ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/02648/071

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 395 del 09/09/2020
Firmatari
Primo firmatario: BARELLI PAOLO
Gruppo: FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 09/09/2020
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BATTILOCCHIO ALESSANDRO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 09/09/2020


Stato iter:
10/09/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 09/09/2020
MARGIOTTA SALVATORE SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI)
Fasi iter:

NON ACCOLTO IL 09/09/2020

PARERE GOVERNO IL 09/09/2020

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 09/09/2020

RESPINTO IL 10/09/2020

CONCLUSO IL 10/09/2020

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02648/071
presentato da
BARELLI Paolo
testo di
Mercoledì 9 settembre 2020, seduta n. 395

   La Camera,
   considerato che:
    l'articolo 10 del provvedimento in esame novella in più punti il Testo unico dell'edilizia, con l'obiettivo dichiarato di semplificare le procedure e assicurare il recupero e la qualificazione del patrimonio edilizio esistente, nonché di accelerare gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici, nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti, rimuovendo per essi il vincolo del medesimo sedime e della medesima sagoma;
    si tratta di una iniziativa apprezzabile ove si consideri che, come ha certificato il Consiglio Nazionale degli Architetti e della Rete Professioni Tecniche, quasi la metà degli edifici residenziali italiani, il 45 per cento, ovvero 5,2 milioni, ha più di 50 anni;
    tuttavia la previsione già restrittiva del testo originariamente presentato, di modifica del comma 1-ter dell'articolo 2-bis del Testo unico edilizio (Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001), che escludeva dalla rigenerazione i centri storici classificati come zone A ai sensi del decreto del Ministro del lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, salvo che non vi fossero piani particolareggiati comunali, è stata ulteriormente irrigidita mediante la previsione che tale limite si applichi anche alle aree assimilabili ai centri storici, nei centri e nuclei storici consolidati e in ulteriori ambiti di pregio storico e architettonico;
    in sostanza si stabilisce che in tutte le zone A e assimilate, in assenza di un dettagliato strumento di pianificazione urbanistica, la demolizione e ricostruzione sarà consentita solo e soltanto se l'edificio verrà riedificato con la stessa sagoma, sedime, volumetria, prospetti e caratteristiche tipologiche. 1 limiti alla demolizione e ricostruzione, non saranno circoscritti solo agli edifici di pregio, ma sono estesi a tutti quegli edifici che, pur trovandosi in un centro storico, non hanno alcun valore e sono talvolta abbandonati all'incuria. Avremo dei centri storici congelati nel loro stato attuale con edifici di pregio ed ecomostri considerati sullo stesso piano;
    nella sola città di Roma il 76 per cento del territorio è vincolato e quasi il 70 per cento del costruito ricade in zona «A» ben al di là del perimetro del centro storico. Vi sono ricomprese aree quali ad esempio «il Trullo», aree oltre il Raccordo anulare fino a Ostia;
    di fatto, il combinato disposto del decreto e dell'emendamento approvato al Senato, congelo qualsiasi serio programma di rigenerazione urbana mediante edilizia di sostituzione, imponendo rammendi sugli edifici esistenti: ciò comporterà la fine della possibilità di sviluppo dell'architettura contemporanea all'interno dei centri storici, nonché il crollo di ogni investimento e diluizione compatibile connesso;
    già prima della crisi indotta dal COVID-19, che ha comportato il fermo delle attività e una significativa riduzione del valore degli immobili, il settore delle costruzioni soffriva di una crisi di sistema che coinvolge l'intero Paese con gravi ripercussioni sulla società civile e sulla crescita economica; ora questo provvedimento mortifica ulteriormente il fondamentale settore impedendo la ripresa dell'edilizia in Italia;
    dieci anni fa l'edilizia rappresentava oltre l'11 per cento del prodotto interno lordo nazionale, oggi poco più dell'8 per cento. Dal 2008 al 2016 (fonte Eurostat) le imprese edilizie sono diminuite di 125.000 unità, da 634.988 a 508.696, e i posti di lavoro sono 600.000 in meno. In Italia oltre 500.000 case sono state costruite e non consegnate sia per il fallimento delle società edili, sia per la frenata del mercato. Gli immobili ridotti a ruderi rispetto al 2011 sono raddoppiati;
    la previsione sui limiti da porre alle zone A contenuta nell'articolo 10 contraddice peraltro quando è previsto da leggi regionali (vedi Lazio) sulla rigenerazione urbana, nelle quali è consentita la demolizione e ricostruzione con nuove sagome e ricorrendone le condizioni, è previsto anche un premio di cubatura;
    anche la previsione di poter intervenire con piani particolareggiati, il principale strumento di attuazione dei Piani regolatori generali, di recupero e di riqualificazione si scontra con i tempi lunghissimi con i quali le amministrazioni comunali procedono alla loro adozione (in media da 6 a 10 anni);
    gli immobili aventi valore storico sono già ampiamente tutelati con appositi vincoli delle Sovrintendenze. La politica dei vincoli non ha impedito in questi anni il proliferare di ambiti di degrado anche sociale all'interno dei centri storici. La logica sottesa al testo approvato rende impossibile intervenire su edifici fatiscenti, energivori, sismicamente non adeguati, insicuri e senza alcun valore architettonico, di trasformare aree dismesse, di riqualificare caserme, ospedali, aree militari e tutto il patrimonio pubblico;
    avverso tale impostazione, tramite la quale imposti vincoli a prescindere dal valore storico-artistico dell'edificio si sono espressi tutti gli ordini degli architetti e degli ingegneri l'associazione nazionale costruttori edili ANCE i costruttori romani AGLR le associazioni romane TERRITORIO ROMA FEDERLAZIO L'ASSOIMMOBILIARE LEGAMBIENTE l'istituto nazionale di architettura IN/ARCH l'istituto nazionale di urbanistica INU,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della previsione di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 10 del provvedimento in esame, al fine di adottare gli opportuni correttivi volti a consentire l'avvio di un'autentica politica di rigenerazione urbana, consentendo l'adeguamento strutturale energetico, sismico ed anche estetico degli edifici privi di valore storico artistico ed architettonico incompresi nelle aree classificate come zone A ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444.
9/2648/71Barelli, Battilocchio.