ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/02648/077

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 395 del 09/09/2020
Firmatari
Primo firmatario: DORI DEVIS
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 09/09/2020


Stato iter:
10/09/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 09/09/2020
MARGIOTTA SALVATORE SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI)
Fasi iter:

ACCOLTO IL 09/09/2020

PARERE GOVERNO IL 09/09/2020

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 09/09/2020

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 10/09/2020

CONCLUSO IL 10/09/2020

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02648/077
presentato da
DORI Devis
testo di
Mercoledì 9 settembre 2020, seduta n. 395

   La Camera,
   premesso che:
    secondo quanto disposto dall'articolo 28 della legge 13 giugno 1942, n. 794, l'avvocato che intende agire per il recupero dei compensi professionali liquidati dal giudice nell'ambito di un giudizio in materia civile può avvalersi, in alternativa alla procedura monitoria di cui agli articoli 633 e seguenti del Codice di Procedura Civile, del procedimento previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 1o settembre 2011, n. 150;
    all'avvocato non è invece consentito azionare tale procedimento per recuperare i compensi professionali relativi a prestazioni diverse da quelle giudiziali civili;
    la previsione di riti processuali differenti in ragione della tipologia, giudiziale e stragiudiziale, dell'attività professionale svolta determina una irragionevole disparità di trattamento contraria anche ad una logica di semplificazione delle procedure;
    l'estensione dell'applicabilità del procedimento ex articolo 14 del suddetto decreto legislativo 1o settembre 2011, n. 150, anche per il recupero del compenso dell'avvocato relativo all'attività professionale stragiudiziale, giudiziale penale e amministrativa (nonché prestata dinnanzi ai giudici speciali) faciliterebbe il recupero dei crediti professionali;
    l'inappellabilità dell'ordinanza con cui si conclude il predetto procedimento determinerebbe, inoltre, una riduzione delle impugnazioni, con conseguente diminuzione del contenzioso giudiziario civile,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di estendere l'applicabilità del procedimento ex articolo 14 del decreto legislativo 1o settembre 2011, n. 150, anche al recupero del compenso dell'avvocato relativo all'attività professionale stragiudiziale, giudiziale penale e amministrativa, nonché prestata dinanzi ai giudici speciali.
9/2648/77Dori.