ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/02648/093

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 395 del 09/09/2020
Firmatari
Primo firmatario: BERTI FRANCESCO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 09/09/2020
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
RICCIARDI RICCARDO MOVIMENTO 5 STELLE 09/09/2020
BARBUTO ELISABETTA MARIA MOVIMENTO 5 STELLE 09/09/2020


Stato iter:
10/09/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 09/09/2020
MARGIOTTA SALVATORE SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI)
Fasi iter:

ACCOLTO IL 09/09/2020

PARERE GOVERNO IL 09/09/2020

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 09/09/2020

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 10/09/2020

CONCLUSO IL 10/09/2020

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02648/093
presentato da
BERTI Francesco
testo di
Mercoledì 9 settembre 2020, seduta n. 395

   La Camera,
   premesso che:
    il comma 12-bis dell'articolo 40 (Semplificazione delle procedure di cancellazione dal registro delle imprese e dall'albo degli enti cooperativi) del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, fissa al 30 novembre 2020 il termine per la conclusione dei procedimenti di accorpamento di cui al comma 1 dell'articolo 61 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
    tale disposizione è motivata in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19 e dall'esigenza di garantire alle imprese la lavorazione delle numerose pratiche presentate e ancora giacenti presso gli Enti Camerali;
    il sistema delle funzioni e dell'organizzazione e delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura – così come disciplinato dalla legge 29 dicembre 1993, n. 580, successivamente modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, – è stato oggetto di riforma nel corso della XVII Legislatura mediante il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, di attuazione della delega di cui all'articolo 10 della legge delega 7 agosto 2015, n. 124, di riforma delle pubbliche amministrazioni (cosiddetta «Legge Madia»);
    l'articolo 3 del decreto legislativo n. 219 del 2016 prevedeva la riduzione del numero delle Camere di commercio, mediante accorpamento, entro il limite di 60 rispetto ai 105 Enti camerali esistenti nel 2015. Tale accorpamento avrebbe dovuto realizzarsi tenendo in considerazione alcuni criteri tra i quali figuravano: l'accorpamento delle Camere di commercio nei cui registri delle imprese siano iscritte o annotate meno di 75.000 imprese e la salvaguardia della presenza di almeno una camera di commercio in ciascuna regione, indipendentemente dal numero delle imprese e unità locali iscritte o annotate nel registro delle imprese;
    in attuazione di quanto disposto dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 219 del 2016 è stato adottato il decreto del Ministero dello sviluppo economico 8 agosto 2017 che ridetermina le circoscrizioni territoriali degli Enti camerali;
    la Corte Costituzionale, mediante la sentenza n. 261 del 13 dicembre 2017 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 4, dell'articolo 3, del decreto legislativo n. 219 del 2016, nella parte in cui stabilisce che il decreto del Ministro dello sviluppo economico doveva essere adottato «sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano», anziché previa intesa con detta Conferenza;
    in data 16 febbraio 2018 un nuovo Decreto del Ministero dello sviluppo economico ha approvato la ridefinizione delle circoscrizioni territoriali delle Camere di commercio così come indicata nel precedente decreto emanato dallo stesso Ministero in data 8 agosto 2017 pur in considerazione della mancata intesa raggiunta in sede di Conferenza Stato-Regioni sancita nella riunione dell'11 gennaio 2018 e ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
    attualmente solo alcuni Enti Camerali hanno portato a termine i processi di accorpamento e ad ottobre 2019 le Camere di commercio esistenti erano ancora 82 e diversi Enti Camerali coinvolti dai processi di accorpamento hanno presentato ricorsi al Tar e atti alla Consulta;
    diverse Camere di commercio hanno lamentato l'imposizione dall'alto di una riforma realizzata senza tenere in debita considerazione le specificità e le caratteristiche dei singoli tessuti economico-sociali locali;
    nella sola Regione Toscana il processo di accorpamento degli Enti Camerali avrebbe portato alla riduzione complessiva delle Camere di commercio da 9 a 5 prevedendo la sola conferma di due Enti Camerali (Camera di commercio delle Maremma e del Tirreno e Camera di commercio di Firenze) e la creazione per accorpamento di tre nuovi Enti: la Camera di commercio Toscana Nord- Ovest (creatasi dall'accorpamento degli Enti Camerali di Lucca, Massa-Carrara e Pisa), la Camera di commercio Arezzo e Siena (creatasi dall'accorpamento degli Enti Camerali di Arezzo e Siena) e la Camera di Commercio di Pistoia e Prato (creatasi dall'accorpamento degli Enti Camerali esistenti nelle due città);
    attualmente nella regione Toscana solo uno dei tre procedimenti di accorpamento previsto è stato completato (Camera di commercio Arezzo e Siena),

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, nell'ambito dei vincoli di finanza pubblica, di rivedere i criteri di accorpamento, tenendo altresì conto delle osservazioni presentate dagli Enti Camerali coinvolti in processi di accorpamento non ancora conclusisi e valutando lo sblocco delle assunzioni di personale per quelle Camere di commercio coinvolte nei suddetti processi.
9/2648/93Berti, Ricciardi, Barbuto.