Legislatura: 18Seduta di annuncio: 395 del 09/09/2020
Primo firmatario: GRIBAUDO CHIARA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 09/09/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 10/09/2020 MARGIOTTA SALVATORE SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI)
PROPOSTA RIFORMULAZIONE IL 09/09/2020
RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 09/09/2020
ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 10/09/2020
ACCOLTO IL 10/09/2020
PARERE GOVERNO IL 10/09/2020
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 10/09/2020
CONCLUSO IL 10/09/2020
La Camera,
premesso che:
l'articolo 10, comma 1, reca una serie di modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico dell'edilizia) finalizzate a semplificare le procedure edilizie e assicurare il recupero e la qualificazione del patrimonio edilizio esistente e lo sviluppo di processi di rigenerazione urbana;
il comma 1, lettera b), modifica in più punti l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, recante la definizione degli interventi edilizi. In particolare, vengono modificate le definizioni di «manutenzione straordinaria» e di «ristrutturazione edilizia» con l'obiettivo di ampliarne l'ambito applicativo;
l'esame parlamentare della norma al Senato ha comportato la seguente modifica all'articolo 3, comma 1, lettera d) del citato decreto del Presidente della Repubblica, confermando sostanzialmente l'indirizzo del testo originale del decreto: «Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e dei paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché, fatte salve le previsioni legislative e degli strumenti urbanistici, a quelli ubicati nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e negli ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche pianivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria»;
la specifica previsione del mantenimento di sagoma, sedime e caratteristiche pianivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente, in luogo del mantenimento della sola sagoma previsto dalla precedente normativa, avrà l'effetto contraria rispetto a quanto auspicato dal legislatore in quanto a ristrutturazioni edilizie poiché, non essendoci nemmeno un periodo transitorio, la norma blocca di fatto tutti i percorsi di demolizione e ricostruzione degli edifici dei centri storici per i quali, anche a parità di volumi, veniva replicata la sola sagoma e non i prospetti e il sedime;
la sola eccezione prevista degli strumenti urbanistici, delineata in maniera incerta, non appare sufficiente ai professionisti del settore dell'edilizia affinché gli uffici tecnici dei comuni acconsentano a proseguire su tali procedimenti,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di prevedere un periodo transitorio per l'applicazione del nuovo articolo 3, comma 1, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 380 del 2001, così salvaguardando il lavoro delle professioni tecniche, le previsioni di oneri di urbanizzazione dei comuni nonché la possibilità di demolizione e ricostruzione di edifici per i quali era già in corso un procedimento amministrativo basato sulla normativa precedente al decreto in via di conversione.
9/2648/56. Gribaudo.