ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/02648/009

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 395 del 09/09/2020
Firmatari
Primo firmatario: NARDI MARTINA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 09/09/2020


Stato iter:
10/09/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 10/09/2020
MARGIOTTA SALVATORE SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI)
Fasi iter:

PROPOSTA RIFORMULAZIONE IL 09/09/2020

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 09/09/2020

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 10/09/2020

ACCOLTO IL 10/09/2020

PARERE GOVERNO IL 10/09/2020

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 10/09/2020

CONCLUSO IL 10/09/2020

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02648/009
presentato da
NARDI Martina
testo di
Mercoledì 9 settembre 2020, seduta n. 395

   La Camera,
   premesso che:
    in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19 e dell'esigenza di garantire alle imprese la lavorazione delle numerose pratiche presentate e ancora giacenti presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nel provvedimento in esame all'articolo 40, comma 12-bis, è previsto uno slittamento al 30 novembre del termine per la conclusione dei procedimenti di accorpamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, termine introdotto dal citato comma 1 dell'articolo 61 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104;
    l'articolo 61 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 stabilisce che tutti i procedimenti di accorpamento delle Camere di commercio, pendenti alla data di entrata in vigore del provvedimento si concludono con l'insediamento degli organi della nuova camera di commercio entro e non oltre il termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso provvedimento. La scadenza di tale termine comporta la decadenza, con successiva nomina di un commissario straordinario, degli organi delle camere di commercio che non hanno completato il processo di accorpamento, ad esclusione del collegio dei revisori dei conti. Si prevede la decadenza, sempre ad esclusione del collegio dei revisori dei conti, anche degli organi delle Camere di commercio in corso di accorpamento che sono scaduti alla data di entrata in vigore del provvedimento stesso, con successiva nomina di un commissario straordinario;
    il nuovo termine indicato nel provvedimento in esame appare non sufficiente a garantire una ordinata riorganizzazione dell'intero sistema camerale e alla sua governance complessiva anche in termini di rappresentanza e salvaguardia delle specifiche realtà territoriali, ed il fatto che la norma escluda l'applicazione del regime di prorogatio previsto dall'articolo 38 della legge n. 273 del 2002, che prevede che in caso di ritardo nell'insediamento dei nuovi consigli delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, al fine di dare continuità alla attività degli organi, la cui composizione assicura la tutela degli interessi economici rappresentati dalle imprese, i consigli continuano ad esercitare le loro funzioni fino ad un massimo di sei mesi a decorrere dalla loro scadenza, concorre a dare una ingiustificata accelerazione al faticoso processo di riorganizzazione che il sistema camerale italiano sta portando avanti, penalizzando l'intero sistema camerale italiano in quanto un mese dopo l'entrata in vigore del citato decreto-legge, consiglio e giunta della maggior parte delle Camere di commercio decadrebbero con la relativa nomina alla guida dell'ente di un commissario straordinario nominato dal ministero dello Sviluppo economico, facendo così venire meno,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni citate in premessa al fine di predisporre, con il primo provvedimento utile, uno strumento legislativo che permetta alle Camere di commercio di continuare il processo di riorganizzazione con una tempistica che garantisca la salvaguardia delle tipicità territoriali al servizio delle imprese e del mondo produttivo e la tutela degli interessi economici rappresentati dalle imprese.
9/2648/9Nardi.