ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/02648/004

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 395 del 09/09/2020
Firmatari
Primo firmatario: TARANTINO LEONARDO
Gruppo: LEGA - SALVINI PREMIER
Data firma: 09/09/2020
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
LUCCHINI ELENA LEGA - SALVINI PREMIER 09/09/2020
BADOLE MIRCO LEGA - SALVINI PREMIER 09/09/2020
BENVENUTO ALESSANDRO MANUEL LEGA - SALVINI PREMIER 09/09/2020
D'ERAMO LUIGI LEGA - SALVINI PREMIER 09/09/2020
PAROLO UGO LEGA - SALVINI PREMIER 09/09/2020
PATASSINI TULLIO LEGA - SALVINI PREMIER 09/09/2020
RAFFAELLI ELENA LEGA - SALVINI PREMIER 09/09/2020
VALBUSA VANIA LEGA - SALVINI PREMIER 09/09/2020
VALLOTTO SERGIO LEGA - SALVINI PREMIER 09/09/2020
IEZZI IGOR GIANCARLO LEGA - SALVINI PREMIER 09/09/2020
BORDONALI SIMONA LEGA - SALVINI PREMIER 09/09/2020
FOGLIANI KETTY LEGA - SALVINI PREMIER 09/09/2020
INVERNIZZI CRISTIAN LEGA - SALVINI PREMIER 09/09/2020
MATURI FILIPPO LEGA - SALVINI PREMIER 09/09/2020
STEFANI ALBERTO LEGA - SALVINI PREMIER 09/09/2020
TONELLI GIANNI LEGA - SALVINI PREMIER 09/09/2020
VINCI GIANLUCA LEGA - SALVINI PREMIER 09/09/2020
ZIELLO EDOARDO LEGA - SALVINI PREMIER 09/09/2020


Stato iter:
10/09/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 09/09/2020
Resoconto MARGIOTTA SALVATORE SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI)
Fasi iter:

NON ACCOLTO IL 09/09/2020

PARERE GOVERNO IL 09/09/2020

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 09/09/2020

RESPINTO IL 10/09/2020

CONCLUSO IL 10/09/2020

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02648/004
presentato da
TARANTINO Leonardo
testo di
Mercoledì 9 settembre 2020, seduta n. 395

   La Camera,
   in sede di conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale;
   premesso che:
    il decreto legislativo n. 42 del 2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) prevede il preventivo ottenimento della autorizzazione paesaggistica per tutti gli interventi edilizi che ricadono nelle aree urbane dei comuni inseriti in parchi nazionali, regionali, ecc;
    il procedimento autorizzativo di tali interventi edilizi, limitatamente per l'acquisto della preventiva autorizzazione da parte della soprintendenza ai fini di poter procedere successivamente alla redazione del progetto edilizio, ha un iter di almeno 120 giorni che spesso diventano 180, in caso di richiesta di integrazioni, anche per interventi minimali, come l'apertura o chiusura di una finestra o il cambio del colore di tinteggiatura dell'abitazione o il cambio del tipo di tegole di un tetto;
    spesso il cittadino proponente l'intervento si sottopone al giudizio di commissioni che in più di un caso compiono valutazioni soggettive e limitano le legittime aspettative progettuali del proprietario;
    è da evidenziare che quasi sempre l'autorizzazione paesaggistica in ambito urbano riguarda normali edifici che non hanno alcuna importanza paesaggistica o sono comunque inseriti in un contesto dove vigono altri strumenti di tutela come l'abaco dei centri storici;
    nei comuni che hanno l'intero territorio urbano sottoposto a vincolo di cui al comma 1, lettera f), dell'articolo 142 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante Codice dei beni culturali e del paesaggio, ossia «i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi», almeno un quarto del personale degli uffici comunali di urbanistica/edilizia privata è dedicato a tali pratiche e una semplificazione del procedimento amministrativo creerebbe una razionalizzazione della spesa pubblica;
    l'eliminazione del vincolo imposto dall'area parco per aree urbane delimitate come zone territoriali omogenee A e B ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come già avviene per altri vincoli, come le fasce costiere, dei fiumi e dei laghi, sarebbe un provvedimento di grande semplificazione che sbloccherebbe e velocizzerebbe molti interventi, a beneficio degli investimenti che generano PIL oltre che rendere più celeri interventi edilizi spesso di ristrutturazione che di fatto comportano un miglioramento dello stato dei luoghi urbani;
    occorre pertanto una modifica legislativa che preveda di lasciare il vincolo paesaggistico come già oggi imposto per l'esistenza dell'area parco, limitatamente per le zone cosiddette «di espansione» che spesso intaccano aree inedificate esterne all'abitato, ovvero le zone C (piani attuativi), le zone D (industriali) e le zone E (agricole), ed escludere dallo stesso vincolo paesaggistico le zone A e B, ovvero gli ambiti urbani, chiarendo che tali ambiti non sono sottoposti nei vincoli paesaggistici dei rispettivi enti parco,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative di carattere legislativo di modifica del comma 2 dell'articolo 142 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, escludendo il vincolo paesaggistico derivante dall'area parco per le aree urbanizzate e già tutelate da strumenti diversi, delle zone territoriali omogenee A e B, come delimitate ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come già avviene per altri vincoli come quelli imposti per le fasce costiere, dei fiumi e dei laghi.
9/2648/4Tarantino, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.