ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/02648/103

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 395 del 09/09/2020
Firmatari
Primo firmatario: VIVIANI LORENZO
Gruppo: LEGA - SALVINI PREMIER
Data firma: 09/09/2020
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BUBISUTTI AURELIA LEGA - SALVINI PREMIER 09/09/2020
CECCHETTI FABRIZIO LEGA - SALVINI PREMIER 09/09/2020
GASTALDI FLAVIO LEGA - SALVINI PREMIER 09/09/2020
GOLINELLI GUGLIELMO LEGA - SALVINI PREMIER 09/09/2020
LIUNI MARZIO LEGA - SALVINI PREMIER 09/09/2020
LOLINI MARIO LEGA - SALVINI PREMIER 09/09/2020
LOSS MARTINA LEGA - SALVINI PREMIER 09/09/2020
MANZATO FRANCO LEGA - SALVINI PREMIER 09/09/2020


Stato iter:
09/09/2020
Fasi iter:

DICHIARATO INAMMISSIBILE IL 09/09/2020

CONCLUSO IL 09/09/2020

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02648/103
presentato da
VIVIANI Lorenzo
testo di
Mercoledì 9 settembre 2020, seduta n. 395

   La Camera,
   premesso che:
    la pesca, da un punto di vista di coperture assicurative assistenziali e previdenziali, si divide in due regimi: la legge n. 413 del 1984 – la cosiddetta «grande pesca» – per il personale operante come pescatore imbarcato la quale non pone limiti al tipo di imbarcazioni, questo sistema prevede un certo livello di versamenti ma anche una vasta copertura assistenziale, assicurativa e previdenziale, e la legge n. 250 del 1958 – la cosiddetta «piccola pesca» – per il personale imbarcato su barche da pesca che hanno una stazza massima di 10 tsl – tonnellate stazza lorda –, questo sistema prevede un basso livello di versamento ed una bassissima copertura assistenziale, assicurativa e previdenziale;
    il sistema contributivo per i lavoratori marittimi è oggetto di una controversia relativa all'interpretazione dei due riferimenti legislativi;
    la legge n. 250 del 1958 è rivolta ai dipendenti da cooperative armatrici (imprenditrici) del tipo produzione-lavoro oltre ai singoli pescatori autonomi, infatti, l'obbligo assicurativo previsto dalla legge n. 250 del 1958 è correlato da una parte alla condizione soggettiva del marittimo (socio di cooperativa o lavoratore autonomo) e dall'altra alla natura del natante (non superiore alle 10 tonnellate di stazza lorda);
    l'iscrizione al regime previdenziale marittimo, disciplinato dalla legge n. 413 del 1984 pone diverse condizioni per l'iscrizione al regime stesso dei marittimo ovvero che deve esercitare la navigazione a scopo professionale, deve far parte dell'equipaggio delle navi munite di carte di bordo o documenti equiparati e che le navi devono rientrare tra quelle espressamente individuate;
    la legge n. 250 del 1958 per l'inquadramento nella cosiddetta «piccola pesca» fu predisposta proprio per gli operatori Autonomi e per i dipendenti di Cooperative, e che la stazza di 10 tsl che identificava la barca, doveva essere vincolante solo per quegli operatori che hanno la caratteristica autonomi o cooperatori;
    esistono imbarcazioni con caratteristiche sotto le 10 tsl gestite da ditte individuali dove l'amministratore non è imbarcato (e che pertanto non può essere inquadrato come un «pescatore autonomo»), ma esistono anche imprese gestite da società non cooperative (solitamente: s.a.s. e s.n.c.). L'Inps considera queste imprese (società e ditte individuali) alla stregua di cooperative facendole rientrare appieno nella legge n. 250 del 1958, parificando di conseguenza gli imbarcati ai soci di cooperativa;
    l'Inps, in maniera unilaterale, ha inteso applicare in forma retroattiva la legge n. 413 del 1984 a tutti quei piccoli imprenditori del settore della pesca, che hanno sempre pagato i contributi ai sensi di quanto stabilito dalla legge n. 250 del 1958; tale azione ha comportato l'invio di cartelle esattoriali, di importi che vanno da poche migliaia di euro a cifre oltre i 100.000 euro; tale iniziativa rischia di far fallire l'intero comparto delle piccole imbarcazioni da pesca del mare;
    sarebbe opportuno, quindi, chiarire con interpretazioni idonee della legge n. 250 del 1958, visto le loro concrete conseguenze sugli operatori, l'applicabilità della stessa e i soggetti beneficiari in quanto vi è il rischio di annichilire un settore così importante e connotato da operatori di piccole dimensioni ma con un'elevata qualità del prodotto,

impegna il Governo

ad intraprendere azioni volte a modificare l'attuale normativa permettendo di dare la possibilità di scelta, per coloro che esercitano la pesca quale esclusiva o prevalente attività lavorativa, esclusi i pescatori autonomi e le cooperative e compagnie, di beneficiare o della disciplina previdenziale della legge n. 250 del 1958 o di quella della legge n. 413 del 1984 nonché ad intervenire affinché siano forniti chiarimenti sull'ambito applicativo della legge n. 250 del 1958, con riguardo ai casi in cui si debba applicare la contribuzione dei lavoratori della piccola pesca, in presenza di interpretazioni difformi dell'INPS sul territorio nazionale, che hanno portato alla gravosa situazione che si è venuta a creare a seguito dell'invio delle cartelle esattoriali basate proprio su un'erronea interpretazione dell'Ente.
9/2648/103Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato.