ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/02648/089

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 395 del 09/09/2020
Firmatari
Primo firmatario: FONTANA ILARIA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 09/09/2020
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
DEIANA PAOLA MOVIMENTO 5 STELLE 09/09/2020
DAGA FEDERICA MOVIMENTO 5 STELLE 09/09/2020
D'IPPOLITO GIUSEPPE MOVIMENTO 5 STELLE 09/09/2020
DI LAURO CARMEN MOVIMENTO 5 STELLE 09/09/2020
TERZONI PATRIZIA MOVIMENTO 5 STELLE 09/09/2020
ZOLEZZI ALBERTO MOVIMENTO 5 STELLE 09/09/2020
COSTANZO JESSICA MOVIMENTO 5 STELLE 09/09/2020
SUT LUCA MOVIMENTO 5 STELLE 09/09/2020


Stato iter:
10/09/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 10/09/2020
MARGIOTTA SALVATORE SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI)
Fasi iter:

PROPOSTA RIFORMULAZIONE IL 09/09/2020

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 09/09/2020

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 10/09/2020

ACCOLTO IL 10/09/2020

PARERE GOVERNO IL 10/09/2020

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 10/09/2020

CONCLUSO IL 10/09/2020

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02648/089
presentato da
FONTANA Ilaria
testo di
Mercoledì 9 settembre 2020, seduta n. 395

   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 60-bis, introdotto dal Senato, prevede interventi in ordine all'individuazione di aree da destinare allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio, nonché in tema di licenze provvisorie di autorizzazione allo stoccaggio, di progetti sperimentali di esplorazione e di contratti di programma;
    la novella dell'articolo 7, comma 1 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162 limita alla sola «parte in terra ferma» il ricorso all'intesa con la Conferenza Stato-regioni nella predisposizione da parte del Ministero dell'ambiente ed il Ministero dello sviluppo economico, del decreto per l'individuazione delle aree del territorio nazionale e della zona economica esclusiva all'interno delle quali possono essere selezionati i siti di stoccaggio e le aree nelle quali lo stoccaggio non è permesso;
    la novella del comma 3 dell'articolo 7 dispone, inter alia, non solo che siano comunque considerati siti idonei allo stoccaggio i giacimenti di idrocarburi esauriti situati nel mare territoriale e nell'ambito della zona economica esclusiva e della piattaforma continentale, ma anche che il Ministero dello sviluppo economico abbia la facoltà di autorizzare i titolari delle relative concessioni di coltivazione a svolgere programmi sperimentali di stoccaggio geologico della CO2. L'intervento in oggetto esonera, altresì, i citati programmi sperimentali che interessano un volume complessivo di stoccaggio geologico di CO2 inferiore a 100.000 tonnellate dalla procedura di abitazione ambientale;
    inoltre, viene previsto che i progetti sperimentali di esplorazione e stoccaggio geologico della CO2 possano essere inclusi nel Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC);
   premesso, inoltre, che:
    gli interventi normativi sopra illustrati risultano non garantire in maniera soddisfacente la tutela dell'ecosistema segnatamente di quello marino, privilegiando altresì la realizzazione di programmi sperimentali che possano impattare in maniera significativa sulle matrici ambientali anche in considerazione della preventiva assenza di ogni valutazione di carattere ambientale, collocandosi in una delicata congiuntura temporale in relazione alla predisposizione del Pniec ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 2-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,

impegna il Governo

ad assumere nel prossimo provvedimento utile interventi correttivi finalizzati a considerare prevalente l'interesse ambientale alla tutela dell'ecosistema, garantendo che siano realizzati i necessari interventi di ripristino ambientale dei giacimenti di idrocarburi esauriti e che, in attuazione del principio di precauzione, ogni programma sperimentale sia sottoposto ad una valutazione ambientale preventiva senza alcuna limitazione, così come sia riconsiderata la presunzione di idoneità dei giacimenti di idrocarburi esauriti situati nel mare territoriale e nell'ambito della zona economica esclusiva e della piattaforma continentale introdotta dalla disposizione in esame, a fortiori considerato che per le licenze rilasciate in via provvisoria non è contemplato un limite temporale definito.
9/2648/89Ilaria Fontana, Deiana, Daga, D'Ippolito, Di Lauro, Terzoni, Zolezzi, Costanzo, Sut.