ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/02648/006

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 395 del 09/09/2020
Firmatari
Primo firmatario: VINCI GIANLUCA
Gruppo: LEGA - SALVINI PREMIER
Data firma: 09/09/2020
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
CAVANDOLI LAURA LEGA - SALVINI PREMIER 09/09/2020


Stato iter:
10/09/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 09/09/2020
MARGIOTTA SALVATORE SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI)
Fasi iter:

NON ACCOLTO IL 09/09/2020

PARERE GOVERNO IL 09/09/2020

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 09/09/2020

RESPINTO IL 10/09/2020

CONCLUSO IL 10/09/2020

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02648/006
presentato da
VINCI Gianluca
testo di
Mercoledì 9 settembre 2020, seduta n. 395

   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 16-bis, introdotto nel corso dell'esame al Senato, attraverso una modifica dell'articolo 14 della legge n. 53 del 1990 estende l'elenco dei soggetti abilitati all'autenticazione delle sottoscrizioni previste dalla legislazione elettorale, aggiungendo gli avvocati iscritti all'albo, che abbiano comunicato la loro disponibilità all'ordine di appartenenza, tra coloro che potranno procedere all'autenticazione delle firme per la presentazione delle candidature dei membri del Parlamento, del Parlamento europeo, degli organi delle amministrazioni comunali, delle province e delle città metropolitane, nonché per la richiesta dei Referendum previsti dalla Costituzione;
    alle elezioni politiche del 4 marzo 2018, in via sperimentale ed eccezionali, erano stati autorizzati ad eseguire le autenticazioni delle sottoscrizioni delle candidature gli avvocati abilitati al patrocinio davanti alte giurisdizioni superiori, iscritti all'albo di un distretto della circoscrizione elettorale;
    i presentatori dell'ordine del giorno già in passato si erano fatti promotori della norma che ora è stata inserita nel presente decreto e che dunque diverrà legge, nell'identico testo dell'articolo 2, comma 2, lettera a), della proposta di legge Nesci ed altri recante «Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente l'elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, concernente l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, nonché altre norme in materia elettorale e di referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione» (AC 543), approvata dalla Camera in prima lettura l'11 ottobre 2018 e ferma da tempo al Senato, in 1a Commissione Affari costituzionali (AS 859);
    gli avvocati si aggiungono così all'elenco dei soggetti già abilitati a legislazione vigente, ovvero ai notai, ai giudici di pace, ai cancellieri e ai collaboratori delle cancellerie delle Corti di appello dei tribunali, ai segretari delle procure della Repubblica, ai presidenti delle province, ai sindaci metropolitani, ai sindaci, agli assessori comunali e provinciali, ai componenti della conferenza metropolitana, ai presidenti dei consigli comunali e provinciali, ai presidenti e vice presidenti dei consigli circoscrizionali; ai segretari comunali e provinciali e ai funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia, ai consiglieri provinciali, metropolitani e comunali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco,

impegna il Governo

a dare ampia comunicazione agli Ordini professionali territoriali degli avvocati dell'avvenuta semplificazione per la vita democratica del Paese, in virtù della quale agli avvocati è ora attribuito il potere di autenticazione delle sottoscrizioni delle candidature dei membri del Parlamento, del Parlamento europeo, degli organi delle amministrazioni comunali, delle province e delle città metropolitane, nonché per la richiesta dei referendum previsti dalla Costituzione.
9/2648/6Vinci, Cavandoli.