, e, tra l'altro, stabilisce che «i gestori delle infrastrutture e le imprese ferroviarie, coordinandosi fra loro e con i servizi pubblici di pronto soccorso, predispongono procedure operative per attuare uno specifico piano di intervento che preveda per ciascun punto della rete ferroviaria le modalità più efficaci al fine di garantire un soccorso qualificato nei tempi più rapidi possibili anche per il trasporto degli infortunati»;
    tale situazione comporta, per il settore ferroviario italiano, un gap competitivo sia rispetto alle imprese ferroviarie europee sia rispetto ad altre modalità di trasporto. Negli anni scorsi è stato stimato che il gap complessivo con l'Europa vale il 25-35 per cento del costo di trasporto delle merci e che il 10-15 per cento di tale differenza complessiva sia da attribuire alla necessità del doppio macchinista;
    atteso che il nostro Paese sostiene finanziariamente la compensazione economica per tale differenza, attraverso lo stanziamento di risorse pubbliche con le misure cosiddette «sconto pedaggio» e «ferrobonus»,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare le opportune misure di competenza volte ad avere anche in Italia per il trasporto ferroviario delle merci l'agente unico alla conduzione dei treni, come già accade nel resto d'Europa nonché in tutti i treni circolanti sul territorio nazionale per il trasporto di persone.
9/2700/116De Lorenzis, Zanichelli.