ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/02648/097

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 395 del 09/09/2020
Firmatari
Primo firmatario: BARZOTTI VALENTINA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 09/09/2020


Stato iter:
09/09/2020
Fasi iter:

DICHIARATO INAMMISSIBILE IL 09/09/2020

CONCLUSO IL 09/09/2020

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02648/097
presentato da
BARZOTTI Valentina
testo di
Mercoledì 9 settembre 2020, seduta n. 395

   La Camera,
   premesso che:
    la normativa vigente (articolo 102 Legge Fallimentare e l'articolo 2 della Legge n. 297 del 1982) non tutela adeguatamente i lavoratori nell'ipotesi in cui gli stessi non siano in possesso di titolo giudiziario che accerta i loro crediti non soddisfatti e la procedura pre-fallimentare dell'impresa datrice di lavoro sia stata chiusa senza approvazione dello stato passivo con conseguente cancellazione dell'impresa fallita dal registro delle imprese;
    sulla base della normativa vigente, infatti, in assenza della formazione dello stato passivo fallimentare che riconosca il credito dei lavoratori (per TFR, retribuzione delle ultime tre mensilità, contribuzione a fondo per pensione integrativa), solo un accertamento giudiziario dello stesso permette l'intervento delle garanzie Inps. Non è infatti possibile un accertamento giudiziario dei crediti garantiti nei confronti direttamente dell'Inps, stante l'autonomia dell'obbligazione dell'Inps la quale discende non dal rapporto di lavoro, ma dal distinto rapporto assicurativo-previdenziale in presenza del verificarsi dei presupposti previsti dalla legge, costituiti dall'insolvenza del datore di lavoro e dall'accertamento del credito, laddove la prima sola deve considerarsi accertata dall'intervenuta dichiarazione di fallimento mentre per il secondo, in assenza di formazione dello stato passivo fallimentare, la legge stabilisce che sia stato accertato un credito nei confronti del datore di lavoro;
    a fronte della normativa nazionale citata l'Inps non sempre riconosce il pagamento del Tfr e delle tre ultime mensilità ove il lavoratore non si sia attivato per ottenere dal giudice del lavoro il riconoscimento del credito attraverso un titolo esecutivo (sentenza e/o decreto ingiuntivo). Per l'Inps, infatti, mancando il titolo esecutivo, non sono soddisfatti tutti i presupposti richiesti dalla circolare Inps n. 31 del 2010 e ciò indipendentemente dal fatto che vi siano le regolari buste paga o il Cud ad attestare la sussistenza del credito. La circolare Inps del 2010 citata non ha infatti ritenuto di adeguare la propria normativa alla nuova circostanza introdotta con l'articolo 102, Legge Fallimentare, penalizzando, di fatto, il lavoratore che in assenza di un titolo esecutivo a carico della società datrice di lavoro si vede non riconosciuto il pagamento del Tfr e delle tre ultime mensilità;
   considerato che la Direttiva CE 987/80 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro si pone invece l'obiettivo di apprestare una garanzia totale al dipendente di imprese insolventi per il pagamento del trattamento di fine rapporto sia nel caso in cui queste siano sottoposte alla procedura fallimentare, sia nel caso in cui tale procedura fin dall'inizio non venga aperta per mancanza dei presupposti oggettivi e/o soggettivi,

impegna il Governo

a valutare, in sede di attuazione del presente provvedimento, l'opportunità di garantire una tutela uniforme dei dipendenti nel caso in cui gli stessi, in ipotesi di fallimento della società datrice di lavoro, non si siano attivati per ottenere dal giudice del lavoro il riconoscimento del proprio credito attraverso un titolo esecutivo.
9/2648/97Barzotti.