ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/02700/108

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 406 del 12/10/2020
Firmatari
Primo firmatario: CARBONARO ALESSANDRA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 12/10/2020
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
GRIPPA CARMELA MOVIMENTO 5 STELLE 12/10/2020
SERRITELLA DAVIDE MOVIMENTO 5 STELLE 12/10/2020


Stato iter:
12/10/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 12/10/2020
CASTALDI GIANLUCA SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)
Fasi iter:

INVITO AL RITIRO IL 12/10/2020

PARERE GOVERNO IL 12/10/2020

RITIRATO IL 12/10/2020

CONCLUSO IL 12/10/2020

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02700/108
presentato da
CARBONARO Alessandra
testo di
Lunedì 12 ottobre 2020, seduta n. 406

   La Camera,
   premesso che:
    per i lavoratori dello spettacolo, senza che abbia rilievo la sussistenza o meno del vincolo di subordinazione (confrontare articolo 2, decreto legislativo C.P.S. n. 708 del 1947), il diritto all'indennità economica di malattia è subordinato al requisito di 100 contributi giornalieri al F.p.l.s. dal 1o gennaio dell'anno precedente l'insorgenza dell'evento morboso;
    a fronte del suddetto requisito contributivo, è prevista per i lavoratori dello spettacolo una tutela di maggior favore con riguardo sia alle percentuali da applicare ai fini del calcolo dell'indennità economica, sia al riconoscimento del diritto anche oltre la data di cessazione del rapporto di lavoro, relativamente ai lavoratori dello spettacolo con rapporto di lavoro di durata limitata, di natura subordinata o autonoma (articolo 5, comma 7, secondo periodo del citato decreto-legge n. 463 del 1983 convertito in legge n. 638 del 1983);
    per i lavoratori dello spettacolo con contratto di lavoro a tempo determinato, infatti, il limite di giornate indennizzabili previsto è pari al numero di giorni di attività lavorativa svolta negli ultimi 12 mesi. Qualora sia reperibile almeno una giornata di prestazione lavorativa l'indennità economica è concessa per un periodo massimo di 30 giorni (circ. 160 del 1983);
    l'ipotesi di omogeneizzazione con le regole generali del lavoro a tempo determinato, seppure auspicabile in astratto, produrrebbe paradossalmente effetti negativi sul livello di tutele della categoria. Infatti, soprattutto la possibilità di fruire di indennità di malattia anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro è una tutela specifica e approntata proprio per le peculiarità del settore, con il suo frequente ricorrere di rapporti di lavoro saltuari e di durata molto breve;
    nell'ottica di ricercare percorsi di adeguamento della tutela di malattia che assumano in considerazione le specificità delle prestazioni lavorative artistiche, occorrerebbe ridurre il requisito minimo di accesso alla prestazione (100 giornate lavorative al F.p.l.s. dal 1o gennaio dell'anno precedente l'insorgenza dell'evento morboso);
    inoltre, si potrebbe valutare l'innalzamento della retribuzione massima giornaliera di riferimento di cui all'articolo 6, comma 15, decreto-legge n. 536 del 1987, convertito in legge n. 48 del 1988. Infatti, ai sensi della citata disposizione, per i lavoratori dello spettacolo con contratto di lavoro a tempo determinato ovvero autonomo, i contributi e le prestazioni per le indennità economiche di malattia e maternità sono calcolati su un importo massimo della retribuzione giornaliera allo stato pari ad euro 67,14. Detta regola determina, proprio in relazione ai soggetti con rapporto di lavoro saltuario e discontinuo, livelli di prestazione che risultano decisamente non adeguati anche assumendo a riferimento i compensi giornalieri medi del settore,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di rimodulare il requisito minimo di accesso alla prestazione di malattia (100 giornate lavorative al F.p.l.s. dal 1o gennaio dell'anno precedente l'insorgenza dell'evento morboso) e a valutare l'innalzamento della retribuzione massima giornaliera di riferimento di cui all'articolo 6, comma 15, decreto-legge n. 536 del 1987, convertito in legge n. 48 del 1988.
9/2700/108Carbonaro, Grippa, Serritella.