ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/02648/064

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 395 del 09/09/2020
Firmatari
Primo firmatario: MANDELLI ANDREA
Gruppo: FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 09/09/2020
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
SACCANI JOTTI GLORIA FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 09/09/2020


Stato iter:
10/09/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 09/09/2020
Resoconto MARGIOTTA SALVATORE SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI)
Fasi iter:

ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE IL 09/09/2020

PARERE GOVERNO IL 09/09/2020

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 09/09/2020

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 10/09/2020

CONCLUSO IL 10/09/2020

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02648/064
presentato da
MANDELLI Andrea
testo di
Mercoledì 9 settembre 2020, seduta n. 395

   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 102 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (TULS), nella formulazione attualmente vigente, prevede che l'esercizio della farmacia non possa essere cumulato con quello di altre professioni c arti sanitarie per evitare possibili situazioni di conflitto di interessi tra il prescrittore e il dispensatore dei farmaci;
    nel corso del tempo, tale disposizione è stata interpretata in modo estensivo, ritenendo che il divieto riguardasse non solo il cumulo di più professioni sanitarie da parte di un medesimo soggetto, ma si estendesse anche all'esercizio cumulativo di tali professioni in farmacia;
    tuttavia, in base ad un recente orientamento giurisprudenziale (cfr. TAR Umbria sent. n. 421/2014; TAR Lombardia – sez. Brescia sent. n. 1692/2016: Cons. di Stato sent. n. 3357/2017), è stato precisato che l'articolo 102 trova applicazione esclusivamente con riferimento al cumulo soggettivo e non con riferimento a quello oggettivo; in particolare, il Consiglio di Stato (sentenza n. 3357/2017) ha avuto modo di chiarire che un'interpretazione estensiva dell'articolo 102 T.U.L.S. «non è condivisibile e contrasta con il dato normativo e, in particolare, con la previsione dell'art. 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 153 del 2009 che, in attuazione dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 69 del 2009, espressamente consente, tra i nuovi servizi, la erogazione di servizi di primo livello, attraverso i quali le farmacie partecipano alla realizzazione dei programmi di educazione sanitaria e di campagne di prevenzione delle principali patologie a forte impatto sociale, rivolti alla popolazione generale ed ai gruppi a rischio e realizzati a livello nazionale e regionale, ricorrendo a modalità di informazione adeguate al tipo di struttura e, ove necessario, previa formazione dei farmacisti che vi operano”»;
    l'evoluzione della normativa in materia consente dunque «di prevedere, presso le farmacie, giornate di prevenzione, nell'ambito di appositi programmi di educazione sanitaria o di specifiche campagne contro le principali patologie a forte impatto sociale, anche mediante visite mediche, la cui finalità, però, sia quella appunto di favorire il valore essenziale della prevenzione sanitaria e l'anticipato contrasto di patologie a forte impatto sociale;
    ad avviso dei giudici amministrativi sono ammesse, «anche alla luce delle fondamentali finalità sociosanitarie la collaborazione ai programmi di educazione sanitaria della popolazione realizzati a livello nazionale e regionale» e la realizzazione di «campagne di prevenzione delle principali patologie a forte impatto sociale perseguite dall'articolo 11, comma 1, lettera b) e lettera c), del decreto legislativo n. 69 del 2009», nonché la previsione di giornate di prevenzione o di incontri periodici con un dermatologo e un odontoiatra, nell'ambito della prevenzione di cui si è detto;
    in un momento quale quello emergenziale attualmente in essere è necessario mantenere alti i livelli di tutela della salute, ma allo stesso tempo alleggerire la pressione sugli ospedali e sui pronto soccorso, nell'ottica del percorso di deospedalizzazione promosso dal Ministero della salute e finalizzato ad un potenziamento dell'assistenza territoriale per la presa in carico del paziente, in modo tale che l'accesso all'ospedale sia limitato ai soli casi di acuzie non gestibili sul territorio stesso;
    in tale ambito, risulta fondamentale la collaborazione interprofessionale, in modo tale che ciascun operatore sanitario, nel rispetto delle proprie competenze e prerogative professionali, possa fornire il proprio apporto a beneficio dell'efficienza del SSN e a tutela della salute dei cittadini,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di modificare l'articolo 102 TULS, al fine di permettere l'esercizio in farmacia di altre professioni sanitarie, fermo restando, per quanto riguarda gli esercenti le professioni di medico, odontoiatra e medico veterinario, la previsione che questi ultimi possano svolgere in farmacia la propria attività esclusivamente nell'ambito di campagne informative di educazione sanitaria e attività di prevenzione, nonché di stati di emergenza e di pronto soccorso.
9/2648/64Mandelli, Saccani Jotti.