ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/02648/067

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 395 del 09/09/2020
Firmatari
Primo firmatario: ROSSO ROBERTO
Gruppo: FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 09/09/2020
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
NAPOLI OSVALDO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 09/09/2020
RUFFINO DANIELA FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 09/09/2020


Stato iter:
10/09/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 09/09/2020
MARGIOTTA SALVATORE SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI)
Fasi iter:

NON ACCOLTO IL 09/09/2020

PARERE GOVERNO IL 09/09/2020

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 09/09/2020

RESPINTO IL 10/09/2020

CONCLUSO IL 10/09/2020

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02648/067
presentato da
ROSSO Roberto
testo di
Mercoledì 9 settembre 2020, seduta n. 395

   La Camera,
   premesso che:
    i condomini in Italia sono circa 1.200.000 e vivono al loro interno circa 42 milioni di cittadini; tra spese ordinarie e straordinarie si movimentano ogni anno oltre 100 miliardi di euro, oltre qualche punto di PIL. Per questo i condomini sono stati ripetutamente destinatari, e ogni anno sempre di più, di misure adottate dal legislatore per costituire un volano importantissimo per l'economia del Paese, avuto riguardo al volume d'affari che tutta la filiera dell'edilizia può contare grazie al mondo condominio;
    in occasione del decreto-legge Rilancio, gli stabili in condominio sono risultati destinatari di una imponente misura che riguarda i settori dell'edilizia e dell'immobiliare perché comparti trainanti l'economia nazionale, con un particolare riguardo alla cura dell'ambiente, dell'energia e della sicurezza. Si tratta dei così detti Eco-bonus e Sisma-bonus, ovvero della possibilità di detrarre fiscalmente le spese sostenute per gli interventi di efficentamento energetico e riduzione del rischio sismico, misure già preesistenti alla emergenza Covid-19, ma potenziate proprio in questa occasione fino alla percentuale del 110 per cento;
    sulla base delle attuali disposizioni, sono detraibili le spese effettuate dal 1o luglio 2020 al 31 dicembre 2021;
    la normativa in materia condominiale impone obbligatoriamente il passaggio assembleare per deliberare detti lavori, aggiungendo il fatto che in taluni casi sono necessarie maggioranze qualificate. Fanno da palese contraltare al passaggio assembleare anzidetto le attuali norme per il contenimento del contagio, che verosimilmente resteranno in vigore ancora per molto tempo. Il distanziamento sociale e il divieto di assembramenti, rendono infatti piena di criticità, quando non impossibile, la regolare procedura di convocazione a carico dell'Amministratore nonché il corretto (ma anche lecito, dal punto di vista sanitario) svolgimento delle assemblee condominiali in presenza a cura del Presidente e del Segretario nominati;
    la stessa Presidenza del Consiglio dei ministri, già nella pubblicazione del 13 marzo 2020, rinnovata poi il 25/4/2020, nella risposta 1 alle FAQ sul Coronavirus. ha precisato che «le assemblee condominiali sono vietate, a meno che non si svolgano con modalità a distanza, assicurando comunque il rispetto della normativa in materia di convocazioni e delibere», tuttavia, a fronte del divieto assoluto di tenere assemblee di Condominio su tutto il territorio nazionale, non è stata emanata alcuna disposizione che esplicitamente, al pari di quanto avvenuto nel decreto Cura Italia per le società, associazioni e fondazioni (Art. 106. co. III) o per gli organi collegiali dei comuni, province o città metropolitane (articolo 73) consenta l'espletamento di assemblee on-line;
    l'assemblea in modalità a distanza (o mista, ove ne ricorrano gli estremi) è in concreto praticabile in materia condominiale, previo utilizzo di software che garantiscano la effettività della partecipazione assembleare e la libera e personale espressione del voto;
    tuttavia, la mancanza di norme chiare sulla possibilità che l'assemblea svolta con tali modalità sia valida, ed anzi la presenza di un impianto del Codice Civile ormai datato nel tempo che sembra fare riferimento alla necessità di un luogo fisico ove si svolga la partecipazione e discussione assembleare (articolo 66 disp. att. c.c. e articolo 1136 e.c.) ha finora imposto alla categoria degli Amministratori una estrema cautela nell'improvvisare iniziative innovative che potrebbero esporre l'Amministratore a responsabilità o comunque dare vita a delibere impugnabili, con grave pregiudizio e costi (attualmente insostenibili) per gli stessi condomini;
    fino ad ora gli Amministratori di condominio hanno fatto fronte alla gestione condominiale ordinaria esercitando i poteri conservativi attribuiti dalla legge prescindendo dal passaggio assembleare. Tale passaggio è tuttavia inevitabile per deliberare i lavori straordinari, ove si voglia, accedere ai contributi messi in campo dal Governo. L'introduzione di una norma avente forza di legge che esplicitamente consenta anche al Condominio di tenere assemblea in modalità on-line fugherebbe i dubbi e le contrastanti interpretazioni sulla materia e che anche tra i migliori studiosi in dottrina non ha trovato soluzioni pacifiche c tranquillizzanti;
    considerata la possibilità prevista dal decreto-legge Cura Italia per le società (articolo 106, III co.) che andrebbe estesa anche alle riunioni delle assemblee di condominio. In tal modo, gli oltre 40 milioni di italiani proprietari di immobili in condominio che stanno compulsando gli Amministratori perché siano convocate le assemblee per deliberare sui lavori oggetto dei benefici fiscali previsti, potrebbero in concreto usufruire della misura introdotta dal decreto-legge Rilancio che altrimenti potrebbe perdere di efficacia. Sarebbe, poi, quanto mai auspicabile un prolungamento di tali benefici, atteso che tali opere necessitano di un lungo iter preparatorio, dovuto alla loro complessità e non sempre facile standardizzazione dei processi;
    sempre allo scopo di rendere immediatamente attuabili gli scopi che il Governo si prefigge garantendo agevolazioni fiscali così importanti, sarebbe quanto mai opportuno consentire che le delibere concernenti interventi volti al miglioramento sismico ed all'efficentamento energetico, così come pure quelli per l'abbattimento delle barriere architettoniche (che già lo erano, in considerazione del loro alto valore socio-economico), si possano adottare con un quorum agevolato (1/3 dei presenti e 1/3 dei millesimi),

impegna il Governo

   al fine di garantire piena attuazione alle disposizioni in materia di opere edilizie in regime di condominio, previste dal provvedimento in esame, a valutare una misura tempestiva per consentire l'intervento all'assemblea di condominio anche mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione, la partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario. Di tale facoltà dandone notizia nell'avviso di convocazione, con validità del verbale con la sola firma del segretario della riunione;
   a valutare una misura tempestiva per prorogare sino al 31 dicembre 2020 il termine per la convocazione dell'assemblea di condominio per l'approvazione del rendiconto annuale che abbia scadenza compresa tra il 1o agosto 2019 e il 30 settembre 2020, restando valido sino alla data della convocazione dell'assemblea di cui al comma precedente, l'incarico dell'amministratore scaduto tra il 1o agosto 2019 e il 30 settembre 2020.
9/2648/67Rosso, Napoli, Ruffino.