ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/02648/033

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 395 del 09/09/2020
Firmatari
Primo firmatario: CARETTA MARIA CRISTINA
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA
Data firma: 09/09/2020
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
CIABURRO MONICA FRATELLI D'ITALIA 09/09/2020


Stato iter:
10/09/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 09/09/2020
MARGIOTTA SALVATORE SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI)
Fasi iter:

NON ACCOLTO IL 09/09/2020

PARERE GOVERNO IL 09/09/2020

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 09/09/2020

RESPINTO IL 10/09/2020

CONCLUSO IL 10/09/2020

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02648/033
presentato da
CARETTA Maria Cristina
testo di
Mercoledì 9 settembre 2020, seduta n. 395

   La Camera,
   premesso che:
    con il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale» cosiddetto «Decreto Semplificazioni» il Governo ha disposto, tra le altre, una «semplificazione» in materia di contratti pubblici al Capo I del predetto decreto-legge;
    tra le cause che impediscono il sollecito affidamento dei contratti pubblici figura l'inerzia degli amministratori che, pur in assenza di provvedimenti del giudice che sospendano la procedura di gara, bloccano il procedimento sino alla definizione del giudizio con sentenza di merito di secondo grado;
    con il codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono state, tra le altre, introdotte cause di esclusione dalla gara fondate su vicende penali non ancora accertate con una sentenza passata in giudicato, ampliando notevolmente la discrezionalità dell'amministrazione aggiudicatrice. pregiudicando lo svolgimento delle gare e moltiplicando gli episodi di contenzioso;
    il quadro così delineato fornisce un contesto in cui il c.c.p. da luogo a varie storture giuridiche (cfr. combinato disposto di articolo 106, comma 2, lettera b) e articolo 108, comma 1, lettera b) c.c.p.), tra cui la casistica nella quale la stazione appaltante, laddove rinvenisse errori nel proprio progetto esecutivo, necessitanti di una variante collettiva di valore superiore al 15 per cento del valore dell'opera, risolve il contratto con l'appaltatore, senza risarcimenti, senza che questo abbia alcun ruolo nell'errore del progetto della stazione appaltante stessa, con il conseguente blocco nella realizzazione dell'opera di almeno 1-2 anni:
    in sede di recepimento delle direttive UE in materia di contratti pubblici sono stati aggiunti una serie di oneri che hanno comportato, nella prassi, l'erroneo recepimento delle disposizioni europee stesse;
    il predetto decreto-legge n. 76 del 2020 non ha provveduto a novellare completamente le disposizioni vigenti, creando al più un quadro transitorio, senza risolvere le criticità sottese al c.c.p.,

impegna il Governo:

   ad adottare iniziative normative volte a recepire pienamente le direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE in materia di contratti pubblici;
   ad introdurre la presunzione legale di continuità aziendale di dodici mesi per le aziende richiedenti finanziamenti bancari.
9/2648/33Caretta, Ciaburro.