ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/02648/104

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 395 del 09/09/2020
Firmatari
Primo firmatario: RAMPELLI FABIO
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA
Data firma: 09/09/2020


Stato iter:
10/09/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 09/09/2020
Resoconto RAMPELLI FABIO FRATELLI D'ITALIA
 
PARERE GOVERNO 09/09/2020
Resoconto MARGIOTTA SALVATORE SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI)
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 09/09/2020

NON ACCOLTO IL 09/09/2020

PARERE GOVERNO IL 09/09/2020

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 09/09/2020

RESPINTO IL 10/09/2020

CONCLUSO IL 10/09/2020

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02648/104
presentato da
RAMPELLI Fabio
testo di
Mercoledì 9 settembre 2020, seduta n. 395

   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame reca una serie di misure dirette alla semplificazione dei procedimenti amministrativi, all'eliminazione e velocizzazione di adempimenti burocratici, alla digitalizzazione della pubblica amministrazione, al sostegno all'economia verde e all'attività di impresa;
    in particolare, l'articolo 10, comma 1, lettera a), dispone che «Nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e in ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico, gli interventi di demolizione e ricostruzione sono consentiti esclusivamente nell'ambito dei piani urbanistici di recupero e di riqualificazione particolareggiati, di competenza comunale»;
    secondo il medesimo articolo 10, comma 1, lettera b), n. 2: «Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché, fatte salve le previsioni legislative e degli strumenti urbanistici, a quelli ubicati nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e negli ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria»;
    i temi della rigenerazione urbana e della sostituzione edilizia nascono dall'esigenza di trasformazione della città contemporanea con una pianificazione che preveda il recupero di servizi mancanti o insufficienti, la ricucitura della trama e del tessuto urbano, il riempimento dei vuoti nel rispetto dell'identità del territorio, la realizzazione di luoghi di aggregazione, di elementi architettonici di pregio che sviluppino la responsabilizzazione dei cittadini e il relativo senso d'appartenenza (terrazze, portici, piazzole, fontane, sculture, richiami alla memoria storica della comunità) e il potenziamento delle infrastrutture per la mobilità; troppo spesso la pianificazione urbanistica ha generato nelle città storpiature che hanno pesantemente compromesso la qualità della vita e la tutela del suolo;
    occorre superare in maniera organica e strutturale il degrado urbano derivante dai fenomeni di abusivismo edilizio o di architettura anonima e deteriorata, attraverso l'adozione di misure straordinarie finalizzate a sostenere la riqualificazione del patrimonio edilizio anche attraverso massivi interventi di rigenerazione e sostituzione, protesi al miglioramento della qualità architettonica, coerentemente con le caratteristiche storiche, paesaggistiche, ambientali ed urbanistiche delle zone dove gli immobili sono ubicati; in tale ottica, sarebbe necessario attuare un grande piano di sostituzione edilizia e rigenerazione urbana sostenuto dallo Stato, anche come grande volano di economia stabile con ricadute esclusive sul territorio nazionale,

impegna il Governo

ad adottare i necessari strumenti legislativi volti a favorire opere di demolizione nelle aree naturalistiche, ambientali, archeologiche, culturali di pregio e di ricollocazione delle cubature in aree indicate dagli strumenti ordinari di pianificazione del territorio comunali e regionali, a individuare idonei strumenti economico finanziari – compatibili con le politiche di bilancio e idonei agli indirizzi previsti dai fondi straordinari europei – per la ripresa del comparto edilizio e del suo indotto in linea con le prospettive di economia verde, risparmio energetico, bio architettura, azzeramento del consumo di suolo pregiato, restauro delle coste e del paesaggio, recupero dei centri storici e dei piccoli comuni, efficientamento dei sistemi di trasporto sostenibili.
9/2648/104Rampelli.