ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/02648/085

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 395 del 09/09/2020
Firmatari
Primo firmatario: TERZONI PATRIZIA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 09/09/2020
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
FONTANA ILARIA MOVIMENTO 5 STELLE 09/09/2020
DEIANA PAOLA MOVIMENTO 5 STELLE 09/09/2020
DAGA FEDERICA MOVIMENTO 5 STELLE 09/09/2020
D'IPPOLITO GIUSEPPE MOVIMENTO 5 STELLE 09/09/2020
DI LAURO CARMEN MOVIMENTO 5 STELLE 09/09/2020
ZOLEZZI ALBERTO MOVIMENTO 5 STELLE 09/09/2020


Stato iter:
10/09/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 09/09/2020
MARGIOTTA SALVATORE SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI)
Fasi iter:

ACCOLTO IL 09/09/2020

PARERE GOVERNO IL 09/09/2020

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 09/09/2020

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 10/09/2020

CONCLUSO IL 10/09/2020

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02648/085
presentato da
TERZONI Patrizia
testo di
Mercoledì 9 settembre 2020, seduta n. 395

   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale;
    l'articolo 55 prevede misure di semplificazione in materia di zone economiche ambientali modificando la legge 6 dicembre 1991, n. 394 e prevedendo che nelle aree di promozione economica e sociale, più estesamente modificate dai processi di antropizzazione, nelle quali sono consentite attività compatibili con le finalità istitutive del parco e finalizzate al miglioramento della vita socio-culturale delle collettività locali e al miglior godimento del parco da parte dei visitatori, gli interventi di natura edilizia, siano autorizzati direttamente dagli enti locali competenti, salvo che l'intervento non comporti una variante degli strumenti urbanistici vigenti, dandone comunicazione all'Ente parco e che in caso di non conformità, il direttore del parco, annulli il provvedimento autorizzatorio entro quarantacinque giorni dal ricevimento;
   considerato che:
    si rende necessario definire in termini più puntuali le categorie degli interventi di natura edilizia, come richiamati nella disposizione in esame, che si ritengono ammissibili nelle zone di cui all'articolo 12, comma 2, lettera d) della legge 6 dicembre 1991, n. 394 senza il parere preventivo dell'ente parco che può intervenire successivamente al rilascio dell'autorizzazione annullando il provvedimento nei termini indicati,

impegna il Governo

a definire in termini più puntuali le categorie degli interventi di natura edilizia riconducibili nell'ambito di applicazione delle disposizioni in esame, ammissibili nelle zone di cui all'articolo 12, comma 2, lettera d) della legge 6 dicembre 1991, n. 394.
9/2648/85Terzoni, Ilaria Fontana, Deiana, Daga, D'Ippolito, Di Lauro, Zolezzi.