ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/02648/028

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 395 del 09/09/2020
Firmatari
Primo firmatario: FOTI TOMMASO
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA
Data firma: 09/09/2020


Stato iter:
10/09/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 09/09/2020
Resoconto MARGIOTTA SALVATORE SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI)
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 10/09/2020
Resoconto FOTI TOMMASO FRATELLI D'ITALIA
Resoconto FERRO WANDA FRATELLI D'ITALIA
Fasi iter:

ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE IL 09/09/2020

PARERE GOVERNO IL 09/09/2020

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 09/09/2020

DISCUSSIONE IL 10/09/2020

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 10/09/2020

CONCLUSO IL 10/09/2020

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02648/028
presentato da
FOTI Tommaso
testo di
Mercoledì 9 settembre 2020, seduta n. 395

   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame reca misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale;
    il comma 2 dell'articolo 4 dispone l'applicazione del comma 2 dell'articolo 125 del Codice del processo amministrativo in caso di impugnazione degli atti relativi alle procedure di affidamento di cui agli articoli 1 e 2, comma 2, del decreto qui in conversione, qualora rientranti nell'ambito applicativo dell'articolo 119, comma 1, lettera a), del codice del processo amministrativo. Con questo comma si introduce, quindi, un particolare onere motivazionale con riferimento alle infrastrutture strategiche. Il richiamo di detta disposizione crea confusione in quanto la necessità di un adeguato onere motivazionale per le pronunce cautelari nel rito appalti è già previsto dall'articolo 120, comma 8-ter;
    anche il comma 3 dello stesso articolo, che interviene in materia di contenzioso relativo alle opere inserite nel programma di rilancio delineato dal Governo, presenta delle problematicità. Prevedere l'applicazione dell'intero articolo 125 del codice del processo amministrativo, estendendo quindi non solo la previsione relativa all'onere motivazionale della pronuncia cautelare, ma anche quella riguardante i limiti alla caducazione del contratto in seguito alla accertata illegittimità della aggiudicazione, alle procedure previste dal comma 3 dell'articolo 2 del decreto-legge (urgenza per danni Covid e settori particolari), non solo è di difficile applicazione, ma soprattutto andrebbe a generare un grosso pregiudizio; l'interesse alla realizzazione delle opere prevarrebbe sull'interesse all'affidamento legittimo e ad un operatore «affidabile»;
    bisogna ricordare, inoltre, che il comma 3 del richiamato articolo 125 desta da tempo dubbi di compatibilità con il sistema europeo e costituzionale,

impegna il Governo

affinché, in relazione alla conclusione dei contratti pubblici e ai ricorsi giurisdizionali relativi a opere da realizzare in questa fase di emergenza, si mettano in atto norme chiare e che non vadano a confliggere o a sovrapporsi con altre disposizioni già esistenti, eliminando così ogni possibile problema di interpretazione che potrebbe sorgere in sede di giudizio.
9/2648/28Foti.